Presidente: Allora, buongiorno a tutti. Un avvertimento generale, riguarda i fumatori durante l'intervallo, dopo l'udienza, eccetera. Per cortesia, nessuno deve fumare in aula. Il Pubblico Ministero deve vigilare lui sull'osservanza della legge e le Forze dell'Ordine.
P.M.: (voce fuori microfono)
Presidente: Eh, lo so, però non si può fumare in aula, tutti fumare in aula. Bene. Vorrei sapere una cosa. Io ho avuto un foglio qui della Camera Penale relativo agli scioperi degli avvocati nei giorni 26, 27, 28, 29 e 30. Fatemi sapere se anche voi aderite allo sciopero, chi aderisce allo sciopero, per regolarmi poi per le udienze, va bene?
Avvocato Lena: (voce fuori microfono)
Presidente: Aderite tutti, Avvocato Lena?
Avvocato Lena: Però c'è un detenuto, se il detenuto dovesse consentire allora...
Avvocato Filastò: Il detenuto consente, gliel'ho chiesto ora. Ha detto che va bene.
Presidente: Consente di fare il processo?
Avvocato Filastò: Consente di non farlo.
Presidente: Ah, va bene.
Avvocato Filastò: Ci consente di fare lo sciopero a noi.
Presidente: Bene. Allora, possiamo riprendere. Vanni è lì, con i difensori. Il Lotti?
Avvocato Bertini: Sì, Presidente.
Presidente: Ah, ecco il Lotti con l'avvocato Bertini. Poi c'è per Faggi, è rappresentato dall'avvocato Lena e Bagattini. Corsi Alberto... Zanobini dov'è?
Presidente: Eccomi Presidente.
Presidente: Zanobini. Bene, ci siamo tutti. Le parti civili mi sembra che ci sono tutti, vero?
A.P.: Io sostituisco Colao.
A.P.: Io sostituisco Colao.
Presidente: Allora, Colao è sostituito dall'avvocato Pellegrini. L'avvocato Pellegrini. Poi c'è l'avvocato Santoni Franchetti che vedo di persona. L'avvocato Saldarelli?
Avvocato Baglini: Signor Giudice, lo sostituisco io, avvocato Duccio Baglini.
Presidente: Bene.
Avvocato Baglini: Anche l'avvocato Rosso.
Presidente: Poi c'è l'avvocato Curandai, che vedo. Poi basta, siamo a posto, bene?
(voci fuori microfono)
(voci fuori microfono)
Presidente: Ciappi. Sì, Ciappi.
Avvocato Puliti: E Puliti anche.
Presidente: Cardini Jolanda, difesa dall’avvocato Ciappi e l'avvocato Paolo Voena di Torino. Chi c'è?
(voce fuori microfono)
Presidente: Non c'è nessuno?
Avvocato Pellegrini: Sostituisco io. Presidente.
Presidente: Allora, l'avvocato Pellegrini in sostituzione dell'avvocato Ciappi, va bene. Si può riprendere. Se ci sono eccezioni, avanti. O richieste. Avvocato Zanobini, lei aveva fatto un'istanza: insiste, la revoca, che fa?
Avvocato Zanobini: No, insisto. Perché devo revocarla?
Presidente: Non lo so, domando.
Avvocato Zanobini: No, no, no. Qui insisto, non è un'eccezione. Posso iniziare?
Presidente: Sì, va bene, è una richiesta di proscioglimento ex articolo 469. È così no?
Avvocato Zanobini: No.
Presidente: Nemmeno. Allora me lo dica lei.
Avvocato Zanobini: È una richiesta di dichiarazione di inutilizzabilità...
Presidente: Al microfono. Al microfono perché non si sente niente.
Avvocato Zanobini: Lo so, io d'altra parte... Aspetti, guardiamo se si avvicina...
Presidente: Accenda... Pigi il pulsante.
