sabato 8 maggio 2010

Udienza del 20 maggio 1999 - 17

Quella che segue è una sintesi dell'udienza del 20 maggio 1999 relativa al Processo d'appello per i delitti del "mostro di Firenze" davanti alla prima sezione della Corte d'Assise d'Appello di Firenze.

Segue dalla parte 16
Riprende l'udienza.
Procuratore Generale: Presidente. Chiedo scusa e spero di non arrossire o che non si veda, vorrei -pare un destino di questo processo- rettificare le conclusioni evitando così poi repliche se lo faccio alla fine. Sembrerebbe, da quello che ho chiesto stamattina, che ignori l'art.158 codice penale in tema di prescrizione del reato cioè la prescrizione decorre dall'ultimo dei reati quando sono riuniti dal vincolo della continuazione, appena mi sono seduto ma non ho interrotto, quindi chiedo almeno che sia inserito a verbale che, fermo restando le richieste nella sostanza, revoco le richieste di prescrizione dei reati relativi alle armi.
Presidente: Grazie. Chi parla?
Avvocato Saldarelli: Signori della corte prendo le conclusioni in favore dei signori Waltraud Sorensen Rusch e Nencini Rina costituite parti civili nel procedimento. Rassegnando contrariamente alle conclusioni del signor procuratore generale, quella della richiesta di conferma della sentenza emessa dalla Corte di assise di primo grado di Firenze. In ciò confortato dal comune parere degli altri difensori di parte civile ma anche e soprattutto confortato da quella che è stata la requisitoria del signor procuratore generale e le sue conclusioni. Che prima di discutere prego il signor cancelliere di volermi leggere relativamente alla posizione di Lotti Giancarlo. Prego il cancelliere di leggere le conclusioni che il signor procuratore generale ha formulato nei confronti di Lotti Giancarlo.
Cancelliere: (voce fuori microfono).
Avvocato Saldarelli: Bene, partiamo da queste conclusioni per leggere l'art 114 del codice penale, non lo leggo certamente nè per il presidente nè per il giudice a latere, lo leggo per i signori componenti la giuria popolare perchè è il punto di partenza, la conclusione logica la quale questo difensore intende arrivare. Il giudice qualora ritenga che l'opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato può diminuire la pena. Ho inteso leggerlo perchè dalle conclusioni del signor procuratore generale in perfetta sintonia con quella che è stata la sentenza emessa in primo grado dal processo pacciani ed emessa in primo grado nel processo che oggi ci riguarda a carico di Vanni Mario, Faggi Giovanni e Lotti Giancarlo si afferma, come dato certo indiscutibile oserei dire neppure devoluto all'esame del giudice d'appello, il fatto che questi omicidi siano stati commessi da più persone. Con quali altri complici Lotti Giancarlo ha ucciso queste persone? Del resto ciò deriva dalla scelta fatta dalla pubblica accusa e da uno dei protagonisti di questo processo che nell'accettare una sentenza di affermazione di responsabilità ha ritenuto di devolvere al giudice d'appello solo ed esclusivamente la determinazione della pena, rivendicando proprio l'attenuante di quella minima partecipazione alla quale ho pocanzi fatto riferimento e in ordine alla quale il signor procuratore generale si è dichiarato remissivo. Non starò a tediare la corte ripetendo quello che così brillanbtemente ha detto il mio collega, giovane e discepolo, avvocato Eriberto Rosso in tema di giudicato interno della sentenza, credo che i giudici togati siano perfettamente al corrente della problematica ed abbiano perfettamente chiara la visione ed i limiti di una devoluzione che d'innanzi a loro pone questo drammatico problema e cioè di un'affermazione di responsabilità di Lotti Giancarlo sulla quale ormai non vi è più spazio per disquisire. Non ripeterò quindi le argomentazioni che l'avvocato Rosso ha offerto alla corte per sottolineare come qualmente questa affermazione sia di natura processuale ma anche sostanziale e come qualmente lo