Segue dalla seconda parte.
P.M.: Allora vedete che la ricostruzione come io vi faccio e vi offro con una serie di atti che voi a questo punto dovete conoscere al solo fine di decidere, è una realtà che il fatto è completamente diverso da come prospettatovi dal difensore. Ingiustizie. Ingiustizie dove? Appena sono emerse una condotta, è emerso una condotta oggettiva che poteva fare pensare perché a quel punto noi finché Vanni non dava conferma, noi eravamo al livello di indizi; poteva far pensare come emerge ad oggi che il Corsi per qualche motivo abbia taciuto su fatti che sia Lotti che Vanni che una serie di testi che ora io vi indicherò confermano, capite che a quel punto 11 dobbiamo fare la richiesta al GIP. E il GIP correttamente l'ha rinviato a mio avviso a dibattimento, e solo il dibattimento vi potrà consentire di chiarire interamente la vicenda e di applicare il 469, non certo altre norme. Io vi dico: guardate, dell'esistenza di questa lettera ci sono Nesi, ci sono due amici, cugini di Vanni che ne parlano, c'è una Bartalesi, ci sono due Ricci; sono una serie di testi che vi dimostra come la lettera non solo esisteva e qualcuno ne conosceva le paure; erano a conoscenza, ma solo Lotti, Vanni e Corsi secondo quanto ricostruito, l'hanno vista nel concreto. Vi aggiungo qualcosa in più, perché è un elemento che oggi vi dico è necessario verificarne la sussistenza in dibattimento per vedere se Corsi ha mentito o meno. Cioè, il fatto che Lotti vi dica: 'guardate che in quella lettera c'era scritto, c'era una richiesta di ammazzare qualcuno', è un fatto sia pure con contorni completamente diversi, è emerso ancora nel corso delle indagini. E il P.M. ve ne ha offerto la prova nella richiesta di lista. Quindi capite che questi discorsi di Lotti, sono discorsi fatti da altre persone. Allora viene il dubbio, da verificare questo in dibattimento, che l'avvocato Corsi abbia realmente favorito per paura, per non essere coinvolto, perché effettivamente se avesse letto - come dice Lotti e come dice Vanni - quella lettera con quel contenuto che secondo Vanni doveva, fu subito strappata, capite che è un risvolto sulla nostra vicenda molto importante. Cioè, è un risvolto che dà conferma, da riscontro alle dichiarazioni di di Lotti e che il Corsi per motivi che riguardano solo lui, non ha inteso chiarire. Ma il dibattimento dovrà poi verificare se esisteva, non esisteva - ci sono più di un teste - quale era il contenuto. Vanni dice: 'mi disse di strapparla, io la strappai'. Come voi avete oggi la possibilità di decidere su questo fatto senza procedere al dibattimento? Io quindi vi dico che non solo la posizione del Corsi è una posizione importante a questi fini, importante ai fini del contenuto della lettera, importante ai fini di quello che vi ho detto finora, ma è una posizione che va valutata interamente nel dibattimento. Poi sicuramente, il favoreggiamento è un reato marginale rispetto ai gravi fatti per i quali si procede, all'imputazione così grave a carico degli altri; però, la realtà è questa: è una circostanza di fatto che è strettamente legata in punto di prova a tutte le altre circostanze. Io mi auguro che il dibattimento riesca a provare perché il Corsi ha taciuto o anche a provare che è tutto falso. Io, per carità!, non è che per forza uno deve sposare un'accusa fino in fondo. Va benissimo, è tutto falso. Però nel momento in cui voi dovete valutare questi fatti, dovete avere una conoscenza degli stessi che solo il dibattimento vi può dare. Dire che ogni altro discorso in punto di utilizzabilità, non utilizzabilità di queste dichiarazioni, è superfluo. Quindi, qui non è articolo 63 per