Quella che segue è una sintesi dell'udienza del 21 maggio 1999 relativa al Processo d'appello per i delitti del "mostro di Firenze" davanti alla prima sezione della Corte d'Assise d'Appello di Firenze.
Segue dalla parte 12 del 21 maggio 1999
Procuratore generale: Presidente mi chiedono dal commissariato per domani, per organizzare i servizi, le previsioni, le disposizioni sue.
Presidente: Le mie disposizioni sono conseguenti alla disponibilità del difensore che ora ha la parola di terminare eventualmente stasera, eventualmente domani, oppure, però domani col limite delle ore 14:00.
Avvocato Mazzeo: Penso di terminare entro le 14:00 di domani signor Presidente
Presidente: Ecco allora domani mattina abbiamo udienza fino alle ore 14:00
Procuratore generale: Grazie.
Presidente: Comincerei alle 9 e mezza invece che alle 9.
A.M.: Benissimo. Vengo da fuori quindi è un regalo che mi fa.
Presidente: Bene, ci facciamo questi regali.
A.M.: Grazie.
Presidente: Prego avvocato.
A.M.: Grazie. Questo difensore stava svolgendo la disamina della valutazione della intrinseca consistenza del racconto del dichiarante Lotti con riferimento al duplice omicidio di Giogoli, vicenda questa, come avevo già detto, delle particolarità in termini di valutazione del materiale processuale perché non ci troviamo di fronte a evidenze di verosimiglianza, probabilità, improbabilità, uso del buon senso comune, per dirimere le questioni ci troviamo di fronte alla classica situazione di dati probatori, acquisiti dalle indagini indipendentemente dal racconto del Lotti, che si scontrano insormontabilmente con le dichiarazioni e non su dati marginali bensì sui dati centrali, cioè quelli che riguardano gli episodi omicidiari, quindi avevo esaminato la situazione della posizione dei cadaveri e quindi su quella concludo sottolineando come dato finale per questa Corte la inconciliabile dissonanza tra la versione del Lotti e il dato oggettivo acquisito dal sopralluogo della Polizia in ordine alla posizione dei corpi sottolineando la successiva e finale modifica da parte del Lotti, addirittura attraverso una dichiarazione spontanea, questo aggiustamento che però si presenta come il classico esempio scolastico di aggiustamento, non spontaneo ma conseguente a contestazione o a dati probatori acquisiti altrove, è quindi un aggiustamento che per costante insegnamento della Suprema Corte rappresenta, a questo punto, un indice di valutazione complessiva in senso negativo della attendibilità del racconto del Lotti. Quanto poi alle sue dichiarazioni spontanee, questo difensore non si meraviglierebbe neanche fino alla fine di questo procedimento se dovesse assistere a ulteriori dichiarazioni spontanee del personaggio, comunque, vedremo. Quanto agli spari. Risulta in modo certo ed incontrovertibile che gli ultimi due colpi di pistola, lo riporta anche la sentenza, pagine 125, 126 e 139, furono esplosi contro il povero Uwe Rusch, che in precedenza era stato solo ferito dagli spari esplosi dall’esterno, dai lati del furgone, quindi furono esplosi all’interno del furgone, ci sono i bossoli sotto il sedile quindi non c’è possibilità di immaginare una terza soluzione tra la verità o la non verità di quanto dichiara il Lotti. La sentenza come lo scusa il Lotti su questa cosa? Dice: si, su questo s’è contraddetto, addirittura da colpa agli avvocati, questo mi sembra un po’ eccessivo, perché dice in sede di controesame, dice, siccome il controesame era condotto in modo particolarmente pressante può darsi che il Lotti, in quel momento, si sia confuso. Dunque, prima di tutto, non è un argomento questo, non spendo parole, perché lo scopo del controesame è di sottolineare e far evidenziare le contraddizioni del racconto del dichiarante, a meno che l’avvocato non debba a questo punto, un avvocato che difende un imputato su cui pende la minaccia dell’ergastolo, tragicamente attuale oggi, io dico almeno che l’avvocato non debba abdicare alla sua funzione, altra cosa è la correttezza del controesame, da questo punto di vista questo difensore non si è mai sentito eccepire nulla in termini processuali mentre ci sarebbe da ecccepire, come ho sottolineato, circa la correttezza di certi esami diretti fatti con domande suggestive assolutamente vietate, cioè domande che suggeriscono la risposta. La sentenza trova quindi questo… come lo possiamo definire? Questo excamotage ma nel dire questo si è confusa