giovedì 18 giugno 2009

Udienza del 17 maggio 1999 - 17

Quella che segue è la trascrizione integrale dell'udienza del 17 maggio 1999 relativa al Processo d'appello per i delitti del "mostro di Firenze" davanti alla prima sezione della Corte d'Assise d'Appello di Firenze.

Segue dalla parte 16.
Presidente: Grazie a lei. Scusate, vorrei fare lo stesso discorso, perchè io non vorrei poi dopo dovervi ridare nuovamente la parola per avere il vostro parere sulle richieste di rinnovazione che avanza la difesa.
Avvocato Curandai: Presidente sono l'avvocato Curandai, io non vorrei esprimere un parere, vorrei invece avanzare una richiesta d'istruttoria nuova e diversa da quelle avanzate dalle parti che mi hanno preceduto. Brevissimamente, sempre avente all'oggetto il possesso del Lotti della 128 rossa, da parte de Lotti, all'epoca dei delitti degli Scopeti. Questo è l'oggetto della mia richiesta. Una brevissima premessa. Come sapete perfettamente risulterà che il Pucci e il Lotti si sono frequentati soltanto, pienamente fino al delitto degli Scopeti poi, successivamente per motivi che essi hanno spiegato e per motivi facilmente comprensibili non si sono più frequentati da quel momento. Dall'8/9 di settembre dell'85 si dice sempre da parte di Lotti e di Pucci che il Lotti andava a prendere a casa il Pucci, quindi anche il giorno del delitto degli Scopeti, la domenica, Lotti è andato a prendere il Pucci a casa, a casa del Pucci con la 128 rossa, almeno così dice il Pucci. Siccome il Pucci per vari motivi a quell'epoca viveva con la cognata, con la sorella e con il fratello, mi sembrerebbe estremamente semplice sentire queste tre persone che non si può dimenticare, cioè se quel giorno la macchina era celeste o era rossa, non voglio chiedere a queste persone il tipo di macchina, però io sono convinto che coloro, anche a distanza di tempo, possa essere ricordato, cioè quel giorno o quei giorni, diciamo d'estate, primi di settembre dell'85, quanto il Lotti veniva a prendere vostro fratello in casa, perchè Pucci stava in casa con la famiglia, la macchina era rossa o celeste? E si taglierebbe con queste testimonianze un po', forse, la testa al toro perchè tutto sommato in un processo penale, a mio avviso, la prova testimoniale resta ancora importante, la prova principe. Queste persone sono...
BRUSIO
Relatore: Non viveva con il fratello e con la cognata ma con la sorella.
Avvocato Curandai: Con la sorella, allora.
Relatore: Pucci ha detto che era lui che andava dal Lotti con l'ape e poi saliva nella macchina del Lotti e andavano a Firenze, che io ricordi.
Avvocato Filastò: E' così, è così.
Relatore: Può darsi benissimo che i primi tempi andava con la Sita a Firenze, cosa felliniana, ma...
Avvocato Curandai: Può darsi benissimo che quel giorno sia andato con la macchina, se è andato con una macchina rossa o con una macchina celeste penso che sia abbastanza semplice ricordarselo.
Avvocato Filastò: Accidenti!
Avvocato Curandai: Comunque io insisto per questa richiesta. La sorella si chiama Pucci Marisa e ha già deposto nel fascicolo 29 pagina 48. Io richiedo soprattutto Pucci Marisa, però chiedo anche Fanfani Paolo, la cognata e Pucci Valdemaro, il fratello, fascicolo 29 pag.3 e fascicolo 34 pag.34.
Presidente: Bene, se non ci sono altre richieste sentiamo la difesa e poi sentirò il parere delle parti civili e del Procuratore Generale, in ordine alle richieste della difesa e delle parti civili che hanno chiesto...
Avvocato: Signori della Corte, alcuni chiarimenti...
Presidente: Si avvocato, però vorrei che limitaste però...