carità! Inutilizzabilità di un verbale. Ma è tutta un'altra norma. Qui è un verbale che è utilizzabile, in quanto è un verbale nel quale, secondo l'accusa così come costruita e per la quale vi è rinvio a giudizio, è stato commesso il reato di favoreggiamento. C'è poco da fare. Questo è un elemento oggettivo di quel reato. Avete visto che vi ho cercato di dimostrare che l'atto, dal punto di vista procedurale, è perfetto. Perché si va a quella contestazione e solo sotto il profilo di richiedere al Corsi riscontro a dichiarazioni precedenti, su fatti diversi da quelli per i quali era già stato interrogato. Per cui non era assolutamente il caso
P.M.: Allora vedete che la ricostruzione come io vi faccio e vi offro con una serie di atti che voi a questo punto dovete conoscere al solo fine di decidere, è una realtà che il fatto è completamente diverso da come prospettatovi dal difensore. Ingiustizie. Ingiustizie dove? Appena sono emerse una condotta, è emerso una condotta oggettiva che poteva fare pensare perché a quel punto noi finché Vanni non dava conferma, noi eravamo al livello di indizi; poteva far pensare come emerge ad oggi che il Corsi per qualche motivo abbia taciuto su fatti che sia Lotti che Vanni che una serie di testi che ora io vi indicherò confermano, capite che a quel punto 11 dobbiamo fare la richiesta al GIP. E il GIP correttamente l'ha rinviato a mio avviso a dibattimento, e solo il dibattimento vi potrà consentire di chiarire interamente la vicenda e di applicare il 469, non certo altre norme. Io vi dico: guardate, dell'esistenza di questa lettera ci sono Nesi, ci sono due amici, cugini di Vanni che ne parlano, c'è una Bartalesi, ci sono due Ricci; sono una serie di testi che vi dimostra come la lettera non solo esisteva e qualcuno ne conosceva le paure; erano a conoscenza, ma solo Lotti, Vanni e Corsi secondo quanto ricostruito, l'hanno vista nel concreto. Vi aggiungo qualcosa in più, perché è un elemento che oggi vi dico è necessario verificarne la sussistenza in dibattimento per vedere se Corsi ha mentito o meno. Cioè, il fatto che Lotti vi dica: 'guardate che in quella lettera c'era scritto, c'era una richiesta di ammazzare qualcuno', è un fatto sia pure con contorni completamente diversi, è emerso ancora nel corso delle indagini. E il P.M. ve ne ha offerto la prova nella richiesta di lista. Quindi capite che questi discorsi di Lotti, sono discorsi fatti da altre persone. Allora viene il dubbio, da verificare questo in dibattimento, che l'avvocato Corsi abbia realmente favorito per paura, per non essere coinvolto, perché effettivamente se avesse letto - come dice Lotti e come dice Vanni - quella lettera con quel contenuto che secondo Vanni doveva, fu subito strappata, capite che è un risvolto sulla nostra vicenda molto importante. Cioè, è un risvolto che dà conferma, da riscontro alle dichiarazioni di di Lotti e che il Corsi per motivi che riguardano solo lui, non ha inteso chiarire. Ma il dibattimento dovrà poi verificare se esisteva, non esisteva - ci sono più di un teste - quale era il contenuto. Vanni dice: 'mi disse di strapparla, io la strappai'. Come voi avete oggi la possibilità di decidere su questo fatto senza procedere al dibattimento? Io quindi vi dico che non solo la posizione del Corsi è una posizione importante a questi fini, importante ai fini del contenuto della lettera, importante ai fini di quello che vi ho detto finora, ma è una posizione che va valutata interamente nel dibattimento. Poi sicuramente, il favoreggiamento è un reato marginale rispetto ai gravi fatti per i quali si procede, all'imputazione così grave a carico degli altri; però, la realtà è questa: è una