lunedì 11 maggio 2015

Processo contro Mario Vanni +3 - Udienza del 31 gennaio 1998

Presidente: Buongiorno. Allora, Elisabetta, diamo atto che c'è presente Vanni, con l'avvocato Filastò. Fenies, per Faggi. Zanobini e l'altro avvocato per... Corsi. È sempre assente Corsi. E Bertini per Lotti, sempre assente. Poi, l'avvocato Curandai, per tutte le altre parti civili e l'avvocato Voena. Bene. Allora, leggo l'ordinanza che ha emesso la Corte su quelle cose, le ... che aveva fatto. Allora; "La Corte di Assise di Firenze, provvedendo sulle richieste formulate dalle parti nelle varie udienze, sulle quali vi è stata riserva di decisione, osserva quanto segue: 1 - Quanto agli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 70 Codice di procedura penale, relativamente alle condizioni di salute dell'imputato Vanni, si rileva che, dalla perizia collegiale eseguita, è emerso che l'imputato si trova nelle condizioni di poter partecipare coscientemente al processo. I periti hanno rilevato, infatti, che il Vanni in data 13/01/98 è andato soggetto ad un disturbo circolatorio cerebrale a carattere transitorio che ha richiesto il suo ricovero urgente in ospedale e che non ha lasciato tuttavia tracce alcune, né sotto il profilo neurologico, né sotto quello psichiatrico. Come gli stessi periti hanno poi ribadito anche nel corso di esame in sede dibattimentale. Tali conclusioni appaiono correttamente motivate e condivisibili, anche sotto il profilo della non necessità di ulteriori accertamenti clinici che sarebbero ultronei, come ha sottolineato, in particolare, il professor Barontini. Non sussistono, quindi, i presupposti per la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 Codice di procedura penale. 2 - Quanto alla richiesta di perizia psichiatrica formulata dai difensori del Vanni all'udienza del 28 gennaio '98 e volta ad accertare se l'imputato, all'epoca dei fatti - anni '81-'85 - si trovasse, i o meno, per infermità e stato di mente tale da escludere la capacità di intendere e di volere, ovvero versasse in una situazione di vizio parziale di mente, capacità di intendere e di volere grandemente scemata, si osserva quanto segue: a) - L'accertamento peritale di cui sopra è stato richiesto dalla difesa del Vanni soltanto all'udienza suddetta e non prima. Infatti, il difensore del Vanni, avvocato Filastò, ha richiesto all'inizio del dibattimento una perizia psichiatrica, non allo scopo di dimostrare un vizio di mente dell'imputato, ma soltanto al fine di valutare la compatibilità fra i fatti contestati e la personalità del Vanni medesimo. Tanto è vero che, tale intendimento, è stato specificamente ribadito dallo stesso difensore nel suo atto di rinuncia alla difesa dell'imputato in data 5 giugno '97. b) - La difesa del Vanni non ha documentato alcuna situazione patologica risalente all'epoca dei fatti per cui è il processo, dal quale si possa in qualche modo desumere un vizio totale o parziale di mente. c) - Dagli atti del processo risulta, per contro, che 1 ' imputato ha sempre svolto la sua vita ordinaria, senza mai la necessità dì un ricovero o di un accertamento di tipo psichiatrico. Svolgendo, per altro, le mansioni di portalettere fino all'anno '87, quando è stato collocato a riposo solo per anzianità di servizio. Il che è quanto mai significativo sotto il profilo, oggetto del presente esame. d) - Le perizie medico-legali, a suo tempo disposte dal Gip al fine di valutare la compatibilità del condizioni di salute del Vanni con lo stato di detenzione in carcere, hanno esaminato la persona dell'imputato anche sotto il profilo psichiatrico. E hanno escluso, sotto tale profilo, che l'imputato presentasse una qualsiasi difficoltà di approccio psichico, osservando che il Vanni non era affetto da patologie psichiatriche o situazioni di deterioramento mentale patologico, essendo rilevabile invece soltanto un invecchiamento cerebrale di natura fisiologica in rapporto all'età. e) - Neppure la perizia collegiale disposta da questa Corte ai sensi dell'articolo 70 Codice di procedura penale ha evidenziato alcunché di rilevante ai fini dello stato di mente dell'imputato all'epoca dei fatti. I periti, infatti, hanno evidenziato 1'assoluta assenza di uno stato morboso psichiatrico che possa salire a data remota, rilevando unicamente che trattasi di un soggetto ipodotato, rispetto al quale non si riscontra alcuna grave turba dell'efficienza mentale. f) - La richiesta di perizia psichiatrica appare quindi infondata e va pertanto respinta. 