sabato 18 settembre 2010

Udienza del 21 maggio 1999 - 4


Quella che segue è una sintesi dell'udienza del 21 maggio 1999 relativa al Processo d'appello per i delitti del "mostro di Firenze" davanti alla prima sezione della Corte d'Assise d'Appello di Firenze.

Avvocato Mazzeo per Mario Vanni. Signor presidente, signore e signori della corte in questo giudizio voi siete chiamati ad esprimere anzitutto la vostra decisione in ordine ad una sentenza che è la sentenza di primo grado, che ha condannato Mario Vanni come responsabile dei delitti che conosciamo e quindi siete inevitabilmente chiamati a riflettere sul ragionamento del giudice anzitutto, sul percorso logico del magistrato che ha portato poi alla sua convinzione, perchè se questo ragionamento, se questo percorso logico, sono stati corretti allora è probabile che la decisione sia giusta ma se il suo ragionamento, il suo percorso logico, non sono stati corretti è certo che la decisione sarà stata sbagliata e quindi ingiusta. Ci aiuta la stessa sentenza di primo grado a capire questo percorso, perchè il giudice di primo grado nell'incipit, si potrebbe dire, a pag. 25 ha sentito il bisogno di una premessa e io devo leggerla questa premessa perchè qui si parla di sentenze di primo grado. Dice così: "Premessa, prima di entrare in argomento giova comunque premettere ad inquadramento dell'intera vicenda quanto ha dichiarato il Lotti nella parte finale dell'istruttoria dibattimentale, quando, rispondendo alle domande che gli sono state fatte in sede di esame e di controesame, ha finalmente chiarito la sua posizione indicando il suo vero ruolo di palo e il contributo che aveva dato, così agli altri in occasione della materiale esecuzione dei duplici omicidi limitatamente però a quelli di Scopeti, Vicchio, Giogoli e Baccaiano, non avendo partecipato al duplice omicidio di Calenzano. Con tali ultime dichiarazioni il Lotti ha dunque abbandonato la linea difensiva, del tutto assurda ed inverosimile, seguita fino ad allora, linea che mirava a far credere in un primo momento, era stato soltanto un occasionale spettatore dell'accaduto -prime dichiarazioni - e successivamente che aveva invece partecipato ai vari epidosi di omicidio però soltanto per costrizione del Pacciani - intermedie dichiarazioni - tale premessa appare dunque doverosa non solo ai fini di meglio capire la successione dei fatti ma anche e soprattutto al fine di meglio valutare la credibilità del Lotti, posto che le sue prime ed intermedie dichiarazioni non sono sempre in linea" io direi eufemisticamente, si dice così, "non sono sempre in linea con le ultime perchè allora il Lotti aveva avuto tutto l'interesse a dare una versione di comodo" attenzione a questa espressione, "dalla quale risultasse la sua presenza sul posto ma non il ruolo realmente ricoperto, si spiegano così alcune inesattezze o contraddizioni rispetto alle dichiarazioni finali." Ecco, l'ignaro lettore che si imbatte a pag. 25/26 della sentenza, ad avviso di questo difensore, non ha più bisogno neanche di andare avanti e di leggersi le altre 200 pagine perchè ha già capito che la sentenza sarà sul punto centrale della causa che è la questione della credibilità del dichiarante, del confessore e chiamante in correità, la sentenza ha già detto la sua, ha già fornito al Lotti una patente, una patente di credibilità, ha detto - io ti credo e anche se in certe tue affermazioni, dichiarazioni appari o sei oggettivamente, perchè in contrasto con risultanze processuali con fatti accertati, non credibile, io comunque ti assolgo perchè tu quelle dichiarazioni non veritiere le hai fatte , le hai rese, con riferimento a questa versione di comodo che tendeva a sminuire il tuo reale ruolo di palo che avevi concretamente assunto in queste vicende delittuose -. Allora la sentenza, questa premessa, contiene una serie di errori, errori di fatto ed errori di diritto. Errori di fatto perchè si riassume tutte la congerie delle dichiarazioni del Lotti, dalle indagini preliminari fino all'incidente probatorio, fino all'esame dibattimentale, distinguendolo in tre fasi o momenti successivi: dichiarazioni iniziali/intermedie/finali e si dice che il ruolo di palo, di complice istituzionale, ad ogni effetto in questo sodalizio criminale egli lo avrebbe confessato soltanto nella fase finale, quando finalmente rispondendo ha chiarito la sua posizione. Non è vero, non è vero signori della corte, perchè del suo ruolo di palo in realtà il Lotti parla addirtittura più di due anni prima rispetto al momento in cui è stata scritta la sentenza, lo ha detto fin dalle sue prime dichiarazioni, addirittura l'11 marzo del 1996 verbale di... ...credo non fosse ancora indagato, quindi testimone, verbale di spontanee dichiarazioni in data 11 marzo del '96 pagine 3 e 4: "io quindi gli domandai a Vanni: - a che ora andate da quelle parti? - e lui rispose: - verso le 11 di sera" - stiamo parlando di Scopeti "e aggiunse: - Tu passi di lì, fai finta di fare pipì" - per cui l'idea sarebbe venuta al Vanni di suggerirgli di fare pipì addirittura, in contemporanea con il Pucci, "e guardi verso la strada e stai attento che non venga nessuno sennò Pietro se vede qualcheduno s'incazza, io gli diedi assicurazioni che avrei fatto come mi aveva chiesto" e che cos'è questo? E il palo! Ma poi lo specifica in modo più puntuale a pag.4, sempre 11 marzo 1996, "mentre ero in quel posto ho notato alcune macchine passare per la strada ma non si sono fermate e se lo avessero fatto le avrei mandate via" non si può dubitare del fatto che il Lotti fin dalle sue prime dichiarazioni, rese addirittura quando ancora probabilmente non era indagato, confessa, lo dice chiaro e tondo - mi hanno detto di andare a fare il palo, di mandare via le macchione se vedevo che passavano-  quindi già la premessa in fatto della sentenza si mostra minata alle sue basi. Non è vera questa storia delle dichiarazioni inziali/intermedie e finali e quindi non è vera tutta la conseguenza che se ne può trarre e cioè di giustificare qualunque menzogna, qualunque incoerenza, qualunque contraddizzione, qualunque inverosimiglianza, qualunque falsità fino all'assurdo, ridicolo, come vedremo, nei racconti del Lotti, giustificarli con riferimento alla versione di comodo e dove sta qui la versione di comodo? Ha detto che faceva il palo. Errore in fatto. Errore nel procedimento logico del giudice, nel suo ragionamento e questo è ancora più grave secondo me, no, no, ha la stessa gravità ma è più insidioso va riflettuto.

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