Segue dalla quarta parte.
« DOPO LA SOSPENSIONE »
Presidente: Prego. Pubblico Ministero se c'ha da fare qualche osservazione sulla richiesta del...
P.M.: Sì, sì, Presidente, direi che i documenti
obiettivamente sono molto chiari. Qui non c'è assolutamente, oggi, la possibilità di provare che le cose sono andate in modo diverso da come ha sempre raccontato il signor Lotti Giancarlo.
Il signor Lotti Giancarlo dice che alla data dell'omicidio dell'85 aveva una macchina, era una 128 rossa. Ora, questa 128, perché sia ben chiaro, è stata: cessata dal PRA il 3 aprile '86, quindi siamo
obiettivamente diversi mesi dopo. Abbiamo anche una situazione che è altrettanto chiara. Per quanto riguarda la 124 oggi posta, alla loro attenzione dalla difesa, è proprio stata presentata la formalità per l'acquisto della 124 esattamente due giorni prima, il 1 aprile '86, quindi esattamente due giorni prima la cessazione
del 128. E siamo, completamente all'anno dopo. C'è dì più. E' vero, le pratiche al PRA sono addirittura...
Presidente: Il 1 aprile? Il 1 aprile che cosa ha fatto lui?
P.M.: Scusi, l'operazione è di due tipi. Il 3 aprile '86 viene demolito il 128. Il 1 aprile '86, risulta dallo stesso documento presentato dall'avvocato Filastò, si è presentato al PRA — lui o chi per lui — a chiedere l'immatricolazione della 124.
Questa immatricolazione che lui chiede il 1 aprile '86, guardate voi la coincidenza - c'è il caso nel mezzo ci sia un sabato e la domenica - sono proprio 1 aprile '86, 3 aprile '86.
Quindi siamo a movimenti relativi alla proprietà di queste auto, annotate al PRA proprio esattamente nello stesso lasso di tempo, lascia il 128 e acquista il 124. Il PRA poi gli fa la annotazione, leggo qui, il 26/11/86 per il 124. Ma il punto fondamentale, dalla lettura di questi documenti, è che l'operazione, per il PRA ovviamente, per il PRA 124 e 128 è esattamente in quei primi di aprile del 1986. Quindi c'è una situazione PRA documentale di questo tipo. C'è una situazione obiettiva del signor Lotti che dice: io quest'auto l'ho tenuta fino alla demolizione e la demolizione l'ho fatta l'anno successivo in aprile. Può darsi,
io non ne ho la più pallida idea, che avendo, per qualche motivo, deciso di non adoprare più questo 128 perché non gli andava, o perché aveva trovato un'altra macchina, mi sembra siano tutti oggetti che all'epoca costano uno 400.000 lire e uno... Cioè, questo 124 nuovo che acquista viene comprato al prezzo di lire 400.000. Il signor Lotti, per motivi suoi, avesse ovviamente il 03/07/85 come risulta da questo documento, previa verifica, ma
io non ho nessun motivo di dubitarlo - deciso, presso i suoi meccanici, di comprare un'altra macchina per la quale, sicuramente, aveva fatto una scrittura privata di autenticità. Questo ce lo chiarirà il signor Lotti, se ha intenzione di chiarirlo. Ma non mi sembra, e anzi c'è la prova opposta, non c'è assolutamente alcun elemento per dire che, alla data dell'omicidio del 1985, il signor Lotti non avesse più il possesso o l'utilizzo, di. questo 12.8 di cui ha sempre parlato. Tant'è che l'unica operazione che fa la fa a Cavallo fra il 1 aprile '86 e il 3 aprile 86;
Presidente: Pubblico Ministero, lei c'ha i documenti in mano.
P.M.: Sì.
Presidente: Non la voglio., interrompere, ma per capire poi la spiegazione che lei fa.
P.M.: Questi sono i documenti.
Presidente: La macchina che immatricola il 1 aprile '86 è quella che dice. l'avvocato Filastò, che ha acquistato il 3 luglio '85.