Avvocato Zanobini: No, no, il pulsante è acceso, solo che era forse un po' distante e quindi l'ho avvicinato in questo modo, però più di tanto non è possibile. Dunque, dicevo... Allora, va bene, inizio. Dicevo che la richiesta che propongo nell'interesse del mio assistito, dell'avvocato Corsi, è in primis di dichiarazione della inutilizzabilità delle dichiarazioni da lui rese il 15/06/96 alla Polizia Giudiziaria e che costituiscono la base, il presupposto, o meglio, l'elemento oggettivo del reato a lui contestato e di cui all'articolo 378: reato di favoreggiamento. Se ieri mi sono trovato sulla stessa linea d'onda diciamo, del Pubblico Ministero nell'adesione alla opposizione da lui formulata all'eccezione dell'avvocato Filastò, per ragioni di diritto che ritenevo fondate, oggi, per ragioni di diritto che ritengo altrettanto fondatissime, devo far presente alla Corte che una violazione clamorosa, evidente di una norma del nostro Codice di procedura penale è stata posta in essere. È una noma, l'articolo 63 del Codice di procedura penale, che stabilisce un diritto ben preciso che, diciamo, trova il suo riscontro in tutte le altre legislazioni, direi che è un diritto che possiamo dire tutelato universalmente e che stabilisce che: un soggetto, un cittadino, una persona non può essere sentita in qualità di persona informata degli atti, e quindi - per i Giudici popolari - come teste, fra virgolette, nella fase delle indagini preliminari, quando nei confronti di questa persona c'erano i presupposti perché fosse sentita con tutte le garanzie previste dal nostro ordinamento giuridico perché quindi fosse sentita come persona indagata o indagabile. Questa richiesta non è una richiesta che viene proposta dal difensore che ha paura del merito. Non abbiamo assolutamente paura del merito. La stessa opposizione di questo difensore all'udienza scorsa, cioè di ieri, perché rimanesse in atti il risultato dell'incidente probatorio, ne è la dimostrazione. Nell'incidente probatorio il Lotti, che è colui che nella fase delle indagini preliminari aveva reso in precedenza, all'assunzione dell'avvocato Corsi come persona informata dei fatti, dichiarazioni all'apparenza altamente indizianti, nell'incidente probatorio ha fatto sì che queste dichiarazioni, questi indizi perdessero completamente consistenza. Ecco il motivo per cui noi abbiamo insistentemente, decisamente voluto che le sue dichiarazioni, in sede di incidente probatorio, rimanessero agli atti, perché smentivano completamente, anche a seguito delle contestazioni di cui ai verbali di cui ieri vi ho chiesto l'acquisizione, le sue precedenti dichiarazioni. Ma voi avrete visto che la mia richiesta prescinde da tutte quelle dichiarazioni che sono intervenute da parte del Lotti in un momento successivo, vale a dire nell'incidente probatorio, perché? Perché qui si tratta soltanto di stabilire si vi è stata o meno la clamorosa violazione dell'articolo 63, I e II Comma. Per la Corte, per i Giudici popolari, per me stesso. Se davanti all'Autorità Giudiziaria o alla Polizia Giudiziaria una persona non imputata, ovvero una persona non sottoposta alle indagini - quale era la posizione dell'avvocato Corsi al 15/06/96 - rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità procedente ne interrompe l'esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare il difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese. Ma vi è di più. Se la persona doveva essere sentita fin dall'inizio in qualità di imputato, o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate. E allora, cronologicamente, il mal capitato Corsi, il mal capitato amico avvocato Corsi, com'è che è entrato in questa vicenda, perché? Diciamo che sventuratamente ha avuto l'unico torto di essere l'avvocato conosciuto da tutto il paese di San Casciano, era l'avvocato del paese di San Casciano. E voi capite che queste indagini si sono svolte, al 98%, nel paese di San Casciano, nella zona di San Casciano. L'avvocato Corsi è conosciuto da tutto il paese, conosce tutti i cittadini del paese, compreso il Vanni. Allora, ad un certo momento la Procura della Repubblica sente la necessità di sentire l'avvocato Corsi come persona informata dei fatti e si chiede a lui se conosce il Vanni. L'avvocato Corsi dice: 'e chi non lo conosce Vanni in San Casciano? E io lo conosco'. Si chiede a lui se il Vanni si è mai, come dire, confidato, o meglio, sfogato e questo quando? Nel momento in cui erano in atto le indagini da parte della Procura della Repubblica di Firenze nei confronti del Pacciani, detenuto per altra causa, ma già indagato per quella del cosiddetto "mostro di Firenze”. E l'avvocato Corsi non ha nessuna remora a dire che: 'si, è vero, Vanni, quando mi incontrava o quando mi veniva a trovare si lamentava del fatto che su di lui incombeva una forte pressione da parte degli inquirenti, con richieste continue di notizie sui suoi rapporti con il Pacciani, sulla conoscenza da parte sua della circostanza relativa alla pistola, che Pacciani aveva'. Ad un certo momento si chiede a lui anche, che cosa? Se il Vanni ha mai parlato a lui di minacce ricevute