Quella che segue è la trascrizione integrale dell'udienza del 17 maggio 1999 relativa al Processo d'appello per i delitti del "mostro di Firenze" davanti alla prima sezione della Corte d'Assise d'Appello di Firenze.
Segue dalla parte 10.
Relatore: Circa Faggi Giovanni, a questo punto io mi devo tenere molto sulle difensive in questo processo, non è che posso... Parla di Faggi Giovanni la Corte di Assise, si sa a malapena il nome e il cognome, perchè che Faggi Giovanni fosse agli Scopeti non emerge da nulla se non da quello che Lotti dice di aver saputo da Vanni, mancano i riscontri ad una simile cosa. Non solo, il signor Faggi di Calenzano non aveva di certo un Peugeot bianco nell'85, cioè non aveva di certo una macchina grossa e nera nell'85, ma aveva una Peugeot come vi ho detto prima, mi stavo confondendo. Circa Calenzano, da nulla risulta che lo steso abbia indicato la coppia da assassinare o che abbia fatto andare a casa sua Vanni e Pacciani a lavarsi le mani. Si tratta di dichiarazioni del relato che ha bisogno ancor più di riscontri particolarmente pregnanti. A questo punto la Corte di Assise di Firenze deve applicare le pene e dopo aver applicato la pena dell'ergastolo al Vanni, non ritiene di dover infliggere una pena un pò minore al Lotti. Al Lotti ha dato 30 anni la Corte di Assise, non ritiene di doverlo fare non potendo ritenere prevalente le concessioni generiche, giacchè scrive tra l'altro, che la confessione dello stesso Lotti non è stata minimamente spontanea, ma necessitata dai risultati delle indagini, per cui senza tali risultati delle indagini egli avrebbe continuato a negare verosimilmente anche a delinquere, per cui dice, niente prevalenza di generiche. Non ritiene di dover concedere la richiesta di attenuanti di cui all'art.114 del codice penale e respinge una quesione di illegittimità costituzionale sollevata dal difensore del Lotti. Ve la spiego subito, il difensore del Lotti si richiama ad una legge, la legge 293 del '91, che riguarda coloro che sono ritenuti responsabili o comunque coinvolti in delitti di tipo mafioso. Per i collaboratori di questi delitti sono previste particolari attenuazioni di pena. Ritiene il difensore del Lotti che non vede ragioni razionali che debbano escludere che anche al Lotti, pur non essendo un mafioso, non debba essere applicata una\simile attenuante su questa legislazione primiale e comunque ritiene che ove così fosse, la norma dovrebbe essere dichiarata incostituzionale e chiede che e chiese alla Corte di Assise di dichiarare la quesione non manifestatamente infondata e rimettesse gli atti alla Corte Costituzionale. Questione che la Corte di Assise ha respinto dicendo che il legislatore ha fatto una scelta con riferimento ai delitti di mafia e non con riferimento ai delitti comuni e pertanto non si vede per quale motivo si debba sollevare una simile questione.
Dovevo aggiungere due cosettine piccoline, piccoline. Anzi, una soltanto, prima di illustrarvi i motivi di impugnazione. In questo processo abbiamo delle relazioni peritali disposte: due dal Pubblico Ministero e una dalla Corte di Assise. La Corte di Assise l'ha disposta sul Vanni perchè, se ben ricordo, durante il processo stette male e lo visitarono. Lasciamo stare questa, mente il Pubblico Ministero aveva sottoposto a perizia Lotti e Pucci. Per quanto riguarda il Lotti, il Pucci, volle accertare se questo Lotti fosse in grado di rendere testimonianza. Incaricò di questo esame due professori, uno il professor Fornari che è docente di psichiatria presso l'Università di Torino e l'altro in materia simile a Genova. In particolare i consulenti vengono incaricati di accertare se il Pucci sia affetto da una qualche invalidità e se questa invalidità sia tale da impedirgli di rendere testimonianza. Questi consulenti tecnici prendono visione della documentazione medica attinente il Pucci e vengono a scoprire che nell'83 la commissione sanitaria che esiste presso l'USL, o che esisteva, non lo so, in particolare quella della USL 10H Chianti fiorentino, aveva visitato Pucci. Certificando che "trattasi di paziente disorientato, presenta turbe amnesiche, se sollecitato risponde in maniera evasiva, è partecipe dell'ambiente ma non riesce a gestire in maniera semplice le piccole problematiche che gli vengono proposte, riduzione della capacità lavorativa pari al 100% per grave oligofrenia". I periti incaricati dal Pubblico Ministero esaminano questa documentazione e Pucci e lo trovano nel '96: "cosciente, lucido, perfettamente orientato nel tempo, nello