martedì 30 giugno 2009

Udienza del 17 maggio 1999 - 21

Quella che segue è la trascrizione integrale dell'udienza del 17 maggio 1999 relativa al Processo d'appello per i delitti del "mostro di Firenze" davanti alla prima sezione della Corte d'Assise d'Appello di Firenze.



Segue dalla parte 20.
Presidente: Grazie. Allora cominciamo. Difensore dell’altro imputato.
Avvocato: Non ho istanze da fare.
Presidente: Grazie. Chi parla?
Avvocato Saldarelli: - Brevissimamente. Per quanto la posizione di questo difensore sia sostanzialmente contraria a tutte le richieste formulate, salvo alla produzione di quella documentazione acquisita dal signor Procuratore Generale della cui rilevanza poi discuteremo, perché qui non è il problema di stabilire se la 124 rossa, la 128 rossa fosse o meno coperta da assicurazione ma se era sopravvissuta nel 1985, tanto da poter essere utilizzata insieme all’altra autovettura, la famosa 124, coperta da assicurazione, però è un accertamento documentale, ovviamente ed oggettivamente, la sua introduzione nel processo appare doverosa ed opportuna. Le altre istanze credo che siano del tutto in conferenti. Produzione degli atti relativi al processo Pacciani è un altro processo, delle sentenze del processo Pacciani, giustamente il signor Procuratore Generale ha posto in rilievo sostanziale l’inutilizzabilità di quelle sentenze perché la conclusione è l’ultima sentenza emessa dalla Corte di Assise di appello di Firenze, che è non doversi procedere per estinzione del reato per morte del reo. Quella è l’unica sentenza in qualche modo utilizzabile. Né possono dare sostanziale aiuto, in ordine alla ricostruzione complessiva dei fatti, documenti o atti di cui il procedimento ancora di meno. Forse l’unica richiesta che questo difensore non si sente di escludere a priori è quella che in qualche modo ha fatto propria anche il signor Procuratore Generale, cioè l’ispezione dei luoghi. Penso che nonostante il tempo trascorso, nonostante che gli stessi, mi riferisco in particolare a quelli segnalati, possano aver avuto delle significative trasformazioni, tutto sommato, i fatti dei quali si discute sono fatti di eccezionale gravità. Una Corte di Assise per quanto la Corte di Assise di appello forse una conoscenza diretta dei luoghi ove questi fatti terribili e tragici avvennero, forse credo che sia opportuna, fermo restando che con riferimento a questi sopralluoghi, aldilà di questa apprensione conoscitiva, forse altri elementi non ne possano essere tratti, conseguentemente si oppone anche alla richiesta di rinnovazione per l’audizione di testimoni su circostanze che o hanno trovato sfogo ampissimo nel dibattimento di primo grado, è un problema poi di valutazione di quello che è emerso, oppure e su circostanze del tutto marginali o inconferenti, assolutamente non significative, ai limiti della ricostruzione di questa vicenda e segnatamente della responsabilità eventuale degli imputati. Rinnovamento delle perizie o rifacimento delle perizie, questo difensore crede che agli atti vi siano delle indagini peritali, anch’esse certamente oggetto di discussione e di valutazione dalle quali peraltro non sia possibile -parola incomprensibile- introducendo in questa sede una nuova indagine peritale su elementi peraltro inesistenti e che ad esempio difficilmente potrebbero comunque essere apprezzati perché si tratterebbe addirittura di valutazioni non pertinenti al processo penale e all’accertamento dei fatti. Conseguentemente e concludo, nulla oppone alla produzione documentale richiesta dal signor Procuratore Generale remissivo a che la Corte voglia disporre eventualmente quei sopralluoghi nei luoghi ove vennero commessi questi omicidi. Contrario a tutte le altre istanze dalle parti formulate.
Presidente: Grazie.