dal Pacciani, o di una lettera del Pacciani da lui ricevuta e che dovrebbe avere avuto un contenuto minaccioso. Dopo aver ampiamente detto circa queste lamentele del Vanni nei confronti degli inquirenti, ad una precisa domanda sulla lettera, o sulle minacce, testualmente risponde: "Non mi ha mai parlato il Vanni della lettera ricevuta dal Pacciani e di cui ho letto sui giornali. Addirittura credo che quando venne da me la lettera doveva ancora arrivare. Su questo argomento non è mai entrato con me, neppure a livello di consiglio amichevole. Ho appreso delle circostanze relative alla lettera dalla stampa e dalla TV. Neppure in seguito ho avuto modo di interpellare il Vanni su questa circostanza. So che poi lui si rivolse ad un legale diverso da me". E queste sono le sue dichiarazioni del 19 dicembre '95 rese al Pubblico Ministero. Il quale lo sente anche successivamente, il 26 di gennaio, in questo interrogatorio, per il punto che ci interessa, l'avvocato Corsi dice: "Confermo quanto ho già dichiarato il 19 dicembre dello scorso anno". Bene, sempre per procedere cronologicamente, intanto possiamo appuntare che al 26 di gennaio l'avvocato Corsi aveva già dato la sua risposta: 'nulla so di questa lettera, Vanni non me ne ha mai parlato, né di questa, né delle minacce, né del suo contenuto tantomeno'. E allora come si arriva a questa imputazione? Il Lotti viene sentito dalla Polizia Giudiziaria il 21/02/96 e sul punto testualmente dichiara 21/02/96 è uno di quei due verbali di cui ieri la Corte ha stabilito l'acquisizione, anzi, o meglio l'inserimento nel fascicolo, che doveva essere già stato effettuato: "Per quanto riguarda la lettera ricevuta dal Vanni ricordo che un giorno, di pomeriggio, il Vanni mi disse che aveva ricevuto una lettera che doveva portare a vedere perché minacciosa. Lui diceva che non sapeva se portarla ai Carabinieri o all'avvocato Corsi, che anch'io conosco. Gli dissi che doveva portarla a una persona un po' più esperta, che doveva dargli dei consigli. Dopo una paio di giorni, o tre, Vanni mi disse che l'aveva portata a vedere all'avvocato, che lo aveva un po' tranquillizzato". Vanni mi disse che l'aveva portata a vedere all'avvocato: "all'avvocato” è l'avvocato Corsi. Lotti viene ulteriormente sentito il 12 giugno del '96. Si noti: tre giorni prima di quando poi l'avvocato Corsi verrà, per la terza volta, sentito, questa volta non dal Pubblico Ministero, ma dalla Polizia Giudiziaria. E sul punto della lettera, il Lotti così testualmente risponde: "In merito alla lettera che il Vanni disse di aver ricevuto da Pacciani, intendo fare delle precisazioni. Io la lettera, come ho già detto, non l'ho vista, anche più volte, quando me ne parlò, chiesi al Vanni di farmela leggere. Il Vanni mi disse che non poteva e che la doveva portare a qualcuno che si intendeva di quelle cose. Io capii che era sua intenzione portarla forse ai Carabinieri, ma la cosa mi sembrava improbabile, o più probabilmente al suo avvocato". Circostanza, sulla richiesta 'ma perché non me la fai vedere, perché non hai fiducia in me', eccetera, eccetera, e questo lo tralascia perché non interessa per la nostra questione. Ecco però quello che invece interessa per la nostra questione: "Voglio spiegare ancora che io ero curioso e gli sono andato dietro per vedere dove la portava e ho visto che si dirigeva verso lo studio dell'avvocato Corsi. Io gli chiesi se potevo andare anch'io con lui, ma lui mi disse di no e volle andare da solo anche perché era amico dell'avvocato Corsi e quando aveva bisogno di qualcosa la portava a lui. Dopo diversi giorni mi disse che aveva lasciato la lettera e io capii, anche se non me l'ha detto espressamente" - dopo diversi giorni mi disse che aveva lasciato la lettera - "e io capii che l'aveva portata all'avvocato Corsi". Ma vi è di più: "Vanni era preoccupato soprattutto di questa minaccia e voglio dire che per questa paura di essere ammazzato è andato più di una volta dall'avvocato Corsi. Per la verità ho visto io che si incontravano spesso in piazza, a San Casciano, sotto l'orologio. Io ero distante e li ho visti parlare insieme. Dopo questi colloqui il Vanni mi riferiva sempre che il Corsi gli diceva di stare calmo, che non gli sarebbe successo nulla. Questi colloqui avvenivano quando il Pacciani era in carcere, accusato per il mostro di Firenze". Ancora, più pesantemente: "Voglio aggiungere che un giorno, mentre il Corsi ed il Vanni erano in piazza a San Casciano a parlare tra loro, il Corsi mi chiamò e disse davanti a me che non c'era da preoccuparsi delle minacce del Pacciani. Dopo questa assicurazione fatta in presenza mia e del Vanni, capii dall'espressione del Corsi che i due volevano ancora parlare fra sé e che io da quel momento ero in più.” Signor Presidente, signori della Certe, io a costo di sembrare di nuocere al mio assistito, nel momento in cui vedete che sembra che voglia dimostrare il suo pesante coinvolgimento. Però, siccome sono un avvocato e siccome ho a che fare con dei Giudici, non mi preoccupo di quello che può essere il fraintendimento di quanto finora ho detto da parte di chi assiste. Per