venerdì 15 marzo 2013

Processo contro Mario Vanni +3 - Udienza del 04 giugno 1997 - Terza parte

Segue dalla seconda parte.
Avvocato Colao: Sì. Signor Presidente, signori della Corte di Assise. Dopo questi interventi diciamo della difesa e dei miei colleghi, mi rivolgo ai giurati per dire che questo processo in cui vi accorgerete che bisogna stare ai fatti. I fatti sono quelli che contano e bisogna stare ai fatti. Ora, in questo processo, abbiamo delle prove dirette, avremo delle prove dirette. Perché è vero tanti errori sono stati fatti, forse troppi errori. Però in carcere non c'è nessun innocente fino ad ora. In quanto che anche Pacciani, è stato detto dal collega Santoni Franchetti, è stato scarcerato, però dimentica il collega Santoni Franchetti che c'è stata una sentenza della Suprema Corte che ha rinviato a giudizio annullando quella sentenza di II Grado. Quindi Pacciani è ancora imputato, sia pure in altro processo. Posto questo, proprio per la verità, perché le parti civili, noi più di tutti vogliamo la verità. Ma la verità si troverà soltanto se staremo ai fatti, ai fatti e senza cortine fumogene. Perché troppe ce ne sono state in passato e troppi depistamenti ci sono stati. Per carità di Dio! Questo è un processo difficilissimo, questi sono processi molto difficili. Qui c'è una pluralità di soggetti, non c'è il serial killer. Bene, non c'è il serial killer, c'è una banda di balordi. Balordi, ossessioni sessuali, avarizia, tirchieria, sete di guadagno, feticci che venivano venduti. Bene, ci sono delle note segretate nelle dichiarazioni del Lotti. C'è un inchiesta che il P.M. ha detto è in corso. Non so se sarà fatto di approfondire, se anche questo deve venire fuori ora per trovare questo benedetto movente. Però una cosa è certa: chi fa cose del genere è un barbaro, sono dei barbari e sono assatanati di tutto quello che si può essere assatanati del sesso, del danaro, della lussuria. E quindi questi fatti ora però stanno prendendo il loro corso, un corso ben deciso, chiaro. Quindi, andare a rivangare, andare ancora indietro, andare a tirare fuori elementi di capi di imputazione che non solo... Cioè, elementi che non hanno a che vedere con il capo di imputazione per delitti che sono stati, omicidi che sono stati stralciati, formeranno parte di una loro inchiesta, questo naturalmente dovrà essere preso atto che proceduralmente non si può andare a tutto campo, andare a tutto... So che chiunque può dire tutto e di tutto. Allora questo qui non diventa più un processo, ma diventa un pool di investigatori, i quali con la lente di ingrandimento possono portare il loro contributo. Ma torno a ripetere: abbiamo qui prove dirette. E già c'era stato il processo connesso, il quale indiziario che fosse, aveva portato ad una colpevolezza accertata. E tuttora è così. Quindi dico: stiamo ai fatti. E mi rivolgo naturalmente ai giurati, perché sono loro che dovranno analizzare, vagliare, controllare. E far sì che venga fatta giustizia. Questo può essere la soluzione, o la colpevolezza. Questo qui è un altro discorso. Però l'importante è stare ai fatti. Per quanto riguarda appunto, sono contrario all'estensione, a tirare in ballo il '68, il '74, l'81, perché non riguardano il capo di imputazione. E perché torno a ripetere blocchi, porta delle... È una prova diretta. Per altro, però, proprio se verità deve esser fatta e verità vogliamo e accertamento vogliamo minuzioso, sono favorevole alla richiesta proprio della difesa che dice di acquisire gli atti del processo Pacciani. Perché i due processi sono connessi, è chiaro. E questa documentazione, gli atti, le prove che sono state sfogate là, sono veramente strettamente connesse. Quando ad un certo punto la difesa, l'avvocato Filastò, tratta dell'avvocato Zanetti che è quel teste proprio indifferente a tutto, il quale è ciclista e passava e ha visto un uomo che non era il Pacciani e venne giustamente a dirlo e correttamente, onestamente a dirlo, però ha detto che era un uomo grosso, grande. Quindi corrisponde proprio forse al nostro uomo, al Lotti. E allora perché questi atti devono rimanere avulsi da questo processo? Questi atti devono essere inseriti. Ma anche devono essere inseriti i corpi di reato. Perché se il Pubblico Ministero ha chiesto l'esame, e si sono associate altre parti, sulle armi bianche sequestrate ai corpi di reato per quanto riguarda questo processo, non possiamo tenere fuori le armi bianche sequestrate nel processo Pacciani. E perché no? Perché che senso avrebbe l'esame fatto sulle armi bianche sequestrate e il corpo di reato in questo processo, senza tener conto delle altre anni bianche. Ma questo non è perché si voglia coinvolgere Pacciani. Perché le armi bianche sono oggetti, sono corpi di reato. Quindi poichè appartengano a Pacciani, perché sono state sequestrate a Pacciani, o che appartengano a Vanni, noi dovremo porre dei quesiti. E io, questo vorrei. Che venissero - e questa è la mia richiesta - che fossero acquisiti appunto gli atti, i corpi di reato e fossero sottoposte anche queste armi bianche. Cioè il trincetto del Pacciani. E uno dei due trincetti è quello che porta inequivocabilmente la prova oggettiva che quell'arma è stata l'arma delle escissioni e della colluttazione che ci fu fra il Pacciani e il giovane francese. Poi dopo che, perché nel polso, nel radio del ragazzo francese c'è uno stampo a calco evidenziato dai periti settori che forma un angolo di 140 gradi. E la punta sottostante del trincetto di Pacciani ha un angolo di 139 gradi. A parte la circostanza, che quella lama lunga cinque centimetri e cinque, corrisponde perfettamente, ed è l'unico strumento che poteva fare quelle escissioni del seno sinistro della povera Mauriot e della povera Rontini. Quando il seno era più grande, il trincetto affondava di più. Ed ecco i famosi strappi. Ora, che senso avrebbe esaminare soltanto un coltellaccio trovato, il quale non poteva - per carità, lo potrebbe anche essere - ma non ha le caratteristiche per far quel tipo di escissione. Quindi insisto per questa domanda e mi associo in questo, all'avvocato Filastò. Per quanto riguarda poi - torno a ripetere - quello che può essere, portare in questo processo riviste o altre cose, io mi asterrei. Perché naturalmente il processo è già complesso, molto difficile e non va appesantito se vogliamo arrivare ad una verità non fra 50 anni, ma se vogliamo arrivare entro un tempo ragionevole. Grazie, signor Presidente. Grazie, signori.