Avvocato Colao: Soltanto per associarsi integralmente a quanto esposto e richiesto dal collega, avvocato Saldarelli, anche opponendosi, in un certo senso, pur essendo remissivo, alla nuova ispezione dei luoghi, in quantochè laddove siano stravolte da cespugli che sono sorti e così è, perchè la campagna è invadente e quindi veramente certi punti sono stati completamente trasformati e quindi allora potrebbe portare addirittura un decremento alla verità e non un apporto, come così deve essere anche perchè sono così ben documentate e in atti fotograficamente i posti che risalivano all'epoca, quindi al momento e quindi la Corte può rendersi conto di come erano le situazioni all'ora. Grazie, ho concluso.
Presidente: Grazie a lei.
Avvocato Voena: Sono l'avvocato Voena, difendo la parte civile costituita Jolanda Cardini vedova Baldi. Qui le parti civili stanno arrivando un pò in ordine sparso, non abbiamo tutti la stessa opinione su queste richieste probatorie. Io sarei per una tesi intermedia, diciamo. Sono d'accordo innanzitutto con le richieste del Procuratore Generale, quella documentazione è importante, non c'è dubbio che è importante, ma sono anche d'accordo con l'avvocato Saldarelli che non ha questo peso, a mio avviso, decisivo in questa vicenda, però, visto che è stata messa in campo e visto che l'attività è stata svolta, sarebbe davvero un peccato non acquisire questi documenti, è necessario, neanche si discute, però sono anche d'accordo con l'avvocato Curandai, proprio nella prospettiva in cui mi colloco, cioè in una prospettiva in cui gli elementi relativi all'assicurazione non sono ancora decisivi in ordine al possesso dell'autoveicolo e soprattutto all'utilizzabilità dell'autoveicolo, mi sembra che la testimonianza che è stata chiesta dal collega Curandai possa avere un qualche significato, non ci vuole molto ad assumerla, se come ritengo, questo collegio vorrà riaprire l'istruttoria dibattimentale, giacchè troppo sangue pende su questa intera vicenda e quindi non vedo come possa non farlo, allora, a questo punto, direi che sentire almeno la sorella con la quale conviveva e convive, credo, il signor Pucci, sia doveroso, questa Corte, ripeto, è chiamata ad un compito molto difficile per ragioni storiche che non sto qui a rammentare e quindi direi che questo potrebbe essere anche il segno della volontà di perseguire quella ricerca della verità che tutti anima e particolarmente deve animare le parti civili. Quanto al resto, quanto alle altre prove via via richieste, direi che c'è una complessiva degradazione della loro efficacia e loro ammissibilità in questa sede. L'amabilità del Procuratore Generale ha rammentato la mia posizione in giudizio di primo grado, la mia preoccupazione era, ed è e resta quella per la quale il processo non deve allargarsi aldilà dei limiti che il legislatore pone nell'articolo 190 e nel valorizzare la specificità di questo processo che non è un processo indiziario come lo fu il processo Pacciani ma questo è un processo su alcune testimonianze e alcune chiamate di correità e alcuni riscontri, sicchè è un tema ben delineato. Da questo punto di vista direi che è fatale che l'avvocato Filasto ci voglia spingere verso un'indagine personologica, criminologica di tipo autore eccetera eccetera, del resto ce l'ha richiamata anche nei motivi di appello, nel secondo dei motivi aggiunti che egli ha presentato. Ecco, io sono assolutamente contrario ad una prospettiva di questo genere che determina un allargamento infinito del campo del conoscere e che in realtà ci lascia in campi scientificamente ormai accreditati ma in cui la capacità di dare giudizi netti è praticamente impossibile. Certo, cosa servirebbe la perizia su Vanni da questo punto di vista, una perizia in materia criminologica? E quindi da questo punto di vista direi che in questa progressiva degradazione deve essere fermata dalla Corte. questo, ripeto, è un processo che ha una sua specificità non è un processo indiziario e questa specificità deve mantenerla nel bene, mi permettete anche nell'eventuale esito, che non fosse del tutto soddisfacente per la mia posizione. Grazie.
Presidente: Grazie a lei. La Corte si ritira.