brevità, invito soltanto la Corte, soltanto perché si abbia, da parte della Corte, conferma che tutto quanto quello che finora ho esposto, come riferito da Lotti, è stato poi in toto, in modo assolutamente clamoroso, in modo assolutamente insospettato, sorprendente per il difensore che era presente nell'incidente probatorio, smentito. Non sto a leggervi le smentite perché credo che questo andrebbe al di là di quella che è l'argomentazione, le prospettazioni che servono a questo difensore per la istanza che vi ha proposto. Questo soltanto per ribadire che questa richiesta non viene fatta a mo' di azzeccagarbugli che si vuole arrampicare sugli specchi perché vuol fare uscito il proprio assistito da questa vicenda, temendo che poi non ne esca nel merito. Noi avremmo preferito discutere soltanto nel merito, però ogni cosa a suo tempo. Vale a dire: se c'è una violazione di legge che è alla base della sua posizione processuale davanti a voi e che fa sì che si possa dire che non doveva esserci in ogni modo e che quindi c'è stato tirato a forza, questa ovviamente è una questione che va risolta preliminarmente. Anche perché non vorremmo che, trattandosi di una questione di diritto, assolutamente fondata, fondatissima, inconfutabilmente fondata, dovesse poi il disgraziato che io assisto, vedersi poi, con la sentenza dibattimentale, riconoscere un diritto che gli deve essere per legge, se ci sono i presupposti, riconosciuto immediatamente. Quello che vi ho letto in relazione alle dichiarazioni del Lotti che precedono l'interrogatorio dell'avvocato Corsi il 15 di giugno, il capo di imputazione parla di: ''Favoreggiamento per avere, con dichiarazioni alla Polizia Giudiziaria, aiutato Vanni Mario", nel momento in cui ha negato ancora una volta di aver avuto conoscenza e della lettera e delle minacce. "In Firenze… testualmente il capo di imputazione - in Firenze, il 15 giugno '96". Quindi, trattasi di un reato che si ritiene commesso in Firenze il 15 giugno '96 in relazione a queste dichiarazioni che ora sto per leggervi. "Mi viene chiesto di specificare i miei rapporti con Vanni Mario. Come ho già riferito alla Procura della Repubblica, in occasione di un colloquio..." No, dalla Procura della Repubblica, presso la Procura della Repubblica, non è a mia conoscenza che si facciano colloqui. Si doveva dire: ' in occasione di due miei precedenti interrogatori davanti alla Procura della Repubblica! "Con il Vanni ho avuto un rapporto di conoscenza". Aggiungo io: non diverso da quello che ho avuto e che ho con gli altri paesani. “Mi viene chiesto di specificare meglio i contatti con il Vanni per i problemi che egli aveva degli interrogatori. Vanni, come ho già detto, mi rappresentò i suoi problemi più volte, sia venendomi a trovare una volta nello studio, sia parlandomene anche nel bar di San Casciano e per strada. Vivendo nelle stesso paese, mi incontrava. Mi raccontava l'iter della sua vicenda, senza però entrare nei dettagli, come aveva fatto la prima volta. In pratica mi diceva solamente che veniva interrogato continuamente. Dettagli che Vanni mi riferì in occasione del primo colloquio, e forse anche successivamente, riguardavano in particolare le notizie che venivano chieste dalla P.G. a lui in relazione al fatto se avesse visto una pistola in possesso del Pacciani”. Si prosegue, poi, che appunto la conoscenza del Vanni, così come tutti quegli altri, si concretizzava anche nel fatto di partecipazioni a cene di paese, a cene folkloristiche che avvenivano una volta l'anno, in cui il Vanni era uno dei protagonisti, cantore o meno. E a cui partecipavano, oltre all'avvocato Corsi, circa 50- 150-150 persone fra cui anche medici, commercialisti, farmacisti. Non so se c'era anche il parroco del paese.
"Mi viene chiesto di riferire se il Vanni nei colloqui avuti da me per le vicissitudini, mi abbia qualche volta rappresentato di aver ricevuto minacce da qualcuno. Lo posso escludere nella maniera più categorica. Il Vanni, infatti, non mi ha mai parlato di minacce. Vanni non mi ha mai detto di avere ricevuto una lettera minacciosa. Ho appreso questa notizia dai giornali. E la stessa domanda - bontà sua, questa volta si è detto il giusto - mi è stata fatta in Procura”. L'inciso successivo è significativo al massimo, di quello che questo difensore sostiene. Cioè, di una violazione clamorosa, clamorosa. Non voglio arrivare a dire consapevole, ma clamorosa di quello che a questo punto doveva essere il riconoscimento del diritto dell'avvocato Corsi. A questo punto l'ufficio rappresenta che, dal contesto delle indagini in corso, sono emersi elementi dai quali risulta che il Vanni gli avrebbe riferito di aver ricevuto minacce da Pacciani. E, in particolare, di una lettera minacciosa inviatagli da Pacciani. L'interrogatorio prosegue con la negativa, ancora una volta, da parte dell'avvocato Corsi. Allora, devo spendere parole anche nei confronti dei giudici popolari per dire quand'è che siamo in presenza di indizi? Io credo che, in questo caso, non ce ne sia bisogno, non ce ne sia bisogno. Perché..
Presidente: (voce fuori microfono)
Avvocato Zanobini: Prego, Presidente.
