Quella che segue è una sintesi dell'udienza del 21 maggio 1999 relativa al Processo d'appello per i delitti del "mostro di Firenze" davanti alla prima sezione della Corte d'Assise d'Appello di Firenze.
Segue dalla parte 4 del 21 maggio 1999
Avvocato Mazzeo: Il tema centrale di questo processo, che è stato citato più volte, l'art. 192 comma 3 del codice di procedura penale, ci torneremo, è quello che riguarda la tematica della chiamata in correità, il tema centrale è, per qualunque giudice che si occupi di questa vicenda, quello di stabilire se il dichiarante è credibile, per dirla in termini non tecnici, se il dichiarante è credibile oppure no ma in questo modo la Corte di primo grado è in corsa in un, si chiamerebbe tecnicamente sofisma, cioè in una fallacia nell'argomentazione, detto in termini pedestri, è incorso in un errore nel suo ragionamento che si chiama petizione di principio. Che cos'è la petizione di principio? E' un errore nel ragionamento che consiste nel dare per presupposto, per scontato, per già dimostrato, ciò che invece dev'essere l'oggetto della dimostrazione da fare, ciò che era l'oggetto della dimostrazione per il giudice era se Lotti era credibile o meno, qui loro sono già partiti dal presupposto che comunque sarà creduto e gli effetti sono devastanti se si parte da questa petizione di principio, pechè con la cosiddetta versione di comodo, che come abbiamo visto è errata anche in fatto perchè non è vero che lui l'ha detto da ultimo che faceva il palo, si giustifica qualunque cosa dirà e quindi si viola sostanzilmente l'art 192 comma 3 del codice di procedura penale, perchè dice che "le dichiarazioni del chiamato in correità vanno valutate unitamente agli elementi di prova che ne confermano l'attendibilità" e perchè il legislatore, io credo che ieri qualche collega abbia espresso critiche con riferimento a questa norma, perchè il legislatore ha sentito il bisogno di porre questo paletto, questo limite? Per una ragione di buon senso comune prima di tutto, perchè da che mondo è mondo chi confessa e quindi va contro l'istinto naturale dell'uomo, che è quello di fonte gravata da sospetto, prova impura , spuria, fonte di prova nei confronti della quale occorre avere la massima cautela, prova infida, intrinsecamente sospetta, per varie ragioni, perchè si è in presenza di un accusato il quale in contrasto con il naturale e primordiale impulso a difendersi, per sfuggire alla pena si autoaccusa ed accusa i propri complici, l'imputato testimone, figura spuria. Si tratta di una fonte infida e intrinsecamente sospetta per varie ragioni perchè chi confessa può avere un motivo di interesse: uno sconto di pena, una ricompensa, c'è un bell'articolo del professor Padovani, "La soave inquisizione" si intitola e mi pare che il titolo dica tutto, che è molto critico nei confronti dello strumento della chiamata in correità perchè in sostanza, anche con riferimento alla legislazione primiale che si è affermata nel nostro ordinamento in conseguenza delle varie emergenze tragiche del terrorismo attuale e forme di criminalità organizzata, in sostanza questa legislazione ha preso un corpo così ponderoso che ha creato la figura del pentito professionale o prefessionista, della bocca della verità, ora questo ha un senso se si fa riferimento a vicende di criminalità organizzata in cui notoriamente vigendo omertà ecc. è estremamente difficile penetrare all'interno dell'organizzazione e quindi è anche una fonte preziosa ai fini della ricerca della verità, in questo contesto non c'entra niente, siamo completamente al di fuori da vicende di mafia, camorra, terrorismo, anche criminalità organizzata o cose del genere e quindi già questa è un'anomalia che pesa su questo processo e diceva il professor Padovani in questo articolo, "la soave inquisizione", che in sostanza, noi crediamo di essere ben lontani dalla sensibilità barbarica del medioevo, forse troppo sbrigativamente, dove esisteva come strumento di ricerca della verità la tortura, che era una forma di coercizione che però evidentemente falsava la ricerca della verità, perchè un soggetto era costretto a parlare sotto la pressione e la minaccia del dolore, della sofferenza e come opposto speculare rispetto alla tortura medievale viene citata proprio la soave inquisizione adesso, perchè soave? Il brandire l'indagato, il promettergli e mantenergli, come s'è visto in questo caso, una serie di vantaggi per in qualche modo invitarlo a dire ciò che si desidera che dica, o comunque ciò che ci si aspetta che dica, con riferimento ad una prospettazione della vicenda criminale di cui si occupano gli inquirenti, è la stessa cosa, in entrambi i casi la volontà di chi viene interrogato non è libera, è o violentata o blandita ma in entrambi i casi si ottiene un risultato che è deprimente, vorrei dire, ai fini della ricerca della verità, si ottiene quella fonte spuria, infida, intrinsecamente sospetta, nei confronti della quale occorre avere un atteggiamento, come dice la giurisprudenza che non vi sto a citare perchè è sterminata, di "razionale diffidenza", fonte equivoca e malsicura, Cassazione sezione prima, 23 gennaio 1984, in motivazioni, fonte impura, Appello, Roma, 27 febbraio, ecc. ecc, "dichiarazione proveniente da persona la quale mira immancabilmente a diminuire le proprie responsabilità", Cassazione, "dichiarazione proveniente da una fonte non moralmente limpida e che è animata da un interesse", "prova gravata di sospetto", Cassazione, 11 luglio 1989. Eccola qui la regola di giudizio del terzo comma dell'art. 192 del codice di procedura penale che dice quando ci troviamo di fronte ad una chiamata in correità questa va valutata unitamente agli elementi di prova che ne confermano l'attendibilità. E che ha fatto invece il giudice di primo grado? Come si potrebbe dire, con un volo pindarico? Io dico con una petizione di principio, cioè con un errore della sua argomentazione logica, con un errore gravissimo nel suo procedimento logico - ti dovessi credere comunque ti giustifico perchè tu hai usato la versione di comodo che tendeva a sminuire il tuo ruolo all'interno di questo gruppo - cosa falsa anche in fatto, come abbiamo visto, perchè è dall'11 marzo del 1996 che lui va dicendo che lui faceva il palo.