spazio e nei confronti della propria persona", dice: "inizialmente ci ha chiesto spiegazioni del perchè e per come lo visitavamo ma poi ha capito tutto, tra virgolette". Scrivono i periti: "il patrimonio intelletivo del Pucci è apparso povero ma non propriamente così deficitario come risulta dalla patologia accertata dalla commissione per gli invalidi civili nel lontano '83. Attenzione vigile e memoria valida senza accenno di cedimento o di rallentamento o di intorpidimento, i nessi logici sono comunque conservati e i contenuti sono sempre risultati pertinenti al contesto in esame, non disturbi formali o derilanti dell'ideazione. Affettivamente è apparso povero e lievemente iposintoico ma capace di stabilire un rapporto adeguato con gli esaminatori, non disturbi a carico del rapporto, con la realtà e gli altri". Scrivono ancora che "il Pucci non appare essere o essere stato affetto da patologie somatiche o neurologiche di rilievo e che non risultano episodi di tipo comiziale o specifici traumatismi cranici. Non sono documentati ricoveri in ambiente psichiatrico o terapie in questo senso". Concludono affermando: "non esser possibile riscontrare alcun disturbo della personalità del Pucci, nè accertarlo per l'83, nulla risultando agli atti della citata commissione per l'invalidità". D'altro canto, proseguono e concludono i periti, "i disturbi allora dichiarati, ove pure esistenti allora non sono apparsi tali da impedire una completa collaborazione da parte del soggetto con gli stessi periti, consentendo di mantenere un costante ed adeguato contatto e controllo della realtà. Dichiararono altresì "di nutrire delle perplessità sull'entità e sul tipo di invalidità riscontrata allora nell'83, che però non può costituirsi come quadro psicopatologico sufficiente per impedire o ostacolare o rendere una testimonianza attendibile". Punto e a capo.
Segue...
Segue dalla parte 10.
Relatore: Circa Faggi Giovanni, a questo punto io mi devo tenere molto sulle difensive in questo processo, non è che posso... Parla di Faggi Giovanni la Corte di Assise, si sa a malapena il nome e il cognome, perchè che Faggi Giovanni fosse agli Scopeti non emerge da nulla se non da quello che Lotti dice di aver saputo da Vanni, mancano i riscontri ad una simile cosa. Non solo, il signor Faggi di Calenzano non aveva di certo un Peugeot bianco nell'85, cioè non aveva di certo una macchina grossa e nera nell'85, ma aveva una Peugeot come vi ho detto prima, mi stavo confondendo. Circa Calenzano, da nulla risulta che lo steso abbia indicato la coppia da assassinare o che abbia fatto andare a casa sua Vanni e Pacciani a lavarsi le mani. Si tratta di dichiarazioni del relato che ha bisogno ancor più di riscontri particolarmente pregnanti. A questo punto la Corte di Assise di Firenze deve applicare le pene e dopo aver applicato la pena dell'ergastolo al Vanni, non ritiene di dover infliggere una pena un pò minore al Lotti. Al Lotti ha dato 30 anni la Corte di Assise, non ritiene di doverlo fare non potendo ritenere prevalente le concessioni generiche, giacchè scrive tra l'altro, che la confessione dello stesso Lotti non è stata minimamente spontanea, ma necessitata dai risultati delle indagini, per cui senza tali risultati delle indagini egli avrebbe continuato a negare verosimilmente anche a delinquere, per cui dice, niente prevalenza di generiche. Non ritiene di dover concedere la richiesta di attenuanti di cui all'art.114 del codice penale e respinge una quesione di illegittimità costituzionale sollevata dal difensore del Lotti. Ve la spiego subito, il difensore del Lotti si richiama ad una legge, la legge 293 del '91, che riguarda coloro che sono ritenuti responsabili o comunque coinvolti in delitti di tipo mafioso. Per i collaboratori di questi delitti sono previste particolari attenuazioni di pena. Ritiene il difensore del Lotti che non vede ragioni razionali che debbano escludere che anche al Lotti, pur non essendo un mafioso, non debba essere applicata una\simile attenuante su questa legislazione primiale e comunque ritiene che ove così fosse, la norma dovrebbe essere dichiarata incostituzionale e chiede che e chiese alla Corte di Assise di dichiarare la quesione non manifestatamente infondata e rimettesse gli atti alla Corte Costituzionale. Questione che la Corte di Assise ha respinto dicendo che il legislatore ha fatto una scelta con riferimento ai delitti di mafia e non con riferimento ai delitti comuni e pertanto non si vede per quale motivo si debba sollevare una simile questione.