all’ultimo momento circa la storia degli spari dice anche un’altra grossa, grossa, gigantesca inesattezza perché il Lotti ha dichiarato che non vi furono spari all’interno del furgone non alla fine del dibattimento, in sede dibattimentale, all’ultimo momento pressato dal controesame degli avvocati ma l’ha dichiarato per sei volte. Anche qui abbiamo sei dichiarazioni coerenti nella loro fallacia. Coerenti nella loro fallacia perché che siano fallaci lo sappiamo, cioè furono sparati colpi anche all’interno, sono però coerenti perché in tutte e sei le volte lui dice che i colpi furono sparati tutti all’esterno. Allora, interrogatorio del 16 novembre del ’96, siamo sempre nella fase istruttoria e dice: “Vidi che dentro c’erano due persone ma io sparai verso il vetro, non so se li colpii o no, ricordo due o tre colpi ma ero come imbambolato” e qui insiste il difensore nel dire che questa non solo è una persona che mente ma mente pertinacemente facendo uno sforzo, quasi superiore alle sue capacità intellettuali, di dare credibilità a questo racconto, cioè evidenziando aspetti psicologici di un soggetto a cui viene messa in mano per la prima volta una pistola e che spara e quindi mente pervicacemente, in modo ancora più inescusabile, se così si può dire. “Vidi che dentro c’erano due persone ma io sparai verso il vetro, non so se li colpii o no, ricordo due otre colpi ma ero come imbambolato” finalmente, vorrei dire, c’è un riferimento di ordine psicologico, prima abbiamo assistito a delle fotografie in assenza di suono, mi faceva notare il collega, non si parla mai di rumori salvo di lamenti, a sproposito tra l’altro. “Poi Pietro prese la pistola di mano mia e io rimasi bloccato lì” anche questo è un riferimento di ordine psicologico, “Pietro si portò dalla parte sinistra del furgone, sentii altri colpi, poi Pietro tornò sulla parte destra del furgone aprì lo sportello e guardò dentro e girò i corpi” quindi erano già morti insomma no, “per vedere se erano morti o no” lo precisa ora con maggior dettaglio “e se erano un uomo e una donna. Vide che erano due uomini, uno aveva i capelli lunghi, il Pietro si arrabbiò perché erano due uomini”. Pubblico Ministero ha osservato acutamente: ma perché non s’è arrabbiato il Vanni? Che era lì con lo spolverino sottobraccio e il coltello in mano? Incidente probatorio, volume 1, pagina 49 e 50: “Dopo aver sparato, la prese lui” Pacciani, la pistola, “e andò dalla parte opposta del furgone e sparò. Aprì lo sportello Pietro e guardò se era uomo o donna e vide che erano morti” quindi anche qui c’è una successione di azioni in cui rimane evidente che gli spari furono esplosi tutti all’esterno del furgone. Numero tre, udienza del 27/11/97, siamo al dibattimento, fascicolo 53, pagina 46: “Poi, dopo, quando gli ha finito di sparare, poi gli aprirono lo sportello”. Quarta dichiarazione, udienza del 28 novembre ’97, fascicolo 54, pagina 50: “Dopo che hanno sparato definitivamente tutto hanno aperto gli sportelli”. Udienza del 28 novembre ’97, fascicolo 54, pagina 59: “Dopo, quando hanno sparato del tutto gli ha aperto lo sportello”, qui evidentemente i messaggi che attraverso qualche domanda suggestiva gli venivano lanciati non sono arrivati a destinazione. Sesta dichiarazione, udienza del 9/12/97, fascicolo 62, pagina 21, alla domanda: “Quando Pietro aprì lo sportello sparò altri colpi?”, più chiaro di così, Lotti risponde: “No. In quel momento lì non ho sentito dei colpi”. Signori questo fatto non riguarda dettagli secondari, questo è l’omicidio, questo è l’omicidio! Riguarda il fatto centrale che lui sta rivelando, ci sarà anche stato non è… ma certamente dichiara cose incompatibili con la verità. Egli non sa in sostanza le modalità di uccisione di questo ragazzo tedesco. E il movente in questo caso, due parole sul movente, qui si naviga veramente nell’iperuranio perché la sentenza ha sposato direi in modo chiarissimo la tesi del movente di tipo economico, c’è questo fantomatico dottore, i delitti erano finalizzati alle mutilazioni, le mutilazioni avevano un significato di carattere economico, non voglio fare qui osservazioni di ordine psicologico, stiamo ai fatti, qui stando ai fatti il movente, ce lo dice il Lotti, era un altro, lo ha detto e ripetuto più volte, in questo caso il movente era di far uscire di galera una persona (Francesco Vinci n.d.r.).
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