3 - Quanto alle richieste di perizia psichiatrica nei confronti di Pucci Fernando e dell'imputato Lotti Giancarlo, le stesse vanno respinte, non ricorrendone i presupposti di legge. 4 - Quanto alle ulteriori richieste istruttorie avanzate dalle varie parti nel corso del dibattimento, si osserva che queste devono essere valutate ai sensi dell'articolo 507 Codice di procedura penale, non essendo state formulate in sede di iniziale indicazione dei mezzi di prova. Ciò premesso, ritiene la Corte che trattasi di mezzi di prova irrilevanti, o . comunque ininfluenti, sia per ciò che concerne le nuove audizioni di testimoni già escussi, sia per quanto concerne l'esame di ulteriori testimoni, sia per quanto attiene al nuovo esame dell'imputato Lotti. Sia, infine, per quanto concerne le richieste di sopralluogo. Anche l'esame di Rontini Kristensen Winnie, già ammesso dalla Corte ex articolo 507 Codice di procedura penale, è da ritenere a questo punto superfluo alla luce delle dichiarazioni rese dal marito, risentito ex articolo 507 Codice procedura penale, all'udienza del 27 gennaio '98. 5 - Per le prove documentali proposte nel corso del dibattimento, sempre sotto il profilo dell'articolo 507 C.p.p., osserva la Corte che è senz'altro ammissibile l'acquisizione degli articoli di stampa prodotti dal difensore del Vanni all'udienza del 19 dicembre '97; mentre deve essere ordinata la restituzione, trattandosi di oggetti irrilevanti, del libro e della cartella clinica di Bartalesi Alessandra, nonché del coltello prodotto dall'avvocato Filastò, dei cataloghi ammessi e della dichiarazione a firma Torresani Enrica Laura. La memoria dell'avvocato Colao sull'arma bianca è acquisibile, invece, ex articolo 121 Codice di procedura penale. 6 - Le altre richieste non sopra specificamente menzionate sono ugualmente da respingere, non ritenendo la Corte di avvalersi dei poteri di cui all'articolo 507 Codice di procedura penale. 7 - Quanto alla richiesta di declaratoria di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal Vanni nel corso delle indagini preliminari, sotto il profilo che l'imputato in dibattimento non avrebbe dichiarato di volersi avvalere della facoltà di non rispondere, si osserva: - All'udienza del 9 dicembre '97, il Pubblico Ministero fece presente che, esaurito l'esame dell'imputato Lotti che stava per volgere al termine, intendeva subito dopo procedere all'esame degli altri imputati. E, in particolare, del Vanni. A tale osservazione del Pubblico Ministero, l'avvocato Filastò, quale difensore dell'imputato, immediatamente replicò anticipando che aveva parlato col Vanni per sapere se intendeva sostenere un interrogatorio tipo quello che ha fatto il Lotti e che lui aveva risposto di no. A tale affermazione dell'avvocato Filastò fece subito eco lo stesso Mario Vanni, ribadendo il suo "no". - Il processo venne quindi rinviato all'udienza dell'11 dicembre '97, nella quale l'esame del Lotti fu esaurito. Il Presidente interpellò allora il Vanni, ricordando che aveva già. manifestato la volontà di non rispondere, di non sottoporsi all'esame. E lo invitò quindi a parlare al microfono. Il Vanni parlò al microfono spento, posto al fianco del difensore, al banco della difesa. Il Presidente lo invitò a venire avanti e a sedere davanti al microfono riservato alle persone da esaminare. Appena seduto, gli domandò se intendeva rispondere, in quanto il Pubblico Ministero e le altre parti intendevano interrogarlo. Il Vanni rispose, dicendo: "io, la senta, l'è du' anni che sono in prigione. Sono innocente, unn'ho fatto di' male a nessuno". Alla richiesta di dire semplicemente se intendeva essere interrogato o no, perché aveva facoltà di non rispondere, l'imputato ribadì analoga situazione. Alla ulteriore domanda del Presidente se non voleva dire altro, oltre a quanto appena dichiarato, lui rispose: "I' che devo dire?". Alla successiva domanda del...