Dovevo aggiungere due cosettine piccoline, piccoline. Anzi, una soltanto, prima di illustrarvi i motivi di impugnazione. In questo processo abbiamo delle relazioni peritali disposte: due dal Pubblico Ministero e una dalla Corte di Assise. La Corte di Assise l'ha disposta sul Vanni perchè, se ben ricordo, durante il processo stette male e lo visitarono. Lasciamo stare questa, mente il Pubblico Ministero aveva sottoposto a perizia Lotti e Pucci. Per quanto riguarda il Lotti, il Pucci, volle accertare se questo Lotti fosse in grado di rendere testimonianza. Incaricò di questo esame due professori, uno il professor Fornari che è docente di psichiatria presso l'Università di Torino e l'altro in materia simile a Genova. In particolare i consulenti vengono incaricati di accertare se il Pucci sia affetto da una qualche invalidità e se questa invalidità sia tale da impedirgli di rendere testimonianza. Questi consulenti tecnici prendono visione della documentazione medica attinente il Pucci e vengono a scoprire che nell'83 la commissione sanitaria che esiste presso l'USL, o che esisteva, non lo so, in particolare quella della USL 10H Chianti fiorentino, aveva visitato Pucci. Certificando che "trattasi di paziente disorientato, presenta turbe amnesiche, se sollecitato risponde in maniera evasiva, è partecipe dell'ambiente ma non riesce a gestire in maniera semplice le piccole problematiche che gli vengono proposte, riduzione della capacità lavorativa pari al 100% per grave oligofrenia". I periti incaricati dal Pubblico Ministero esaminano questa documentazione e Pucci e lo trovano nel '96: "cosciente, lucido, perfettamente orientato nel tempo, nello spazio e nei confronti della propria persona", dice: "inizialmente ci ha chiesto spiegazioni del perchè e per come lo visitavamo ma poi ha capito tutto, tra virgolette". Scrivono i periti: "il patrimonio intelletivo del Pucci è apparso povero ma non propriamente così deficitario come risulta dalla patologia accertata dalla commissione per gli invalidi civili nel lontano '83. Attenzione vigile e memoria valida senza accenno di cedimento o di rallentamento o di intorpidimento, i nessi logici sono comunque conservati e i contenuti sono sempre risultati pertinenti al contesto in esame, non disturbi formali o derilanti dell'ideazione. Affettivamente è apparso povero e lievemente iposintoico ma capace di stabilire un rapporto adeguato con gli esaminatori, non disturbi a carico del rapporto, con la realtà e gli altri". Scrivono ancora che "il Pucci non appare essere o essere stato affetto da patologie somatiche o neurologiche di rilievo e che non risultano episodi di tipo comiziale o specifici traumatismi cranici. Non sono documentati ricoveri in ambiente psichiatrico o terapie in questo senso". Concludono affermando: "non esser possibile riscontrare alcun disturbo della personalità del Pucci, nè accertarlo per l'83, nulla risultando agli atti della citata commissione per l'invalidità". D'altro canto, proseguono e concludono i periti, "i disturbi allora dichiarati, ove pure esistenti allora non sono apparsi tali da impedire una completa collaborazione da parte del soggetto con gli stessi periti, consentendo di mantenere un costante ed adeguato contatto e controllo della realtà. Dichiararono altresì "di nutrire delle perplessità sull'entità e sul tipo di invalidità riscontrata allora nell'83, che però non può costituirsi come quadro psicopatologico sufficiente per impedire o ostacolare o rendere una testimonianza attendibile". Punto e a capo.
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