P.M.: Esatto. Per cui ha fatto una scrittura privata il 3 luglio '85. Però attenzione, la cessazione del 128 avviene al 1 aprile '86. Cessazione del 128 di cui lui ha la disponibilità. Se poi ci sono dei testi che hanno la materiale certezza che un certo giorno non ce l'aveva più sentiteli pure. Ma è difficile pensare che un teste possa ricordare quanto questa macchina, di cui il signor Lotti evidentemente aveva...
Presidente: (voce fuori microfono)
P.M.: ...aveva deciso di non. avere più l'utilizzo,
l'abbia distrutta proprio in quei giorni lì. Anzi, c'è la prova che l'ha fatto nei giorni, successivi. Direi quindi che, per quanto riguarda la prova documentale, mi sembra che nulla sposti. Anzi, questa annotazione 1 aprile-3 aprile '86 è la prova certa che il signor Lotti, fino al 1 aprile non si è presentato all'ACI, pur avendo fatto quell'atto, quella scrittura privata. Si è
presentato all'ACI lui, o chi per lui proprio il 1 aprile.
In quella data ne cessa una e chiede di immatricolare l'altra. L'immatricolazione gli viene data il 26/11/86. Io credo che non ci siano elementi né per interrompere una discussione, né per valutare gli elementi acquisiti ad oggi in modo diverso, anche I perché non cambia nulla. Se ne aveva due, questo se al caso, la Corte se lo ritiene lo può chiedere al signor Lotti. Ma non c'è assolutamente, in queste carte, alcuna prova diversa da quella fornita finora. Il signor Lotti diceva era lì, dice: io c'ero con la 12 8. Gli elementi di prova che abbiamo li sappiamo. Se il signor Lotti in quel periodo abbia materialmente acquistato un'altra auto — di cui poi ha preso il possesso - o comunque usato o meno un 128 , io assolutamente in questo momento non ve lo so dire dico che queste carte, così come presentate, non spostato - se devono spostare qualcosa — il cambiamento per l'appunto al 1 aprile '86. Vi faccio ancora una considerazione. Il signor Lotti cessa il possesso dell'auto 128 il 1 aprile '86 e fino a quella data, insomma, l’avrà assicurata, l'avrà targata... avrà pagato il bollo. Mentre lui ne ha il possesso solo, della 124, dal 1 aprile '84 (7); non mi sembra che Lotti fosse tipo che pagava due bolli e due assicurazioni. Se c'è qualche motivo si può vedere se il Lotti intende dichiarare qualcosa, dato che può essere 5 ancora sentito, può comunque fare le sue dichiarazioni. Io formalmente, che due testi vengano a dire: noi ci si ricorda che la macchina l'ha tenuta alla draga e che prima o poi gliel'hanno demolita, mi sembra che sono testimonianze, a distanza di tanto tempo, che è difficile poter pensare che i signori Scherma ci possano dare un'indicazione di tempo precisa. Rimane questo documento, nei limiti e nei modi che mi sembra di aver descritto, per i quali io non ho nessuna' forma di opposizione. Mi sembra che, a questo punto, la discussione possa comodamente...
Presidente: Le altre parti?
Avvocato: Le altre parti, Presidente, Signori della Corte,
si associano ovviamente alle conclusioni del Pubblico Ministero. Sottolineando che sarebbe veramente assurdo e anche molto grave interrompere la discussione. Discussione che è una fase del dibattimento che si può interrompere solo in casi eccezionali, articolo 523 VI comma, sulla base... interruzione sulla base di prove documentali e prove testimoniali che non potranno mai. fornirci la certezza del mancato possesso di questa macchina 128 rossa, all'8 settembre dell'85. Proprio da quel documento anzi, risulta il contrario: che la 128 fu demolita nell'aprile del 1986. Se poi c'è stato un intreccio, come capita spesso, il meccanico che ti fa un contrattino... è chiaro. Però che da quel documento e da quelle prove, chieste dall'avvocato Filastò, voi non potrete mai avere la prova del mancato possesso di questa macchina all'epoca dei commessi delitti. Quindi sarebbe un'interruzione inutile e ridicola sotto certi aspetti. E molto grave, perché il
documento non è un documento determinante non è un documento che ci può dare la prova contraria di quello che è emerso fino a questo momento.