Avvocato: La tranquillizzo subito presidente, hanno a che fare evidentemente con le richieste testè ascoltate. La questione della Fiat 128 e dell'epoca a partire dalla quale il Lotti ha smesso di adoperarla può trovare una risposta e l'ha già trovata per quanto riguarda questa difesa, almeno documentale, non c'è bisogno di dire specie con riferimento al lunghissimo lasso di tempo intercorso tra i fatti e questo processo che un elemento documentale assolutamente esente da dubbi circa la sua provenienza e molto più pertinente ed efficace di qualunque altra prova, ispecie testimoniale. Intanto il collegio di parte civile ometteva di ricordare che a proposito dell'uso dell'autovettura, tempo a partire da quando è iniziato l'uso della nuova autovettura della 124, rispetto al tempo che risulta certificato sul certificato del PRA in cui è avvenuta l'autentica della firma, trovano una loro spiegazione nella legge. L'art.1 della legge sull'assicurazione obbligatoria, la legge 990/269 dice chiaramente: "i veicoli a motore non possono essere posti in circolazione se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi", quindi quando ha ritirato la macchina dall'officina la prima cosa che doveva fare, come poi ha confermato il teste Coli: "noi non si dava via la macchina se non era coperta da assicurazione", non ha detto: "non si dava via la macchina se non c'era il passaggio di proprietà". La prima cosa che ha fatto il Lotti è stato di sostituire la polizza che aveva sulla 128 con la nuova polizza, che ha un numero, una data e addirittura un timbro, sulla 124 e questo fatto è stato anche una gradevole, devo dire finalmente, sorpresa, anche per questo difensore, che è arrivato ad ottenere il documento, perchè è un fatto storico anteriore evidentemente alla autentica della firma che viene riportato sul certificato del PRA. La prima cosa che doveva fare il Lotti era di trasferire la polizza, tanto è vero che anche se il documento non è ancora acquisito, ma lo sa bene il Pubblico Ministero che ne ha acquisito una copia autentica, questo documento di cui io chiedo sia disposo il sequestro, non si limita a dire che la polizza numero... ...e c'è un numero ben preciso, è stata emessa il 25 maggio dell'85, ma dice anche che è stata emessa in sostituzione di precedente polizza di cui riporta il numero e per l'appunto la precedente polizza, che è stata sostituita dal Lotti il 25 maggio dell'85, è quella che aveva stipulato in precedenza sulla 128 rossa... si sente??
Presidente: Anche troppo!
Avvocato: Pardon, chiedo venia. Dico questo preliminarmente intanto perchè mi sembra assolutamente forviante e defaticante, inutile e dilatorio allargare il discorso quando abbiamo la possibilità concreta, oggettiva, fisica vorrei dire, di avere l'assoluta certezza del momento a partire dal quale il Lotti ha cominciato a circolare con la Fiat 124. Certezza che trova circa l'uso effettivo e materiale aldilà del documento che di per sè è esaustivo, trova una sua pregnanza proprio negli ulteriori accertamenti che il Pubblico Ministero ha fatto, dove si parla degli incidenti. Quindi evidentemente circolava. Dico questo perchè evidentemente io condivido l'espressione efficace e significativa del Pubblico Ministero quando dice che la questione della 128 è il grimaldello. Questo lo dico soprattuto per i giudici popolari, è il grimaldello perchè a pagina 3 della sentenza si legge: "partendo dall'ultimo episodio di omicidio, quello degli Scopeti dell'85, le indagini consentirono di stabilire presto che la notte degli omicidi un'auto rossa di tipo sportivo con coda tronca, era stata vista da alcuni passanti, posteggiata sulla strada asfaltata all'imbocco della stradina sterrata che conduceva alla piazzola teatro del duplice omicidio", teste Giuttari o Giuttàri che dir si voglia. Eppoi a pagina 4 erano stati a Firenze, dice: "le successive indagini consentirono di stabilire che erano stati a Firenze" con questa 128 lo dice Lotti, lo dice il Pucci, il primo riscontro, il grimaldello, son d'accordo, il primo riscontro all'implicazione del Lotti negli omicidi degli Scopeti dell'85 veniva ottenuto dalla Polizia giudiziaria con riferimeno alle varie auto che aveva posseduto...
Presidente: Tanto questo è materia di discussione...
