sabato 17 aprile 2010

Udienza del 20 maggio 1999 - 14

Quella che segue è una sintesi dell'udienza del 20 maggio 1999 relativa al Processo d'appello per i delitti del "mostro di Firenze" davanti alla prima sezione della Corte d'Assise d'Appello di Firenze.

Segue dalla parte 13
Presidente: Grazie a lei avvocato. Chi parla?
Avvocato Rosso: Avvocato Rosso, procuratore speciale della signora Cambi Cinzia, le conclusioni scritte sono nel senso che piace alla Corte d'Assise d'appello di Firenze confermare la sentenza di primo grado anche in punto di statuizione civile, voglia inoltre la Corte di Assise di Firenze condannare gli imputati al pagamento delle spese di costiutuzione e difesa anche per il presente grado di giudizio come da separata notula che si allega. Adempiuto il compito formale della lettura delle conclusioni che questo processo formale non è, nel senso che come tutti i patroni di parte civile concludiamo in modo difforme rispetto il pubblico accusatore, io brevissimamente vorrei rassegnare alla corte una riflessione e non tanto ripercorrere le vicende e i dati di fatto del processo, perchè ciò hanno già fatto con grande sapienza e perizia ma anche con analiticità sia il consigliere relatore, nell'atto introduttivo del processo, sia il signor procuratore generale nel corso della sua amplissima requisitoria. Voglio dire subito che ho grande rispetto per l'operazione intellettuale che il procuratore generale ha proposto alla Corte, ho rispetto non solo perchè così deve essere nei confronti dell'alto magistrato ma perchè quel magistrato mi ha insegnato anche un certo approccio di sofferenza nei confronti della causa penale quando io ero giovane praticante ed egli già giudice istruttore che portava una nota di saggezza in quell'ufficio a cui era unanimamente riconosciuta grande saggezza ed equilibrio. Quindi con più forza ed emozione debbo dire vengo qui a portare non tanto e non solo una nota di dissenso rispetto a quella operazione ma a segnalare un errore che a mio avviso vi è al fondo di quella operazione intellettuale. Ed è l'errore di diritto e di fatto che sta alla base delle conclusioni là dove il procuratore generale, con sofferenza, vi rassegna una richiesta di conferma in punto di statuizione di condanna dell'imputato Lotti con sofferenza per l'esistenza di un giuducato ma il giuducato, signori giudici popolari, soprattutto, non è una iattura processuale, non è una disgrazia, non è un elemento per il quale il trasorrere del termine determina l'impossibilità di una certa attività difensiva per cui avresti potuto ma ci dispiace molto non puoi più. E' un qualchecosa di diverso è una costruzione giuridica che importa il massimo grado di certezza di un dato fenomeno costruito nella giurusdizione e dunque dai giudici che il consorzio umano si sia dato. Dopo il giudicato non vi è altro rimedio, se non in condizioni e situazioni assolutamente particolari, che certamente non ricorrono in questa causa e che non sono neppure ipotizzabili in questa causa, il giudicato è l'elemento di certezza dinanzi al quale tutti i soggetti del processo e non solo si debbono, non solo arrendere ma anche assumere un atteggiamento di sacro rispetto e allora io credo che l'errore intellettuale che porta quasi ad un operazione, ma lo dico non solo con tutto il rispetto che la stessa operazione merita, perchè certamente è di altissinmo profilo, ma porta con se anche una certa arroganza intellettuale perchè non si può parlare del giudicato penale alla fine della riflessione di questa causa, bisogna parlarne all'inizio e questo è un atteggiamento di umiltà che a mio avviso debbono avere i contraddittori dinanzi alla corte nel momento in cui si occupano di una vicenda processuale in grado di appello. La funzione dell'appello è una funzione di controllo, è una funzione con la quale il giudice rivede l'operazione logica, ovviamente anche nel merito, condotta dal primo giudice. Allora quando vi è giudicato noi dobbiamo prendere atto e allora la confessione del Lotti è dato non sono processuale del quale non è possibile discutere perchè sul quel punto la sentenza non è revocabile, vi è un giudicato penale, la confessione di Lotti è una confessione attendibile, i soggetti legittimati non hanno messo in discussione quel dato e la Corte ne deve prendere atto e se ne deve prendere atto la Corte ne devono prendere atto le parti. Perchè è importante questo elemento, ovviamente è un elemento decisivo per il destino di Lotti, è questa parte civile che ha concluso per la conferma della sentenza e ovviamente lo sottolinea, ma è importante