venerdì 1 marzo 2013

Processo contro Mario Vanni +3 - Udienza del 23 maggio 1997 - Sesta parte

Segue dalla quinta parte.
« DOPO LA SOSPENSIONE »

Presidente: Allora, prima di ogni cosa, la Corte è in grado di sciogliere la riserva sull'istanza che presentò la difesa del Vanni. L'ordinanza è questa: "La Corte di Assise di Firenze, II Sezione, provvedendo sull'istanza proposta il 21 maggio dal difensore di Vanni Mario, volta a ottenere la dichiarazione di cessazione dell'efficacia della misura della custodia in carcere per decorrenza del termine di durata, di cui all'articolo 303, I Comma, lettera A, numero 3 Codice di procedura penale, o comunque la revoca della misura medesima, ovvero, in subordine, la sostituzione della misura con quella degli arresti domiciliari. Sentito il Pubblico Ministero ed esaminati gli atti dallo stesso prodotto, sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza osserva: 1) La prima richiesta attinente alla decorrenza del termine di custodia è stata argomentata dalla difesa sulla base del rilievo che per il Vanni, in riferimento alla prima ordinanza cautelare emessa dal GIP il 12/02/96, il termine di custodia, un anno dall'inizio dell'esecuzione, sarebbe decorso prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, che è in data 20 febbraio '97. Secondo la difesa, erroneamente il GIP avrebbe ritenuto l'insussistenza del vincolo della correlazione e l'inapplicabilità del regime della normativa della contestazione a catena fra i fatti di omicidio di cui a quella prima ordinanza, applicativa della custodia in carcere e di ulteriori reati che sono stati addebitati al Vanni successivamente. La richiesta è infondata. Dall'esame degli atti emerge che il termine di durata della misura cautelare che, in riferimento alla prima ordinanza sopracitata, sarebbe venuto a scadere per la fase delle indagini preliminari il 12/02/97, è stata poi prorogata dal Tribunale di Firenze fino alla data dei 29/03/97 Il Tribunale competente ai sensi dell'articolo 310 Codice di procedura penale, ha infatti accolto l'appello che è stato proposto dal Pubblico Ministero contro l'iniziale diniego della proroga da parte del GIP. Il relativo provvedimento in data 14/03/97 risulta dall'annotazione di Cancelleria posto in calce divenuto irrevocabile. Non vi è stata quindi decorrenza del termine di durata della misura essendo il decreto che dispone il giudizio intervenuto prima del 29/03/97, termine di fase risultante dalla proroga sopracitata. È da riconoscere di conseguenza la piena efficacia titolo custodiale a carico del Vanni dovendosi anche affermare che sembrano allo stato condivisibili le argomentazioni che hanno portato il Tribunale della libertà a respingere la richiesta difensiva di applicazione del regime a normativa contestazione a catena di cui all'articolo 297, III comma codice di procedura penale. 2) La Corte ritiene che non siano accoglibili neppure le richieste di revoca delle misure applicate al Vanni o di attenuazione del regime cautelare con la concessione degli arresti domiciliari. Le richieste avanzate senza addurre elementi relativamente nuovi, in una situazione processuale nella quale la posizione dell'imputato Vanni risulta essere stata valutata in più occasioni da parte del Tribunale competente per il riesame e l'appello cautelare e anche dalla Corte di Cassazione a seguito dei ricorsi proposti con i provvedimenti del Tribunale. In quanto riguarda l'esame di revisione della Suprema Corte che hanno definito i precedenti giudizi impugnazioni cautelari nei confronti delle motivazioni delle sentenze depositate in data 18 luglio '96, 25 luglio '95, 25 novembre '95, innanzitutto il costante riconoscimento della sussistenza, delle esigenze di cautela, di cui all'articolo 274, lettera A e C Codice di procedura penale. E poi l'affermazione altrettanto costante della inadeguatezza a fronteggiare tali esigenze di misure cautelari di minore rigore rispetto a quella della custodia in carcere. Tanto che è stata disposta dalla Corte di Cassazione, con l'ultima sentenza sopracitata, l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che, in riferimento a un singolo titolo detentivo, aveva sostituito alla misura carceraria quella degli arresti domiciliari. Questa Corte di Assise ritiene che non siano sopravvenute ad oggi circostanze che possono portare a superare il limite del giudicato cautelare e ad effettuare una valutazione diversa da quella sopracitata, in merito alla necessità dell'applicazione al Vanni della più grave misura coercitiva. Permangono infatti tuttora consistenti esigenze di cautela ai sensi dell'articolo 274 Codice di procedura penale. Il pericolo è ancora attuale di inquinamento probatorio in relazione all'esame dei soggetti che sono stati indicati dall'accusa quali, testimoni per il dibattimento, sede propria in cui, è previsto che la prova debba formarsi. Che poi il pericolo concreto di reiterazione di fatti criminosi commessi in ... alla persona e dunque la stessa specie di quelli per cui si procede. E' ovvio che .tali reati potrebbero essere realizzati anche a scopo di intimidazione e non necessariamente con le particolari modalità dei fatti di omicidio dell'81 - '85. Si evidenzia che nel fascicolo processuale sono inserite in copia numerose lettere inviate al Vanni dall'interno del carcere