circostanza di fatto che è strettamente legata in punto di prova a tutte le altre circostanze. Io mi auguro che il dibattimento riesca a provare perché il Corsi ha taciuto o anche a provare che è tutto falso. Io, per carità!, non è che per forza uno deve sposare un'accusa fino in fondo. Va benissimo, è tutto falso. Però nel momento in cui voi dovete valutare questi fatti, dovete avere una conoscenza degli stessi che solo il dibattimento vi può dare. Dire che ogni altro discorso in punto di utilizzabilità, non utilizzabilità di queste dichiarazioni, è superfluo. Quindi, qui non è articolo 63 per carità! Inutilizzabilità di un verbale. Ma è tutta un'altra norma. Qui è un verbale che è utilizzabile, in quanto è un verbale nel quale, secondo l'accusa così come costruita e per la quale vi è rinvio a giudizio, è stato commesso il reato di favoreggiamento. C'è poco da fare. Questo è un elemento oggettivo di quel reato. Avete visto che vi ho cercato di dimostrare che l'atto, dal punto di vista procedurale, è perfetto. Perché si va a quella contestazione e solo sotto il profilo di richiedere al Corsi riscontro a dichiarazioni precedenti, su fatti diversi da quelli per i quali era già stato interrogato. Per cui non era assolutamente il caso
di indiziare nessuno, perché non c'erano elementi. Il Corsi poteva dire: 'sì, l'ho vista'. Aveva contenuto completamente diversa da quello che dice Lotti. Basta. Basta. Noi stavamo a sentire, ne prendevamo atto. 'No, non l'ho vista'. Vanni, qualche mese dopo dice: 'sì, l'ho fatta vedere'. E quindi dà un riscontro globale al Lotti. Quindi, no all'articolo 63, non 129. Eventualmente il 469, così come ve l'ho prospettato, non avete oggi la possibilità di decidere senza che si proceda al dibattimento. Sono costretto e vi chiedo di acquisire, al solo fine di decidere su questa questione, gli atti che ho indicato. Cioè i precedenti interrogatori di Corsi, l'interrogatorio del 15 che credo abbia fornito lo stesso avvocato Zanobini, l'interrogatorio di Vanni e di Lotti. E poi io vi offrirei, ma non lo faccio perché si farebbe il dibattimento, tutti gli atti precedenti che sono indicati nella mia lista testi, nei quali si dice che di queste minacce si parlava da tempo. Concludo quindi perché la richiesta, così come formulata ex 129 e che comunque tende alla inutilizzabilità di quel verbale e al proscioglimento anticipato in questa fase del Corsi, sia respinta.
Gli atti sono a disposizione, sono questi qua.
Presidente: (voce fuori microfono)
A.Z.: Il Pubblico Ministero, gli atti a cui fa riferimento,„.
Presidente: No, no, avvocato, aspetti un attimo.
A.Z.: Ah.
Presidente: Abbiamo le dichiarazioni del 15 giugno del Corsi; del 19 dicembre '95 del Corsi; poi abbiamo...
P.M.: Sono tutti, ci sono già tutti.
Presidente: ... del 26 gennaio, sempre del Corsi.
P.M.: Vi mancano gli atti di contestazione del P.M.
Presidente: Giugno '96 del Lotti. Del Lotti...
P.M.: C'è tutto, c'è tutto, c'è tutto. L'invito a comparire del P.M. Non so...
Presidente: 21 febbraio '96, Lotti.
P.M.: L'interrogatorio del... Subito dopo, tre giorni dopo quell'interrogatorio, c'è un interrogatorio del P.M.
A.Z.: Sì, quello l'ho...
Presidente: No, quello no.
P.M.: E in più chiedo, al solo fine di verificare quello di Vanni.
Presidente: Allora, avvocato Zanobini, mi dispiace, ma la parola non gliela posso dare, perché lei ha sollevato una questione di nullità...
Presidente: Aspetti, aspetti. Questione di nullità sulla prova assunta in quelle forme lì. Inutilizzabilità degli atti. E conseguentemente poi una richiesta di applicazione. È una questione preliminare, e sulle questioni preliminari non vi sono repliche.