Presidente: (voce fuori microfono)
Avvocato Zanobini: Beh, penso proprio di no, anch'io. Perché, esempio paradossale: se è stato commesso un omicidio e mi si vede, o anche uno di voi è visto in sostanza uscire dal luogo dove questo omicidio è stato commesso, di corsa, trafelato, e qualcuno, o comunque, anche se non è stato visto, qualcuno dice anche falsamente di aver visto questo individuo uscire da questo luogo, beh, disgrazia sua, questo individuo è già indagabile. Verrà indagato, verrà sentito come indagabile o come indagato. Non come teste, fra virgolette, a cui si chiederà: 'ma che cosa sai te di questo omicidio?' E' chiaro, è chiarissimo. Se così si fa, così si viola pesantissimamente un diritto riconosciuto da tutti gli ordinamenti giuridici. Allora, che cosa è successo in questo caso? Voi avete visto le tre dichiarazioni dell'avvocato Corsi costanti, coerenti, assolutamente genuine. Per sua disgrazia, la Procura della Repubblica, invece di credere all''avvocato Corsi, ha pensato bene di credere a un indagato, ad un indagato per questi omicidi per cui oggi voi siete qui. Scelta assolutamente discutibile, però tale è stata. Certo, voglio dire, nel momento in cui un Lotti fa quelle dichiarazioni, forse questa scelta era obbligata. Però, a questo punto, se non si vuole violare questa norma a cui prima' ho fatto riferimento, l'articolo 63 I e II Comma, l'avvocato Corsi doveva subito essere sentito in qualità di indagato.
Non mi dite che con quelle dichiarazioni che vi ho prima letto, non fosse stato raggiunto da indizi che lo riguardavano.
Lo si sente invece come persona informata dei fatti; poi, siccome ripete quello che aveva già detto, e siccome non dice e non conferma quello che ha detto il Lotti, si dice: 'tu hai fatto, hai commesso il reato di favoreggiamento'. Signori della Corte, al solo pensiero che questo possa succedere anche a me, mi viene il freddo. Perché dico che in questo modo, che in questo modo, nessuno può essere esente dal pericolo di una accusa di favoreggiamento. Questo è un favoreggiamento provocato, automatico. Né mi si dica: 'ma allora non ci sarebbe mai il reato di favoreggiamento'. No, signori, voi lo avete capito quali sono le diverse fattispecie in cui si può verificare la consumazione di reato di favoreggiamento. Se l'avvocato Corsi fosse stato interrogato prima delle dichiarazioni indizianti nei suoi confronti del Lotti, prima, prima, come persona informata dei fatti, e poi successivamente, invece del 12/06, rispetto alle dichiarazioni del Corsi del 15, il Lotti fosse stato interrogato e avesse fatto quelle dichiarazioni, il 18/06, io non avrei certo fatto questa questione. Non avrei certo lamentato una ingiustizia clamorosa,
inaccettabile. Quindi, tecnicamente: violazione dell'articolo 63 Comma. Perché? Perché nel momento in cui si dice, si contesta da parte del dottor Giuttari che guarda caso non ignorava le seguenti dichiarazioni dei Lotti. Perché voi vedrete nei relativi verbali del 21 di febbraio e del 12 di giugno, che era presente, per motivi investigativi, lo stesso dottor Giuttari. Quindi il dottor Giuttari, ben conosceva le dichiarazioni indizianti del Lotti. Tanto bene le conosceva, che poi rappresenta. Dico io, forse, termine più esatto, sarebbe stato: contesta già. Ma la contestazione si fa all'indagato. Si fa agli indagati, non si fa al testimone nella fase delle indagini preliminari. E allora, che cos'è questa rappresentazione? Questa rappresentazione non è altro che il presupposto della esistenza di quegli indizi precedenti che volevano che, ai sensi dell'articolo 63 I Comma, si interrompesse l'interrogatorio. Si avvertisse e si invitasse. E nel momento in cui la Procura viene a conoscenza di questo interrogatorio, avrebbe dovuto comportarsi diversamente e sapere non prenderlo come notizia di reato con cui procedere, ma sapere che questo interrogatorio, che queste dichiarazioni, erano in ogni caso inutilizzabili. Sussistenza della fattispecie di cui all'articolo 63 numero 2: io credo che qui è, come si dice in sé, la prova. La prova in sé è quello che vi ho detto prima. Come si fa a dire che non era indagabile? Come si fa a dire che non era indagabile? Non voglio ripetermi richiamo la vostra attenzione anche sulla sussistenza di questa seconda ipotesi. Richiamo la vostra attenzione sulla conseguenza che deriva anche dalla sussistenza di questa seconda ipotesi: inutilizzabilità. È pacifico che io vi ho allegato una sentenza delle Sezioni Unite, che voi sicuramente già conoscevate. Ma soltanto per praticità, per far sì che per brevità. Che afferma in modo assolutamente deciso questi principi di cui io ora vi sto parlando. Con le relative, anche, motivazioni che sono più che significative circa la ratio di questo articolo 63.
E questo, mi sia consentito, anche per i giudici popolari...
Presidente: Signori, si parla là in fondo. Per cortesia... Eh, no, arrivano qui le voci.
Avvocato Zanobini: …di rileggerle. Ma questo non è ancora il contenuto specifico sul punto della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite. Ma anche questo punto che d'altra parte ho riportato nella mia memoria, è bene reiprimercelo nella mente.
Presidente: È bene?