-Sospensione dei lavori-
-Ripresa dei lavori-

Presidente: La Corte ha pronunciato la seguente ordinanza: premesso che la rinnovazione parziale o totale del dibattimento deve essere disposta in funzione della necessità ai fini della decisione e con la prospettiva di acquisizione di elementi utili per l'accertamento della verità dei fatti, che in quest'ottica deve rifiutarsi la rinnovazione che miri ad introdurre nel procedimento di appello attività di indagine di tipo conoscitivo diretta soltanto a creare eventuali presupposti per accertamento di fatti non determinati, che hai fini della decisione appare pertanto necessaria disporre la acquisizione della documentazione di cui ha richiesto la produzione il Procuratore Generale, costituita da copia della polizza All Secures Preservatrice n.00222322971200068731, relativa al veicolo Fiat FI E42432 e datata 25/12/85, nonchè verbale di acquisizione del documento; dispone altresì l'acquisizione della scheda di radiazione di autovettura intestata a Lotti Giancarlo FI D56735 ad interpretazione degli elementi documentali acquisiti, la Corte dispone che a mezzo polizia giudiziaria siano convocati per l'udienza del 18/05/99 ore 09,00, davanti alla Corte di Assise di appello di Firenze per essere sentiti sui fatti risultanti dai documenti:
1) Il teste Bartoli Alberto, presso Axa Assicurazione, Via Orti Oricellari, 32, il quale dovrà produrre l'originale della polizza di assicurazione sopra indicata e produrre altresì il fascicolo relativo alla pratica assicurativa relativa al danno denunciato in data 31/07/85, nei confronti di Tartogli Federico;
2) Il teste Tartogli Federico, residente in Via 1° Maggio, 18, La Romola, Firenze;
3) L'imputato Lotti Giancarlo per essere sentito ai sensi dell'articolo 210 del codice di procedura penale sulle circostanze relative alla stipula della polizza e all'incidente denunciato il 31/07/85.
Respinge ulteriori richieste di rinnovazione dibattimentale ed in particolare:
1) Richiesta di esame della maga di Lodi, perchè inconferente ai fini della decisione;
2) Richiesta di perizia psichiatrica sul Pucci, non essendo emerso nè all'epoca nè in questa sede nessun elemento che lasci presumere la necessità di una indagine sulle condizioni psichiatriche del teste diverse da quelle a suo tempo prese in considerazione da apposito collegio peritale;
3) Richiesta di perizia psichiatrica su Vanni Mario, nulla essendo stato evidenziato circa possibile malattia mentale all'epoca dei fatti, nè essendo emersi diversi elementi salvo quelli già presi in considerazione dai consulenti del Pubblico Ministero, sentiti in dibattimento;
4) Richiesta di esame di tale Enzo Spalletti, perchè costui dovrebbe deporre in modo indeterminato su fatti non costituenti oggetto del presente procedimento;
5) Richiesta del teste Toscano Filippo Neri già che lo stesso giusta comunicazione del Procuratore Generale trovasi sottoposto a procedimento penale per questo fatto e in ogni caso non potrebbe essere chiamato a deporre su circostanze a lui sfavorevoli, salvo modifica del presente provvedimento sul punto ove emergano circostanze diverse;
6) Richiesta di audizione di parenti del teste Pucci formulate dal difensore di parte civile perchè su circostanze incerte e in ogni caso la richiesta testimonianze è relativa a fatti accertabili ulteriormente tramite la rinnovazione oggi disposta;
7) Richiesta di sopralluogo, poichè la Corte ritiene ultroneo l'accertazmento dell'attuale stazione dei luoghi perchè soggetti a modifiche per il tempo trascorso e perchè appare esauriente la documentazione fotografica agli atti;
8) Richiesta di audizione dei testi relativi all'episodio in località Baccaiano, in quanto la posizione risulta completamente istruita e inoltre la dichiarazione Carletti è stata acquisita agli atti con il consenso delle parti in primo grado;
9) Richiesta di visionare la videocassetta della dichiarazione Pucci. La Corte nell'adempiere al dovere di esame degli atti potrà provvedervi in Camera di consiglio.;
10) Richiesta di acquisizione di atti e sentenze del procedimento relativo al processo Pacciani. Respinta la richiesta attinendo a fatti relativi ad imputato la cui posizione è stata definita e che in punto di fatto ai sensi dell'articolo 238 bis del codice di procedura penale appaiono irrilevanti ai fini della decisione nel presente procedimento;
Rinvia per la prosecuzione all'udienza del 18 maggio 1999 alle ore 09,00 i difensori il Procuratore Generale e l'imputato presente sono resi edotti manda alla cancelleria per gli adempimenti urgenti di competenza. L'udienza è rinviata a domani alle 09,00.

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