contenenti frasi di contenuto oggettivamente minacciose, che prospettano gravi ritorsioni nel momento in cui l'imputato potesse riacquistare la libertà. Tali frasi sono riferite specificamente ad altri personaggi coinvolti nel processo, citati nel decreto che dispone il giudizio, quali fonti di prova a carico del medesimo Vanni. In particolare al coimputato Lotti Giancarlo e a Pucci Fernando, quest'ultimo indicato dal Pubblico Ministero nella lista testimoniale. Questo atteggiamento del Vanni appare più rilevante sotto il profilo della valutazione cautelare proprio in quanto mantenuta in uno stato di carcerazione nel quale si può credere che l'imputato fosse consapevole della probabilità di controllo delle missive che di volta in volta inviava. Si deve quindi confermare la valutazione che peraltro già risulta dai precedenti provvedimenti sopracitati di gravità della situazione cautelare che non permetta, almeno allo stato, di ritenere adeguata la misura degli arresti domiciliari presso l'abitazione, per la sporadicità dei controlli che di fatto necessariamente comporta, questa misura non permetterebbe un sufficiente controllo dei movimenti dell'imputato e sarebbe idonea a escludere possibili contatti con l'esterno, particolarmente con soggetti che nell'impugnazione sono stati indicati come correi del Vanni. Va infine aggiunto, in relazione alle condizioni di salute dell'imputato, che non è stato allegato dal difensore alcun elemento nuovo rispetto alla situazione descritta dal perito nominato dal GIP, professor Marchi, nella relazione in data 19/02/97, che costituisce il più recente dato di valutazione sotto il profilo medico. In questa sede venivano escluse dal perito, patologie non adeguatamente controllabili e curabili in stato di detenzione. Anche sotto questo profilo l'istanza degli arresti domiciliari deve essere quindi respinta. Per questi motivi la Corte di Assise respinge le richieste come sopra formulate nell'interesse del Vanni. Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia della presente ordinanza al direttore dell'istituto penitenziario ove l'imputato è detenuto". Allora, riprendiamo il processo. Mi è stata appunto fatta presente la necessità di una sospensione per dar modo al difensore e alla Corte di esaminare questo materiale che il Pubblico Ministero ha messo a disposizione, mi pare in otto cartelle.
P.M.: Sei per l'esattezza.
Presidente: Sei.
P.M.: Sono lì alla Cancelleria, dalla segretaria di udienza.
Presidente: Sei cartelle. La settimana prossima è sciopero degli avvocati. Mi avete già manifestato all'altra udienza che volete aderire e quindi approfitterei di questa circostanza per rinviare il processo all'udienza del 3 giugno. Spero di fare in tempo per il 3 giugno a guardare questi atti e comunque la difesa lo stesso. Se poi ci fosse qualche problema, lo direte allora.
Avvocato: In quest'aula vero, Presidente?
Presidente: Io direi di convocarci in quest'aula. Anche se il 3 giugno c'è l'altro processo, noi utilizzeremo l'altra aula. Vuol dire che gli avvocati staranno un po' più stretti, i giornalisti più avanti. Però, sinceramente, finché è possibile utilizzare quest'aula preferisco, perché l'altra, l'aula Dionisi, per il numero delle persone che ho visto in questi giorni, difficilmente potrebbe essere contenuta in quell'aula lì. Quindi quando si crea effettivamente e materialmente un'incompatibilità, nel senso che ci sono detenuti a regime 41-bis che non possono stare tutti in quella parte di gabbie, allora sospenderemo per un giorno e ci trasferiamo. Io direi così. (voce fuori microfono)
Presidente: Come?
(voce fuori microfono)
Presidente: Ma per ora non è mai successo. Io ho detto già al Presidente, sfruttiamo la situazione finché è possibile, proprio per dare a voi e alla stampa, ai mezzi di informazione di essere un po' più comodi... insomma, per tutto ecco. È meglio qui che lì, lì è anche molto più caldo. Comunque, rinviamo al 3 giugno qui, in quest'aula.
Avvocato: Signor Presidente, mi scusi, in linea generale: la Corte ritiene che farà udienza mattina e pomeriggio nei giorni che verranno fissati; o solo il mattino?
Presidente: Allora, vi anticipo questo; il 3 giugno, che è mercoledì... martedì 3 e 4 giugno possiamo fare udienza mattina e pomeriggio, il 5 si deve saltare perché il collega è impegnato in altra situazione. Il 6 è venerdì, io direi di utilizzare anche il sabato, perché questo? Perché... Sabato e lunedì successivo. Perché il 10 la Corte di Assise, gli stessi Giudici popolari, senza me, presiede un altro collega, dovranno fare un altro processo. Poi l'avvocato Santoni Franchetti cortesemente mi ha detto se potevo approfittare di questa situazione e saltare anche il 12 e il 13 perché lui ha un processo in Assise a Aosta, è vero?
Avvocato Franchetti: L'11 e il 12, Presidente.
Presidente: Quando?
Avvocato Franchetti: 11 e 12.
Presidente: 11 e 12, benissimo. Quindi non lo so, intanto sfruttiamo fino a lunedì 9 e poi si stabilisce come fare. Poi si vedrà se c'è lo sciopero la settimana dal 16 al 20 e sennò si va a lunedì 23, dopo. Però questa è una cosa che si vedrà settimana prossima, va bene?
P.M.: Bene, grazie.
Presidente: Allora rinviamo al 3 giugno alle ore 09.00, in quest'aula. Ordina nuova traduzione dell'imputato.

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