A.Z.: No, Presidente...
Presidente: Se vuol parlare qualche altra persona che ha interesse a questa mozione, per carità!
A.Z.: Presidente, mi scusi, non è una questione preliminare.
Presidente: No, no...
A.Z.: Gliel'ho detto, non è una questione preliminare.
Presidente: La legge è legge e non l'ho fatta io.
A.Z.: È un articolo 129, una richiesta di...
Presidente: No, no...
A.Z.: Come fa ad essere una...
Presidente: Neanche, neanche...
A.Z.: In ogni grado del dibattimento.
Presidente: Niente.
A.Z.: No, lei me lo deve consentire, Presidente. Perché allora si metta a verbale che io insisto...
Presidente: E lei insista, insista. Allora, l'avvocato... È tutto registrato, va bene così...
P.M.: Presidente, non c'è nessuna opposizione alla replica, eh, se può servire a qualcosa. Io non ho questione di sorta. Io credo che ne abbia veramente diritto.
A.Z.: Ringrazio il Pubblico Ministero che mi...
Presidente: C'è l'avvocato Pepi che vuol parlare.
A.Pepi: No, Presidente. Però non era su questa faccenda. Volevo fare anch’io una questione diversa.
Presidente: Va be', una cosa per volta, perché sennò... Non so, le poteste decidere tutte insieme, ecco. Allora, avvocato Zanobini, lei parli soltanto per 126, sulla richiesta di acquisizione al dibattimento e basta. 129, esatto. 126... 129, ho sbagliato io.
A.Z.: Esatto, la ringrazio.
Presidente: Bene, lapsus mio.
A.Z.: La ringrazio.
Presidente: Per cortesia, breve perché già ha parlato parecchio, molto prima.
A.Z.: Senta Presidente, se vuole che io non parli allora... tanto è a verbale e non parlo.
Presidente: No, no.
A.Z.: Io credo di avere il diritto.
Presidente: No, no, lei ha diritto, però non può tenere la Corte impegnata per ore e ore quando è una questione abbastanza semplice. Lei parla solamente sulla richiesta di proscioglimento prima dell'udienza. Tutto qui.
A.Z.: Allora Presidente, mi dispiace di non essere stato molto chiaro precedentemente e soprattutto di non esserlo stato nei confronti del Pubblico Ministero, perché? Perché il Pubblico Ministero mi ha citato l'articolo 469 come quello a cui si deve fare esatto riferimento e quindi io avrei fatto un errato riferimento all'articolo 129. Signor Pubblico Ministero, lei si è dimenticato di leggere nell'articolo 169 quello che è il primo rigo, lei se n'è dimenticato, oppure non l'aveva visto. Nel primo rigo si dice: "salvo quanto previsto dall'articolo 129”. Il che vuol dire che così com'è l'articolo 129 si applica in ogni stato e grado del procedimento. In alternativa all'articolo 129, si può applicare l'articolo 469.
Presidente: Signori, per cortesia, c'è brusio in aula.