Avvocato Zanobini: Reimprimercelo nella mente. Che cosa, qual è la ratio di questo articolo, di questa norma che stabilisce la inutilizzabilità delle dichiarazioni contro la persona che le ha rese? Il legislatore non ha posto soltanto un divieto probatorio, non solo un divieto probatorio. Ma ha stabilito anche un principio generale che comporta che tali dichiarazioni non possono essere impiegate sotto nessuna forma "contra reum". Le Sezioni Unite poi dicono: "Le due fattispecie — del 63 numero 1 e del 63 numero 2 che vi ho prima riferito - si diversificano quindi per il diverso rapporto fra la posizione dell'autorità alla quale sono rese - inquirente o giudice, perché parla di indagato, indagabile o imputato - e quelle della persona che le rende. Nel senso che, nella prima ipotesi, l'autorità ignora gli elementi che inducono a ritenere il soggetto indagato o imputato - ma noi abbiamo visto che, nel nostro caso, l'autorità non le poteva ignorare - venendone a conoscenza solo durante le dichiarazioni e attraverso il suo contenuto. Mentre nella seconda, l'autorità è consapevole di ciò - e questo credo che sia proprio il nostro caso - e tuttavia procede all'escussione in qualità di persona informata o di teste. Motivo: può dirsi dunque che la più rigida sanzione della inutilizzabilità dell'articolo 63 Comma, sia dettata in funzione deterrente rispetto alle prassi illiberali di sentire una persona senza le garanzie dell'imputato o dell'indagato, al fine di poter continuare a svolgere indagini informali, ignorando deliberatamente l'esistenza di indizi a suo carico e che persegue lo scopo - questa norma - di evitare il pericolo di dichiarazioni compiacenti o negoziate anche a carico di terzi". Io ho letto questa parte della motivazione della sentenza delle Sezioni Unite, non perché voglia affermare che in questo caso questo sia avvenuto, però proprio per rafforzare la esigenza del riconoscimento di questo diritto nel momento in cui ci sono i presupposi, e riconoscimento di questo diritto insopprimibile. Sarà successo che in questa indagine come ho scritto, complessa, se si vuole complicata; questo aspetto marginale non sia stato preso nella giusta considerazione e quindi non si sia voluto mettere in atto ipotesi quali quelle che vi ho prima letto. Sta di fatto però che per questo motivo, per questo inconveniente diciamo inconsapevole, sono derivati al mio assistito effetti devastanti. Io non so se voi ricorderete quello che è stato pubblicato sulla stampa a giugno, in occasione della riproduzione dell'accusa a lui rivolta di favoreggiamento. Degli atti conseguenti in punto di perquisizione. Ecco, ecco perché noi diciamo che se questo è avvenuto, a questo si deve porre immediato rimedio. Perché, in parole povere, l'avvocato Corsi ritengo che a tutt'oggi abbia subito già due ingiustizie: la prima, nel momento in cui lo si accusa su una prova illegittimamente acquisita, perché dì questo si tratta: di una prova illegittimamente acquisita. Seconda ingiustizia: questa richiesta, il difensore, proprio perché consapevole che già si era maturata nei confronti dell'amico e collega una ingiustizia di questo genere, al primo momento in cui ha potuto, ha pensato di poterla fare presente, lo ha fatto. E questo quand'è che è avvenuto? All'udienza preliminare. E allora, sempre obiettivizzandomi, perché io non credo che diversamente facendo si possa credere che chi ascolta possa giudicare l'avvocato credibile. Io ieri, per obiettività, perché almeno nei miei confronti questo era successo, voi ricorderete che io ho detto nei confronti del Giudice dell'udienza preliminare che, per quel che mi riguardava, era stato assolutamente imparziale. Che quindi, per quel momento, per quella fase dell'udienza preliminare, niente questo difensore aveva da lamentare. Oggi vi dico che poi, dopo proposta questa questione, quando il Giudice dell'udienza preliminare è rientrato dalla Camera di Consiglio e ha letto sul punto la decisione che ha letto, devo dire che sono rimasto enormemente deluso. Ha non perché non aveva avuto successo la mia proposta, sulla quale ovviamente credevo come credo oggi, fondatissima. Mi sono proposto tutte le possibili argomentazioni contrarie, non ne ho trovata una. Perché sono rimasto deluso? Perché - ecco qui che quindi oggi la censura la faccio - perché testualmente, voi avete già presente tutto quello che vi ho detto in punto di violazione di diritto, in punto di tutta la cronologia alla base di questa questione. E allora voi forse, io credo, dovrete con me meravigliarvi di quella che è la parte motiva con cui questa richiesta è stata respinta. Orbene: "Sentito a formale informazione dalla P.G. in data 15/06/96, il Corsi, dopo aver chiarito i suoi rapporti con il Vanni, sostenne che, contrariamente a quanto sarebbe risultato da altre indagini, il Vanni non gli aveva mai mostrato la lettera in questione. Il fatto integra sicuramente il delitto di cui all'articolo 378 contestatogli. Giacché, fra l'altro – udite, udite - "l'interrogatorio della