Torniamo alla chiamata in correità perchè questo inquadramento sistematico, visto che si tratta poi di esaminare ed esprimere il giudizio su di una sentenza, anzitutto è indispensabile, si è pronunciata, l'ha citato il procuratore generale nella sua requisitoria, la Suprema Corte a sezioni unite, sentenza 21 ottobre 1992, e ha indicato quali sono i passaggi, le fasi del procedimento logico del giudice quando si trova in presenza di una chiamata in correità, e dice "i problemi relativi all'interpretazione dell'art. 192 comma 3 del codice di procedura vigente, per la parte concernente la corretta valutazione della chiamata in correità unitamente agli elementi di prova che ne confermano l'attendibilità e nei termini di istanza del procuratore generale, ecc. ecc. presuppongono, nell'ordine logico, la risoluzione degli interrogativi che la stessa chiamata in correità, in se considerata, pone sotto un duplice aspetto. In primo luogo occorre sciogliere il problema della credibilità del dichiarante", pensiamo al Lotti, "confidente ed accusatore, il testimone imputato, in relazione alla sua personalità alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ecc e alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione e all'accusa dei coautori e complici." Fermamoci un momento, volo pindarico assoluto da parte della sentenza di primo grado, non c'è niente, o quasi niente sotto questo profilo, non c'è nessuna disamina della personalità del proposito di parlare, delle condizioni socio-economiche, delle motivazioni remote e prossime che lo hanno indotto a parlare, assolutamente niente, ma andava fatto questo esame e dovrete farlo voi perchè le carte processuali qui sono numerosissime, non vi mancherà certo il materiale, c'è Lotti che parla e straparla in prima persona, qualche indicazione ve la può dare questo difensore sempre con le parole del Lotti. La personalità. dopo la morte dei genitori, dalla perizia psichiatrica, credo, "non ho mai avuto una casa mia, una volta sono stato in affitto ma poi mi mancavano i soldi" lui parla sempre di soldi, è un tema costante in tutte le sue... "per qualche anno sono vissuto in una casa del padrone della cava in cui lavoravo poi sono andato a vivere per quattro anni con un prete in una comunità dove pagavo solo la luce, con il mio lavoro mi pagavo il mangiare e i vestiti per il dormire non pagavo niente, io in quella comunità stavo male perchè non potevo parlare con nessuno, non capivo cosa dicevano erano quasi tutti extracomunitari, ogni tanto mi arrabbiavo e il prete mi rimproverava, avessi avuto i soldi mi sarei preso una casa per me invece niente, non ho mai trovato modo di dividere una casa con qualcuno anche perchè non si sa mai, talvolta col vino andavo troppo in là, due o tre volte la settimana, sono arrivato anche a bere più di un litro di vino per pasto, un pò a cena, un pò dopocena con gli amici" il vino e il vitto si dice in toscana, "avrei potuto sposarmi, avrei desiderato sposarmi ma purtroppo anche lì c'era il problema dei soldi, come facevo a sposarmi senza soldi? E con un lavoro che un pò c'era e un pò non c'era?" Addirittura ha chiesto i soldi in prestito alla signorina Bartalesi, la nipote del signor Vanni, una condizione di povertà, ma io direi più che di povertà, di miseria, perchè, signori della Corte, Lotti, dice il collega nelle sue memorie, "fino al momento in cui entra in questo processo era meno che un povero, un indigente, viveva al di sotto della soglia della povertà", perchè c'è differenza tra povertà e miseria, sapete? Ed è una bella differenza, notevole, ontologica vorrei dire. Egregi signori, la povertà non è vizio, questa è una verità, io so anche che l'ubriachezza, stiamo parlando del Lotti, si attagli, non è una virtù e questa a maggior ragione, ma la miseria è vizio, "nella povertà voi conservate ancora la nobiltà dei vostri sentimenti innati, nella miseria invece nessuno mai la conserva", Delitto e castigo. Questo è importante, perchè meravigliarsi se sotto un profilo di verosimiglianza il Lotti ha colto al volo l'occasione che gli si è presentata? L'ingresso da primario nelle indagini sul mostro di firenze gli cambia totalmente la vita senza ovviamente scalfire le qualità negative che si sono descritte, da nullità a personaggio di primo piano, appare in foto su tutti i giornali del paese, sullo schermo della tv, Lotti Giancarlo, ex scavatore di cave e diventato finalmente qualcuno, il suo tenore di vita è radicalmente cambiato, grazie a una legge discutibile, ma che in ogni caso viene a suo favore applicata a sproposito, da indigente privo di un'abitazione propria, costretto, come un profugo dei Balcani, a dividere la stanza offertagli dalla carità di un sacerdote, ad un tratto si trova la casa, uno stipendio che ottiene senza dover lavorare duramente, frequenta ristoranti, colloquia con magistrati, con superpoliziotti, con illustri scienziati, è al centro dell'attenzione generale, come la persona che sta risolvendo il mistero dei misteri."potrà mai", si chiede il mio collega, "sputare su questo piatto Lotti Giancarlo?"
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