A.Z.: È chiaro Presidente? A questo punto penso di avere esaurito quello che dovevo dire. Per quel riguarda la inapplicabilità allo stato dell'articolo 129, come vi è stata richiesta, il Pubblico Ministero ha dimenticato - forse dimenticando il contenuto della mia richiesta di articolo 129 - i riferimenti a tutti gli atti che ora vi chiede, come per dire... a cui fa riferimento per dire che non si può procedere alla decisione di cui all'articolo 129, perché ci sono altri atti, ha detto il Pubblico Ministero. Allora voi vedrete che quegli atti, a cui ha fatto riferimento il Pubblico Ministero, sono già allegati a questo fino all'istanza che io vi ho proposto. All'istanza che io vi ho proposto e tant'è che io ho letto sia l'interrogatorio del 15 dicembre dell'avvocato Corsi davanti a Pubblico Ministero, sia l'interrogatorio del 26 di gennaio davanti al Pubblico Ministero, allegato pure, sia l'invito a comparire che pure è allegato all'istanza che avete sotto gli occhi, sia l'interrogatorio del Vanni a cui pure ha fatto riferimento e di cui vi ho chiesto l'allegazione proprio sempre a questo fine. Allora, questi non sono motivi giusti per dire non si può decidere allo stato. Ma il Pubblico Ministero vi ha fatto una ricostruzione, sempre dicendo che non è ammissibile che voi possiate decidere ai sensi del 129, che non è esatta. Non è esatta anche dal punto di vista documentale, perché? Intanto, vi ha fatto riferimento; ricorderete, ad un interrogatorio del Vanni, che voi avete, ma si è dimenticato di dire che questo - o a me è parso così, se avessi capito male me ne scuso, ma mi pare proprio così - che questo interrogatorio del Vanni, che pure ho prodotto e sul quale ho fatto anche un commento, è successivo, è successivo. Vale a dire è del 21 ottobre del '96. Quindi non si può dire: 'il 15 per noi non era, perché ancora non avevamo...' eccetera. Perché mi pare di avere testualmente sentito che la situazione dell'avvocato Corsi - e questo non so se è un lapsus che è sfuggito perché certamente non fa comodo alla sua tesi - è cambiata dopo l'interrogatorio del Lotti 12/06/96. Cosa vuol dire è cambiata? Quello che vi ho detto prima io. È questo. Qui non si deve accertare nient'altro, nient'altro perché l'interrogatorio del Vanni non ha nessuna influenza su questa questione. La illegittimità si è compiuta o no il 15/06? Dice, sempre ai fini dell'articolo 129 per cui non si potrebbe applicare ora e per cui voi, in ogni caso, non dovreste decidere ora, ma dice: 'le dichiarazioni del Corsi sono diverse da quelle che vi ha detto l'avvocato Zanobini'. Le dichiarazioni del Corsi sono quelle che vi ho letto. Il 26, nell'interrogatorio a cui il Pubblico Ministero ha fatto riferimento, è vero che si parla di tante altre cose. Nel 15 dicembre è vero che si parla di tante altre cose, aspetti. Ma io c'ho il capo di imputazione che testualmente dice: "Del delitto di cui all'articolo" - e che è in atti pure questo ed è questo la base - "perché con dichiarazioni rese alla Polizia Giudiziaria aiutava Vanni Mario, tacendo quanto a sua conoscenza in merito ad una lettera" - questo è l'argomento - "al Vanni dopo che il Pacciani era stato indiziato dei reati attribuiti al cosiddetto mostro di Firenze". Quindi, in che cosa consiste il reato di favoreggiamento dell'avvocato Corsi? Nell'aver dichiarato... E qui se mi consente il Pubblico Ministero, c'è anche un errore perché non è tacendo... Voi avete letto le dichiarazioni dell'avvocato Corsi, di cui non c'è bisogno appunto di produrle e per questo motivo di rimandare la decisione. Scusi, signor Pubblico Ministero, le dichiarazioni 15/06 sono corpo di reato, sono in atti, sono corpo di reato. Se per caso non ci fossero non è che lui deve avere il tempo per farle acquisire. Vuol dire che la Cancelleria ancora una volta materialmente ha sbagliato a non inserirle. Sono corpo di reato. Non è tacendo, è negando. Voi ve le ricorderete le dichiarazioni dell'avvocato Corsi, è negando, non tacendo in modo