proprio per quella valutazone necessaria, richiamata dal consigliere relatore e sulla quale si è a lungo intrattenuto il pubblico accusatore ed è quella valutazione, signori giudici del popolo, ex art 192 del codice diritto e cioe quel passaggio normativo con il quale il legislatore ha imposto, a seguito anche di una serie di indicazioni che erano emerse via via da parte dei giudici, una certa soglia oltre la quale la chiamata di correo può diventare prova. Attenzione signori giudici popolari, non si lascino confondere da questo continuo riferimento a prove/indizi, qui la situazione è assolutamente diversa, noi solo di prove stiamo discutendo. La chiamata di correo o e una prova o non è nulla ed è prova solo nel caso nel quale come la norma vuole e la giurisprudenza, la più affinata, successivamente ha specificato. Quando a quella chiamata si accompagnano riscontri e secondo l'ultima giurisprudenza certamente la più corretta, non foss'altro perchè è l'ultima e quindi quelle che tutti ci deve ispirare quando quei riscontri siano individualizzanti allora due sono le operazioni che loro dovranno fare nel rileggere e nel valutare la sentenza di primo grado che certamente sul punto forse è troppo veloce, forse lascia dei passaggi in penna, forse non si sofferma abbastanza sul tipo di valutazione che era cetamente necessaria e che è quella dell'attendibilità intrinseca. Ma oggi che loro quella valutazione debbono rifare hanno quel fare che io prima richiamavo che è il giudicato penale. Il giudicato penale sulla confessione del Lotti non è solo l'elemento decisivo in punto della responsabilità del Lotti ma è elemento che consente di dire che sotto un profilo intrinseco, quella chiamata di correo è per forza di cose genuina, spontanea non sotto il profilo della spontaneità nel momento del suo divenire ma nel momento della sua realizzazione processuale; è certamente una chiamata di correo che risponde a tutti i presupposti voluti dal legislatore prima e della giurisprudenza poi in punto di sufficienza per consentire al giudice di passare poi alla valutazione dei riscontri e quindi degli elementi estrinseci al dato processuale che è la propalazione del soggetto. Se quella chiamata di correo, se quella dichiarazione integra una confessione genuina e su questo non è possibile discussione alcuna perchè il giudicato penale è lì a dirci della responsabilità certa sicura del Lotti, allora quella chiamata di correo non merita riflessione ulteriore. Certo è poi necessario passare alla seconda operazione e cioè a vedere se quella chiamata di correo sia una cosiddeta chiamata di correo vestita o meno, se vi siano dei riscontri che siano sufficienti a farla diventare una prova. Loro capiscono la grande differenza dell'operazione per questo io prima parlavo e mi si passi il termine, di arroganza intellettuale perchè un conto è dire Lotti è persona certamente confusa e questo è un dato oggettivo, un conto è esaminare la personalità del propalatore, un conto è soffermarsi sugli aspetti anche più suggestivi o pittoreschi delle sue contraddizioni, un conto, per giungere a quella valutazione in punto di attendibilità intrinseca, un conto è prendere atto che c'è un fatto che non è solo un fatto processiale ma è un fatto sostanziale per cui quella dichiarazione è una dichiarazione certamente genuina. E allora a questo punto l'attività di lettura dei riscontri, che non sono indizi, ma elementi che consentono di verificare la veridicità di una certa propalazione, di un certo racconto, di certe dichiarazioni e allora va fatta partendo da questo elemento iniziale e quindi con la tolleranza che ha da esservi nei confronti di un soggetto come il Lotti; tolleranza non perchè egli meriti una tolleranza processuale ma tolleranza perchè quella tolleranza è il frutto di una indagine in punto della sua attendibilità intrinseca, poichè egli è attendibile, perchè ce lo dice il giudicato penale dobbiamo avere la pazienza di superare lo scoglio di un suo linguaggio difficile, di un suo linguaggio che ha, io non credo solo una genesi antica in quanto uomo della terra, questo processo è popolato da uomini della terra, ma una genesi che probabilmente risente anche di forme patologiche, le quali probabilmente non sono tali da integrare un livello di allarme o di significanza per egli Lotti ma che certamente sono presenti, che rendono l'uomo difeso, che rendono l'uomo difficile da indagare e che rendono il soggetto incapace forse di comprendere la valenza processuale di alcuni passaggi.
Segue...

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