P.G. fu sostanzialmente sospeso".Voi lo avete in atti e voi vedrete che non c'è stata nessuna sospensione. E quindi qui si riferisce in modo inesatto, contrariamente alle risultanze processuali, una circostanza. Ma poi vi è di più, io devo ringraziare chi abbia detto "Sostanzialmente sospeso". Perché, quando mi afferma che è stato sostanzialmente sospeso, pur non usandomi il termine sospensione, interruzione, pardon. Quello della norma: interruzione, si dice in Toscana: se non è zuppa, è pan bagnato. Cosa vuol dire "Sostanzialmente sospeso"? A parte il fatto che quando si discute di questioni di forma, ma di forma, attenzione, di forma che costituiscono una garanzia sostanziale, o la forma è stata rispettata, o non lo è stata. Cosa vuol dire «Sostanzialmente sospesa"? Cosa vuol dire "sostanzialmente sospeso". Faccio un esempio: la nostra legge prevede un bel preciso termine, minimo, che deve intercorrere dal decreto di citazione all'udienza di comparizione; diverso a seconda dell'Autorità Giudiziaria investita. Se questo termine non viene rispettato, si può dire che la notifica è "sostanzialmente effettuata"? Il termine è "sostanzialmente rispettato"? è rispettato o non è rispettato. Benissimo, comunque, questa sospensione sostanziale, perché non possiamo far altro che identificarla con la interruzione, E allora, cosa vuol dire? Vuol dire - ecco la seconda grande ingiustizia, ecco la seconda grande ingiustizia - vuol dire che lo stesso giudice dell'udienza preliminare ha riconosciuto che, in ordine alla fattispecie di cui all'articolo 63 numero 1, si erano verificati presupposti. Interruzione, avvertimento, invito, conseguenza: inutilizzabilità. Io credo che nessuno mi potrà confutare questo argomento. Sugli indizi, perché non ci siano dubbi di sorta, cioè sulla esistenza, sulla sussistenza, sulla natura degli indizi, io credo che, appunto, non si debba spendere più parole di tanto, perché? Ma perché è la stessa Procura della Repubblica che ne aveva riconosciuto la preesistenza nel momento in cui possiamo dire: immediatamente dopo le dichiarazioni del Corsi alla Polizia Giudiziaria, spedisce, comunica, notifica all'avvocato Corsi l'invito a comparire! Voi sapete che l'invito a comparire non è altro che la contestazione formale del reato di favoreggiamento. Immediatamente. Quindi, è lei che li ha ritenuti indizi più che validi: preesistenti. Passiamo quindi alle conseguenze. Voi ricorderete quando vi ho letto che questa norma è stata dettata non soltanto ai fini di stabilire un divieto probatorio, ma anche al fine di stabilire quel principio generale che comporta che queste dichiarazioni non possano essere impiegate, sotto nessuna forma, "contra reum". Nel nostro caso che cosa abbiamo? Abbiamo che queste dichiarazioni - guarda caso - che voi avete nel fascicolo perché corpo di reato, non sono delle semplici dichiarazioni a fine probatorio - ecco, richiamo su questo punto l'attenzione anche dei giudici popolari - sono dichiarazioni che costituiscono l'elemento, un elemento costitutivo del reato, il cosiddetto elemento oggettivo. Come è, se è vero che il delitto di favoreggiamento si concretizza nell'aiuto, com'è che l'avvocato Corsi ha aiutato il Vanni? Facendo queste dichiarazioni; ecco, elemento oggettivo del reato. E allora, ci sono i presupposti per la dichiarazione di inutilizzabilità? Sì.
Se ci sono, qual è la conseguenza? Dichiarazione di inutilizzabilità. Qual è l'ulteriore conseguenza? Che se non possono venir utilizzate queste dichiarazioni, ai fini della contestazione del reato non possono essere utilizzate altre dichiarazioni. Non possono essere utilizzate altre dichiarazioni! Il reato è commesso, con queste dichiarazioni, in Firenze il 15/06/96: questo è il capo di imputazione. Ma non si pensi 'ma guarda com'è andata a trovarla bellina giusta per far sì che un reato commesso, poi in realtà si possa dire che da questo se ne può uscire e non è stato commesso'. Mi raccomando, non pensate a questo, perché - vi ripeto - non è per questo motivo che questa proposta, che questa richiesta da questo difensore viene inoltrata. È semplicemente perché il nostro ordinamento non vuole che si costruisca reati in laboratorio, come questo, in vitro. In vitro! L'avvocato Corsi in questa vicenda è un imputato virtuale, necessitato, obbligato, non poteva fare a meno, era una trappola nella quale doveva caderci per forza. Ci saremmo caduti tutti. Questo è il discorso, e questo noi vogliamo che venga riconosciuto. Ed è a questo che noi vogliamo, che noi vogliamo che si ponga rimedio. Certo, ripeto, ci sarebbe piaciuto, perché siamo assolutamente sicuri, certi, che è l'avvocato Corsi ad aver detto la verità e non gli altri. Che non l'ha detta il Lotti, lo potete appurare da quelle sue dichiarazioni nell'incidente probatorio, dove azzera tutte queste dichiarazioni precedenti, in sostanza. Vi è un altro diritto che il nostro ordinamento riconosce al cittadino: ed è quello che, quando si verifica una situazione quale quella che prima vi ho rappresentato, in parole povere si ponga immediatamente rimedio; in parole povere, perché dal punto di vista strettamente giuridico questi sono i termini e questa è la norma. Ho parlato di diritto ulteriore; due diritti, ha