categorico: 'questa lettera non mi è mai stata fatta vedere, di questa lettera non mi si è mai parlato'. Questo è il capo di imputazione, perché queste sono le dichiarazioni dell'avvocato Corsi. Si dice: 'ma cosa si doveva fare noi a quell'epoca?' Ancora, salvo a contraddirsi perché poi ha detto che dal 12/06 la situazione dell'avvocato Corsi era cambiata, gli sarà sfuggito, era cambiata dopo le dichiarazioni del Lotti del 12/06, viene interrogato tre giorni dopo. Ma il vostro problema per l'applicabilità non è mica di vedere che cosa succede nel dibattimento, non è mica di vedere che cosa succede nel dibattimento, perché qui non si tratta mica di dire: questa dichiarazione viene utilizzata o non viene utilizzata e poi dopo però si guarda se ce ne sono altre. Questa dichiarazione non è una dichiarazione testimoniale, è l'elemento oggettivo del reato e quindi il problema è solo se può essere considerato elemento costitutivo del reato o meno. Si dice: 'ma noi allora non avevamo ancora elementi' e ha portato il campo l'invito a comparire che io vi ho prodotto. Ha portato in campo anche l'interrogatorio che si è verificato a seguito dell'invito a comparire e che io ringrazio perché è bene che sia ugualmente quella agli atti. Ma, voglio dire, non è che il Pubblico Ministero ha aspettato mesi nel corso dei quali ha verificato la sussistenza e l'esistenza di altri elementi. Non ha aspettato mesi, ha aspettato sette giorni per mandare l'invito a comparire e due giorni per interrogare, come indagato del reato di favoreggiamento, l'avvocato Corsi. E poi si dice come per dire, mal qualificarlo, 'si è avvalso della facoltà di non rispondere'. Io mi sono preso questa responsabilità, perché avevo capito come erano andate le cose e non era quello il caso che dovesse rispondere. Non era quello il momento che dovesse rispondere. Aveva già risposto tre volte l'avvocato Corsi. E poi si fa la perquisizione, benissimo, d'accordo. Ma scusate, signori della Corte, - io spero di essermi prima ben spiegato - questi elementi sono assolutamente irrilevanti, anche per quella che dovesse essere la vostra decisione, su questo punto, in sede di udienza dibattimentale. Il dibattimento non sposta assolutamente nulla. Certo io sono dispiaciuto, perché? Perché io ho capito, non lo volevo dire, ma me lo fa dire il Pubblico Ministero. Ho capito a questo punto perché si vuole l'avvocato Corsi che rimanga nel processo. Perché si è detto testualmente che: "La posizione del Corsi è importante ai fini del dibattimento ". Ma cosa mi interessa a me se è importante ai fini del dibattimento? Non è questo il plinto, un argomento per dire se questa domanda è fondata o meno. Se era importante ai fini del dibattimento, non si doveva procedere nei suoi confronti in quel modo in cui si è proceduto. Si chiami al dibattimento come teste, se è iraportante, lo si chiami al dibattimento, lo si doveva chiamare al dibattimento come teste. Se poi il Pubblico Ministero pensa che questo sia, non c'è nessun problema. Lui sa benissimo che può essere ugualmente ricitato ai sensi dell'articolo 210 del Codice di procedura penale. Presidente, signori della Corte, io ho finito. Io, prima di fare questa richiesta, ho valutato tante cose, fra cui anche quella che - non è certamente favorevole al mio assistito - che è questa: il non partecipare al dibattimento significa per lui sentir dire o leggere sui giornali le dichiarazioni ulteriori del Lotti, del Vanni, senza possibilità di contrastarle come se fosse presente, vale a dire come se fosse presente il suo difensore. Quindi, sotto questo aspetto, noi abbiamo già messo anche in conto questo pregiudizio, cioè di sentirsi, di leggere un suo coinvolgimento perché questo continuerà ad esserci, perché è interesse dell'imputato Vanni che ci sia. E non solo lei mi darà atto, Presidente, che io ho allegato le dichiarazioni del Vanni successive e ho detto ai fini di questa istanza e per far vedere che queste solo, cioè queste successive, che