Avvocato: Quindi io insisto affinchè la Corte, anche con riferimento a una norma precisa del codice di procedura penale che è l'articolo 237, non dimentichiamolo CPP, non dimentichiamo che questa polizza è un documento proveniente dall'imputato, Lotti è imputato, è stato condannato in primo grado. L'articolo 237, mi permetto di ricordarlo più che altro ai giudici non togati, "acquisizione di documenti provenienti dall'imputato" e questa polizza non è forse un documento proveniente dall'imputato? Lo dico per i giudici non togati, l'ho anticipato prima, comunque vedo che su questo argomento... La richiesta è di sequestro dell'originale documento che ha già fatto il Pubblico Ministero e mi fermo perchè mi sembra di sfondare una porta aperta. Questo ho dovuto dire per oppormi alle correlative richieste fatte dalle parti civili che ci porterebbero in luoghi che sono dei rami secchi più che altro, solo per questo. Tra le varie richieste fatte nell'appello, di questo difensore e nei motivi aggiunti alcuni dei quali saranno illustrati dal collega, c'è anche quella di un sopralluogo, noi abbiamo fatto varie richieste di sopralluogo sui luoghi degli omicidi in particolare in primo grado, tutte respinte con ordinanza della Corte di Assise di primo grado e con motivazioni praticamente insesistenti, ne leggo solo una che riguarda tutte le richieste di sopralluogo: 31 gennaio 1998, "quanto alle ulteriori richieste di istruttoria dalle varie parti eccetera, eccetera, trattasi di mezzi di poco rilevanti o comunque ininfluenti, sia per ciò che concerne le richieste di sopralluogo...". Questa è la motivazione, cioè a dire una motivazione apparente, perchè in particolare con riferimento a Baccaiano, come ha già compiutamente illustrato il consigliere/relatore, appare illuminante un sopralluogo, perchè come è stato già detto, lì non c'è verso, quest'idea del palo che viene, che anche questa è un'idea centrale che sorregge la sentenza di primo grado, perchè signori della Corte, il palo è l'elemento distintivo tra la mano unica e il sodalizio di delinquenti, se si dice che un palo era necessario, bhe allora perde forza la tesi della mano unica, ma se si scopre e si può scoprire benissimo basta andare soltanto a Baccaiano per quanto mi riguarda, che un palo non solo non è necessario ma è addirittura dannoso per chi vuol commettere quell'omicidio, le cose cambiano, allora, perchè a Baccaiano si trattava di un dirizzone, per dirla volgarmente, di una strada a scorrimento veloce, larga 8 metri, frequentatissima in quell'ora, c'erano anche delle feste paesane quella notte e in cui c'è una piazzolina, definita dallo stesso Lotti che consente la presenza e la sosta di una sola macchina, quindi da qui a dire che occorreva un palo perchè facesse cambiare idea a chi passava è un'assurdità, un'illogicità proprio alla radice, perchè chi passava e vedeva che la piazzolina era occupata da una macchina, non aveva alcun bisogno di un palo per essere dissuaso a fermarsi. Il sopralluogo è molto più pregnante di una descrizione, io personalmente ci sono stato, è molto più significativo un viaggio qui a pochi chilometri per rendersi conto, c'è anche una croce che ricorda quel fatto tragico e tenendo presente in questo sopralluogo appunto come è stato descritto e quello che ha riferito il Lotti, ripeto, la questione del palo è la linea di demarcazione, una delle linee di demarcazione tra mano unica o sodalizio. Poi, una terza richiesta riguarda e anche qui trova fondamento questa terza richiesta nel codice di rito, è stato citato prima del Lotti e poi dal testimone sentito dalla Corte di Assise di primo grado il carabiniere in pensione Toscano e classica situazione di testimonianza indiretta, anche se Toscano forse per un reato connesso o collegato, l'articolo 210 rimanda evidentemente all'articolo 195 che riconosce un potere d'ufficio addirittura del giudice, di acquisizione del teste indiretto, dice: "quando il testimone si riferisce per la conoscenza dei fatti ad altre persone" lo dice per i giudici non togati ovviamente, "il giudice a richiesta di parte dispone che questi siano chiamati a deporre, il giudice può disporre anche d'ufficio l'esame delle persone indicate nel comma 1, richiamato dal 21" e concludo.
Segue...

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