sabato 4 settembre 2010

Udienza del 21 maggio 1999 - 2

Quella che segue è una sintesi dell'udienza del 21 maggio 1999 relativa al Processo d'appello per i delitti del "mostro di Firenze" davanti alla prima sezione della Corte d'Assise d'Appello di Firenze.

Segue dalla parte 1 del 21 maggio 1999
Presidente: Grazie a lei. prego avvocato.
Avvocato Bagattini: La ringrazio signor presidente, brevissime considerazioni anche da parte mia in favore del signor Giovanni Faggi, brevissima assoluramente sintetiche come richiede l'epilogo di questa fase processuale che ha visto sia il pubblico come i privati accusatori chiedere sostanzialmente l'assoluzione di Giovanni Faggi. In questo processo non poteva che essere così, molto si è discusso in ordine alla interpretazione dell'ormai noto, credo anche per i giudici popolari, articolo 192 terzo comma e cioè l'interpretazione, l'applicazione della disciplina della cosiddetta chiamata in correità. In relazione alla posizione di Giovanni Faggi e in modo particolare in relazione all'episodio codiddetto Calenzano, questa problematica si pone alla vostra attenzione con un duplice profilo di specificità: il primo profilo è quello relativo alla circostanza che non si tratti di una chiamata in correità bensì di una chiamatà in reità per l'ottima e semplice ragione che in relazione a Calenzano il Lotti si tira fuori e allora se dobbiamo far riferimento agli insegnamenti della suprema corte, la suprema corte a questo proposito, mi riferisco ad una su tante sentenze, Cassazione sesta sezione 31.1.96, che non sto a leggere, richiama, in relazione alla chiamata in reità, la necesità di un controllo se possibile ancora più scrupoloso, ancora più penetrante delle dichiarazioni del dichiarante, per la ragione appunto che egli si tira fuori, ma come accennavo, il problema di Calenzano è anche relativo, non tanto e soltanto, alla intrinseca attendibilità ed esistenza di riscontri, quanto alla individuazione stessa della dichiarazione di base indiziante e ciò dico sulla base di affermazioni dello stesso Lotti rese nei momenti che richiamava e ricordava il collega Fenies, maturi, delle sue dichiarazioni e cioè l'incidente probatorio e il dibattimento, nel quale a proposito delle affermazioni da costui rese nel corso delle indagini preliminari testualmente fa ammenda di non ricordare. Quando egli viene sentito al dibattimento e quando faticosamente il Pubblico Ministero tira fuori al Lotti le dichiarazioni indizianti rese durante le indagini contro il Giovanni Faggi alla fine di questo faticoso lavoro da parte del Pubblico Ministero:
-non è sicuro di questo discorso?
-mha io non sono sicuro...
L'affermazione, come dicevo, è ribadita a dibattimento allorquando, su sullecitazione di questa difesa, si chiede a Lotti se fosse o meno sicuro della narrazione che egli avrebbe avuto, non si capisce bene, se da Vanni, da Pacciani, quando, in quale occasione, da tutte e due, sia da l'uno che dall'altro ma "non sono tanto sicuro" e allora signori giudici si conferma l'assunto dal quale questa difesa pochi istanti fa partiva, non si tratta tanto e soltanto di valutare l'attendibilità intrinseca del Lotti, sulla quale già le parti si sono confrontate, quanto di stabilire quale sia la dichiarazione dalla quale muove il Lotti nei confronti del Faggi. Quando poi si passa alla fase successiva a cioè quella della verifica dei riscontri, a questa dichiarazione che non sappiamo effettivamente quale sia, perchè il Lotti non ricorda, è necessario anche qui fare appello e riferimento ad una giurisprudenza che lo stesso professor Voena ha citato, che è quella relativa alla chiamata in correità/reità derelato, perchè l'ulteriore particolarità dell'episodio, sia di Scopeti che di Calenzano è che laddove il Lotti in relazione agli altri omicidi aveva riferito cose da costui viste, riferisce cose sentite dire e allora è vero che esiste questa giurisprudenza, non soltanto della Corte di Assise di Catania, ma anche della Corte Suprema di Cassazione, 12.3.1998, ne ometto la lettura, la quale induce nel giudice di merito la necessità di una ulteriore, ancora se possibile, più approfondito esame dei riscontri che debbano essere necessariamente individualizzati e dicevo partendo da questa doverosa premessa allorquando si vanno ad analizzare i cosiddetti riscontri ci si rende immediatamente conto che questi sono di natura assolutamente neutra, ovvero si risolvono in elementi di fatto e quindi indizianti a favore dello stesso imputato.

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