queste solo sono state poi quelle del Vanni ugualmente coinvolgenti. E ho detto semplicemente che il Vanni non poteva far altro. Il Vanni non poteva far altro perché, avendo sempre sostenuto che questa lettera era assolutamente innocua, che non aveva assolutamente nessun contenuto minaccioso, dopo quello che ha letto sui giornali - perché sui giornali è venuto il 16, il 17, il 21, il 22, 'l'avvocato Corsi indagato per favoreggiamento, perquisizione'. Poi anche alcuni giornali, alcuni giornalisti, uno, diciamo non professionalmente attentissimo è arrivato addirittura a chiamarlo complice - è chiaro che aveva l'interesse a dire 'io ho fatto vedere la lettera all'avvocato Corsi'. Perché pensava che da lui venisse il conforto al fatto che nulla c'era scritto, si parlava soltanto di merende, delle figliole e poi, quindi 'buttala via, strappala'. Ma questa è una valutazione del merito che non ha niente a che vedere con quella che è la mia richiesta di oggi. Ho concluso. Io credo che in stretto diritto il Pubblico Ministero evidentemente perché nessun altro argomento poteva addurre, non abbia assolutamente spostato la questione. Precedenza di indizi, inutilizzabilità, conseguente dichiarazione di non sussistenza del fatto.Grazie.
Presidente: Pubblico Ministero, gli atti che voleva produrre per cortesia, se me li dà.
P.M.: Li ho già dati...
Presidente: Allora: "La Corte di Assise di Firenze II Sezione, provvedendo sulla richiesta proposta dal difensore dell'imputato Corsi Alberto, volta ad ottenere: A - le dichiarazioni di inutilizzabilità del verbale di sommarie informazioni reso dall'attuale imputato Corsi in data 15 giugno '96;
B - la conseguente declaratoria di insussistenza del fatto di favoreggiamento personale, ex articolo 129 Codice di procedura penale; Sentite le parti osserva: Che nell'attuale fase deve valutarsi la legittimità dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento del verbale de quo. Lo stesso indubbiamente assume rilievo nel presente procedimento non già quale atto processuale, bensì quale documento che costituisce corpo di reato. Si tratta infatti del documento rappresentativo delle dichiarazioni per mezzo delle quali il reato di cui all'articolo 378 Codice penale sarebbe stato commesso secondo l'imputazione formulata dal Pubblico Ministero. Il corpo di reato, in guanto tale, deve essere acquisito al fascicolo del dibattimento ai sensi del combinato disposto dagli articoli 235 più 431, lettera F, Codice di procedura penale. Confronta Cassazione, Sezione VI, 8 gennaio '97, numero 11.
Nella specie non vengono pertanto in considerazione le disposizioni di cui all'articolo 63, I e II Comma, Codice di procedura penale; perché la dichiarazione del Corsi assume rilevanza nel processo, non già come dichiarazione indiziante per il suo significato probatorio a carico del predetto, bensì come documento che riproduce oggettivamente un determinato comportamento costituente il fatto di reato ipotizzato, che sarebbe stato commesso dal Corsi con quella medesima dichiarazione. In questi limiti, quindi, l'atto è acquisibile ed utilizzabile. Quanto alla richiesta di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 Codice di procedura penale deve escludersi allo stato la sussistenza delle condizioni previste dalla norma medesima, soltanto evidenti che il fatto addebitato non sussiste. Comunque appare pertinente il richiamo del Pubblico Ministero all'articolo 46S Codice di procedura penale, inteso prevalentemente come disposizione che nell'attuale fase processuale limita l'ipotesi di proscioglimento a quelle espressamente previste in quella stessa nonna e richiede la non opposizione del Pubblico Ministero. Per questi motivi respinge la richiesta in premessa. Dispone procedersi oltre." Signori, data l'ora, sospendiamo e si riprende alle 15.00. Bene?
(voce fuori microfono)
Presidente: Alle 15.00 di oggi. Bene? L'udienza per ora è tolta.
Segue...
Segue...
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