Presidente: "Allora, Vanni, oltre a questo non vuole dire altro lei?", Lo stesso Vanni rispose: "I' che devo dire?" Il Presidente trasse quindi la conclusione che l'imputato non intendeva sottoporsi all'esame e lo invitò a ritornare accanto al suo difensore. - Sulla base di quanto precede, è chiara la volontà dell'imputato di non sottoporsi all'esame richiesto dal Pubblico Ministero. Tanto che, sul momento, né il Pubblico Ministero, né lo stesso difensore del Vanni, né tutti gli altri difensori, hanno avuto alcunché da osservare, essendo l'intenzione del Vanni risultata di tutta evidenza. - Deve essere quindi respinta la richiesta di inutilizzabilità, come sopra avanzata dal difensore del Vanni. 8 - Relativamente alla richiesta di declaratoria di inutilizzabilità formulata dal difensore dell'imputato Corsi Alberto, con riferimento alle dichiarazioni rese da Vanni Mario il 21 ottobre '96 al P.M., limitatamente alla parte che concerne la posizione dello stesso Corsi, la richiesta appare fondata ai sensi dell'articolo 513 Codice di procedura penale, come modificato alla Legge 7 agosto '97 numero 267. Essendosi l'imputato Vanni avvalso in dibattimento della facoltà di non rispondere. Va invece respinta la richiesta di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Corsi Alberto alla P.G. il 15/06/96, trattandosi di atto qualificato come corpo del reato a lui ascritto. Per questi motivi: 1 - dichiara 1'inutilizzabilità, nei soli riguardi dell'imputato Corsi Alberto, delle dichiarazioni rese da Vanni Mario il 21 ottobre '96 al P.M.; 2 - dispone acquisirsi al fascicolo del dibattimento gli articoli di stampa prodotti dal difensore del Vanni all'udienza del 19 dicembre del '97, nonché la memoria prodotta dall'avvocato Colao; 3 - dispone la restituzione all'avvocato Filastò del libro e della cartella clinica di Bartalesi Alessandra, del coltello e dei cataloghi ammessi, nonché della dichiarazione a firma Torresani Enrica Laura; 4 - respinge tutte le altre richieste di cui alla parte motiva della presente ordinanza." A questo punto...
P.M.: (voce fuori microfono)
Presidente: Pubblico Ministero?
P.M.: Chiedo scusa, solo una parola se mi è consentito.
Presidente: Sì.
P.M.: Per una integrazione della produzione dibattimentale che spiego... (torna al microfono) Il dottor Giuttari, nell'ultima udienza, ha fatto riferimento a documenti relativi al possesso di pallottole, di cartucce calibro 22 da parte di tale Mocarelli. Il signor Mocarelli era stato sentito nel corso delle indagini, ma è persona che, dagli atti, risulta che fu sentita, addirittura invalido... E comunque il P.M. non è che ha oggi, ovviamente, istanze perché sia sentito il Mocarelli. Chiedo soltanto che siano acquisiti al dibattimento quei documenti relativi al possesso di queste cartucce, al fatto che il Mocarelli fino al '78 frequentava il poligono di tiro, ai suoi libretti di sparo e a tutto quanto risulta dal verbale di sequestro eseguito in data 16/04/96, a carico del Mocarelli. Perché, documentalmente, il P.M. ritiene che si possa provare quanto riferito in aula sul punto dal teste Giuttari. i I documenti sono quelli allegati alla nota 22/04/96 della Squadra Mobile. E, negli atti del P.M., c'è un decreto di sequestro e i relativi verbali di sequestro. Mi sembra, fra l'altro, si tratti di atti acquisibili al dibattimento, in quanto si tratta di oggetti in sequestro.