stesso signor procuratore generale abbia in sostanza detto: Lotti Giancarlo è credibile quando confessa le sue responsabilità il problema nasce quando chiama in correità altri soggetti in relazione ai quali evidentemente la ricerca del giudice ha d'essere scrupolosa, rigorosa fino all'inverosimile perchè, certamente, la chiamata in correità ha necessità di supporti e di riscontri di natura oggettiva. Ed è un discorso che io non posso non condividere sia per la mia matrice professionale sia perchè da molti anni stiamo tentando, contrariamente a quanto la dottrina vorrebbe affermare, che è necessario, proprio per la serenità del giudice, individuare dei paletti entro i quali quel concetto del libero convincimento deve essere oggettivamente ancorato ma lo stesso signor procuratore generale ha in sostanza affermato, al termine della sua requisutoria, Lotti è credibile quando accusa se stesso. Perchè confessa fatti così gravi? Perchè li confessa, tra l'altro in maniera sintomatica, cioè li confessa una volta che in qualche modo le attenzioni si erano appuntate su di lui? Perchè in qualche modo si sentiva raggiunto o stretto in un angolo, purtroppo però per quello che lui riferisce circa la partecipazione di altri soggetti la ricerca di questi riscontri è, in qualche modo, naufragata. Bene, partiamo però da questo dato acqusito al processo. Possiamo dire con certezza che questi omicidi e non solo questi ma anche gli altri, sono stati certamente commessi da più persone riunite, del che vi erano tracce significative. Perchè mi veniva ricordato come, qualmente in uno dei duplici omicidi non oggetto di questo procedimento, per certo gli autori non potevano essere meno di due, se è vero, come è vero, che il corpo di una delle vittime fu trovato a distanza significativa dal luogo dell'omicidio senza che sul terreno vi fossero tracce di trascinamento. Mi riferisco all'omicidio di scandicci. All'omicidio Foggi. Se è vero, come è vero, che ad esempio l'omicidio degli Scopeti per la sua complessità, per la sua organizzazione, per la difficoltà di esecuzione perchè contrariamente agli altri omicidi ci si accingeva ad uccidere persone delle quali non si aveva la immediata percezione, essendo le stesse ricoverate sotto una tenda e non in una macchina e che conseguentemente anche le possibilità di fuga o di reazione erano sicuramente superiori a quelle che avrebbero potuto avere due soggetti in un'autovettura di tal che quell'omicidio, per certo doveva aver avuto almeno due autori. Quelle che erano delle indicazioni pur significative, irrevocabili, oserei dire, forse inizialmente non portate a quelle conseguenze che se fossero solo state intraviste avrebbero determinato ben altro esito e sviluppo delle indagini ma all'epoca la teoria del serial killer imperava, si pensava addirittura al professionista distinto, il famoso dottor Jekyll e Mister Hyde, che imperversava nelle campagne toscane, solitario come un mostro isolato, ed uccideva queste coppiette, le indagini proseguirono su questo standard, fino ad arrivare al processo di primo grado a carico di Pietro Pacciani. Nel corso del quale emersero tali e tanti elementi da indurre quella corte di assise a dire: "Quelle indagini probabilmente sono state carenti perchè ci troviamo in presenza non di un omicida ma di più omicidi, di più coautori di questi fatti". Oggi, credo che sul punto, non si posa ne si debba più discutere ed è un dato di certezza che nell'ambito di una vicenda come questa rappresenta il primo caposaldo dal quale poi trarre le logiche e doverose conseguenze. Questi omicidi sono stati commessi da più persone, una delle quali era Lotti Giancarlo. Potrei anche rispondere alla corte, essendo Lotti Giancarlo il coautore di questi efferati delitti, i suoi complici non potevano che essere Vanni Mauro, Pacciani Pietro, forse Faggi Giovanni e forse qualcun'altro, si dirà.
Segue...

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