il cittadino, l'avvocato Corsi in questa vicenda, in questo momento : il diritto a vedersi riconosciuto immediatamente il "torto subito”. Obbligo. A questo diritto corrisponde un obbligo. Obbligo del giudice della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità. In ogni stato e grado del procedimento il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste, che l'imputato non l'ha commesso - ma io mi posso fermare qui, perché a me quello che interessa è il riconoscimento che il fatto reato non sussiste - dichiara immediatamente, anche d'ufficio, con sentenza. Ecco, quindi, la mia seconda richiesta. La prima: di inutilizzabilità; e se inutilizzabile viene dichiarato l'elemento costitutivo del reato, automaticamente, conseguentemente, immediatamente si deve assolvere l'avvocato Corsi perché il fatto non sussiste. Immediatamente. che vuol dire che: o i presupposti ci sono, o non ci sono. E in queste caso, voi avete già capito che per presupposti, per la verifica dei presupposti, si deve fare riferimento solo ed esclusivamente alle dichiarazioni Lotti 21/02/96, 12/06/96, precedenti alle dichiarazioni 15/06/96. Se questi sono indizi. Se questi sono preesistenti, allora la questione è fondata e va risolta immediatamente. Non vi è nessuna possibilità, a meno che non si voglia fare una terza ingiustizia, ingiustizia: non decidere. Non decidere, riservare la decisione ad un qualche momento successivo. Per non parlare, addirittura, di riservarla al momento della sentenza dibattimentale. Perché questo, veramente, sarebbe enormemente ingiusto, perché vorrebbe dire rimandare il riconoscimento di presupposti che vi sono oggi, 21 maggio '96, non so se posso dire 21 maggio -'97, ma sicuramente almeno sei mesi dopo. E questo la legge non lo vuole, questo la legge non lo vuole. Ingiustizia, poi, ancora più clamorosa perché? Perché dal punto di vista strettamente giuridico, che cosa io devo prefigurare - attenzione - nel momento in cui in sede di sentenza dibattimentale, vale a dire ad istruttoria dibattimentale conclusa? Che vi siano gli elementi per un proscioglimento nel merito in fatto dell'avvocato Corsi. Perché, a quel punto 11 vi sono tutte le prove per cui è lui che ha detto la verità e non l'altro imputato o l'altro imputato ancora. Che cosa deve fare la Corte? Io ho l'impressione che la Corte, anzi ho la certezza giuridica, che la Corte dovrebbe, diciamo, preventivamente risolvere la questione di diritto. Perché non si può mica dire: 'si assolve l'avvocato Corsi perché non ha commesso il fatto' per dire il fatto, cioè, non sussiste, nel senso che non l'ha commesso - quando ci si dovrebbe basare su una dichiarazione che è per legge inutilizzabile. Quindi, io credo che senza nessuna forzatura...
Presidente: (voce fuori microfono)
Avvocato Zanobini: Prego, Presidente?
Presidente: No, dico, abbiamo capito, quindi possiamo concludere su questo punto.
Avvocato Zanobini: Sì. Mi scusi, ma sa... Lo so che in questo processo questa questione non ha il rilievo delle altre, ma lei capisce, lei sa...
Presidente: Lo so.
Avvocato Zanobini: ... che per ogni cittadino la contravvenzione alla legge sulla pesca, che lo porta magari sul banco degli imputati, ha la stessa importanza di quella che assume nei confronti di chi è imputato di reati per cui è previsto ,l'ergastolo.
Qui, poi, non siamo veramente nella contravvenzione alla legge sulla pesca. Qui siamo in punto di un reato che per un avvocato, voi capite quali sono le conseguenze, oltre a quelle che già si sono verificate in punto di immagine. Ecco. Quindi cosa vi chiedo? Vi chiedo che: Primo, mi dichiarate ex articolo 63 in relazione all'articolo 191 C.p.p., che parla di dichiarazione immediata delle cause di inutilizzabilità e conseguentemente; poi, mi dichiarate ex articolo 129 immediatamente con sentenza l'assoluzione dell'avvocato Corsi, perché il fatto non sussiste. Non ho altre da chiedere.
Presidente: (voce fuori microfono)
Avvocato Zanobini: Presidente, le preannuncio, siccome questa è un'eccezione, io conosco le norme del Codice di procedura sull'eccezioni preliminari per le quali non è prevista replica, non si allarmi, ma io credo che ora ho proposto; il Pubblico Ministero argomenterà, e poi io mi riservo, anzi, le dico fino da ora che penso proprio di esercitare il mio diritto di replica. Grazie.
Presidente: (voce fuori microfono)
P.M.: Presidente, chiedo scusa. La questione è... da parte del Pubblico Ministero, molto più complessa di quel che può sembrare.
Presidente: Io non sento.
P.M.: (voce fuori microfono)
Avvocati: Non si sente.
Presidente: Quel microfono funziona poco bene, com'è l’interruttore?
P.M.: Il P.M. ha necessità di procurarsi, fra l'altro, alcuni documenti; quindi le chiedo cinque-dieci minuti di sospensione. Grazie.
0 commenti:
Posta un commento