Presidente: L'hanno visto gli altri difensori?
P.M.: Non... Penso di no, perché mi è venuto in mente soltanto stamattina. Comunque si tratta di atti che sono...
Presidente: Praticamente è il registro, la fotocopia del registro di frequenza da parte di questo signore...
P.M.: Esatto. E il fatto…
Presidente: …al poligono di tiro.
P.M.: E, fino al 19 78, tutta quella parte relativa alla frequenza del poligono di tiro fino al '78 da parte del Mocarelli. Ovviamente c'è una nota di accompagnamento, ma è sola relativa ai sequestri. Quindi chiedo di produrre i documenti sequestrati.
Avvocato Filastò: Nessuna obiezione.
Presidente: Va bene. Allora, non essendoci opposizione da parte degli altri difensori, vengono acquisite le richieste del... i documenti prodotti dal Pubblico Ministero. A questo punto, io direi una cosa. Rinvierei per la discussione, però con questo intendimento: non chiudere 1 istruttoria dibattimentale, per consentire, accogliendo anche la richiesta dell'avvocato Filastò di verificare se ci fosse qualche elemento sfuggito da produrre, eccetera. Rinviare al 10 o il 16 febbraio. Il 10, che giorno è? È martedì; oppure al lunedì successivo.
P.M.: Presidente, come minimo al 16, perché...
Presidente: Allora, rinviamo al 16, con questa intesa: il 16 si inizia la discussione orale. Parlerà il Pubblico Ministero, poi vedremo quanto tempo ci vorrà. Poi, tutti gli altri. Però, prima di dare la parola al Pubblico Ministero per la discussione, noi faremo la formale dichiarazione di lettura degli atti e utilizzabilità degli atti, eccetera. Se ci sono, nel frattempo, documenti da produrre e qualche altra cosa, lo fate presente e poi... Insomma, tutto a quella udienza lì. Comunque il 16 gennaio inizia la discussione, questo volevo dire. Va bene?
P.M.: Febbraio.
Presidente: 16 febbraio, cioè, 16 febbraio. Lunedì 16 febbraio. L'udienza è rinviata...
Avvocato Filastò: Con possibilità di integrazioni documentali in quella sede lì.
Presidente: Sì...
Avvocato Filastò: Perché ora, col Pubblico Ministero, Presidente, si osservava che mancano, o non si sa se mancano, non lo ricordava il Pubblico Ministero...
P.M.: No, non lo ricordo.
Avvocato Filastò: Gliel'ho chiesto. Le dichiarazioni al dibattimento del processo Pacciani, un certo Ivo Longo. Che sono abbastanza significative.
Presidente: Io, mi sembra ce l'ho, ce l'ho.
P.M.: Mi sembra anche a me.
Presidente: Se sono complete, non lo so.
Avvocato Filastò: Ecco. Bisogna vedere questo. Riguardare tutti i verbali e rendersi conto...
Presidente: Ci sono, ci sono. Come, non ci sono, queste cose? Ci sono.
Avvocato Filastò: Presidente, comunque per fare un esempio, lo dicevo, eh.
Presidente: Sì, sì. Per carità, per carità!
Avvocato Filastò: E non è probabilmente questo l'unico episodio.
Presidente: Sì, sì, lo so. No, va bene. Appunto, si lascia aperto tutto, c'è spazio per tutti. Quindi non c'è problema...
Avvocato Filastò: Certo. Benissimo, Presidente, mi sembra la soluzione ottima.
Presidente: Allora, al 16 febbraio. Si rinvia al 16 febbraio per la discussione, previa chiusura del dibattimento.
P.M.: Bene, Presidente.
Presidente: E chiusura dell'istruttoria. Va bene?
P.M.: Bene. Bene, grazie.
Presidente: Alle ore nove e mezza. Ordina la nuova traduzione del Vanni.
P.M.: Bene, Presidente.
Presidente: L'udienza è tolta.

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