Presidente: Ridicola no.
Avvocato: Ridicola no. Mi scusi il termine, Presidente, ma
insomma, proprio sulla base di quel documento noi abbiamo la prova che il mancato possesso non c'è stato, o per lo meno non abbiamo prova del mancato possesso. Abbiamo anzi la prova contraria che fu demolita nell'86. Se poi c'è stato un intreccio di contratti, di cose, bisogna vedere poi quando è avvenuto il materiale possesso della 124, eh, è chiaro. Perché se il Lotti avesse posseduto una 124, perché I allora non ha parlato di una 124? Se ha parlato di
una. . . era quella che aveva. Se poi vengono fuori testimoni all'ultimo tuffo, possano venire fuori tanti testimoni, li possiamo portare anche noi, qui non si finisce più, eh, Presidente. Attenzione, eh, perché noi possiamo portare testimoni a contrario su questo punto. Qui si va avanti.
(voce fuori microfono)
Avvocato: Indico. Certo che li indico. Li indico. Li indico
e li indicherò. In questo momento è chiaro in questo momento non te li posso indicare, perché non li conosco; ma li potrei conoscere... fra 10 minuti e indicarli. Eh, c'è tempo, stai tranquillo. Quindi non si finisce più, Presidente. E allora la discussione si può interrompere, ma si può interrompere in casi di assoluta necessità. Questa è la legge e questa è la norma che va rispettata. Grazie.
Avvocato Colao: Presidente, scusi.
Presidente: Avvocato Colao, prego.
Avvocato Colao: Un'osservazione direi. È prassi diffusa fra i venditori di macchine, soprattutto in campagna, che per potere avere dei finanziamenti bancari, in attesa che l'altro — su quella macchina — in attesa che l'altro soggetto... che il soggetto che cede la sua macchina venga in possesso della nuova che compra, di lasciare alle volte in uso poi la macchina al soggetto stesso. Nel contempo si fanno delle scritture fra chi se la - intesta e chi, viceversa, è il soggetto che è il possessore della macchina e la usa, delle scritture di malleva nei confronti dell'altro. Vale a dire: te mi sollevi indenne da ogni e qualsiasi danno e responsabilità che venisse. Quindi io presumo, per carità di Dio, ma poiché qui, torno a ripetere, siamo sempre in campagna e quindi le abitudini sono queste; io faccio presente alla Corte che molto probabilmente questa indagine apporterebbe a un giro del genere, o di un finanziamento, o di una controscrittura che
garantiva colui che lasciava al Lotti la macchina in possesso.
Quindi al massimo arriveremmo là. E questo, poiché si può presumere per logica e per buonsenso, quindi non lo so, mi associo al P.M., però, per carità di Dio, poi voi dovete decidere.
Presidente: Bene.
Avvocato Colao: Grazie.
Presidente: Avvocato Bertini?
Avvocato Bertini: La difesa di Lotti, Presidente, in considerazione dell' argomentazione già svolta dal P.M. e dagli altri colleghi, nulla eccepisce in ordine alla produzione documentale. Si oppone invece alla richiesta di ammissione della prova oggi citata. Quindi nessuna opposizione riguardo alla produzione documentale, siamo remissivi...
Presidente: Cioè, non ho capito. Lei non si oppone alla produzione... Ora la dobbiamo esaminare.
Avvocato Bertini: Certamente.
Presidente: Ora non è produzione. . . Ora la dobbiamo. . . La mette a disposizione della Corte per, esaminarli a…
Avvocato Bertini: Certo.
Presidente: Se riaprire o no l'istruttoria... diciamo l'istruzione dibattimentale.
Avvocato Bertini: Certo.
Presidente: Interrompere la discussione. Questo è il problema nostro.
Avvocato Bertini: Su quello naturalmente mi oppongo.
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