Presidente: Bene. L'avvocato Voena. Lei voleva fare delle osservazioni su una richiesta istruttoria dell'avvocato Filastò?
Avvocato Voena: Sì.
Presidente: Mi dica.
Avvocato Voena: Avevo anticipato, avevo qualche osservazione da fare. Avrei voluto iniziare parlando della "microscuri" visto che c'era poc'anzi degli studenti americani qui presenti. Il mio intervento sarà quello di una "microscuri", nel senso che il mio intendimento è quello di difendere il processo in questa circostanza. Un processo che a mio avviso è stato attaccato nel suo svolgimento dalle richieste probatorie avanzate, seppure in modo suggestivo, ieri dall'avvocato Filastò. Il punto di partenza è che il processo muove da una imputazione, una imputazione di cui signore è il Pubblico Ministero. Noi stiamo discutendo unicamente una ipotesi di colpevolezza che il Pubblico Ministero ci propone e che egli solo ci può proporre in questa scena. Noi stiamo al tema che il Pubblico Ministero ci propone, un tema che è fatto della individuazione dell'imputato di un certo fatto storico e della attribuzione di un fatto giuridico, quel fatto storico. Questi tre sono gli elementi dell'imputazione. Però, rispetto a questo tema fisso, l'avvocato Filastò chiede di scostarsi per evidenti ragioni, cerca di allargare il tema di prova da un canto; e dall'altro cerca di immettere nel processo altri elementi probatori. Cerca di fare entrare in questo processo un fiume di informazioni, una massa di informazioni. Non vorrei che si creasse quel pericolo che è un po'’ tipico della società in cui domina l'informazione. Di chi va a comprare un giornale e vede questo giornale cosi spesso, edizione domenicale dei giornali americani, per esempio, è tale in cui non ci si riesce più a raccapezzare. Non vorrei che questo processo in realtà fosse arato, distrutto quasi da una massa di informazioni che col tema di imputazione non hanno nulla a che vedere. Dice l'avvocato Filastò - ed è argomento sul quale come difensore e come studioso mi sento sensibile - egli è costretto a farlo per esigenze del diritto di difesa. Non lo credo. Non credo che debba farlo perché ontologicamente, per sua natura la difesa non è altro che la resistenza ad una accusa, E se l'accusa non c'è per certi fatti, non c'è motivo che ci sia la difesa per quei fatti. Quindi c'è, da questo punto di vista, una perfetta simmetria tra l'accusa e la difesa. Quindi, da questo punto di vista non direi che vi sia una violazione al diritto di difesa se non venisse allargato il tema di questo processo ad altri, ad altri infatti che qui non sono in gioco. Bene, si potrà anche dire che tutto quello che entra nel processo è bene. Più materiale abbiamo in questo processo e maggiormente siamo in grado di arrivare ad una verità che tutti cerchiamo e anche la parte civile, come cerca naturalmente. Ma c'è il pericolo che questa massa di informazioni rovini il significato esistemologico del processo. Il processo è uno strumento esistemologico, anzi. Anche se oggi troppo spesso lo dimentichiamo. Uno strumento esistemologico risponde a sue regole precise. Prima: abbiamo detto un tema predeterminato. Non si è, i signori giurati non sono chiamati a fare gli storici. Qui, il processo, non è una storia. Anche se spesso si fa parallelo tra storia e processo. È diverso. Non solo perché lo storico il tema se lo cerca lui; mentre qui il tema ce l'ha dato l'accusatore. Lo storico va a cercarlo dove vuole, noi invece lo abbiamo prefissato. Non solo, perché nel rispetto a questa ipotesi di accusa tutto dipende, tutto il processo in fondo non è altro che la dimostrazione, il tentativo di dimostrazione della tesi dell'accusa. Badate bene, questo processo, come tutti i processi italiani, non tende a stabilire se tizio è colpevole o innocente ma unicamente se è colpevole. L'ipotesi tende a dimostrare se è colpevole. Il resto è residuale. Poi ci saranno le formule di proscioglimento o di assoluzione. Ma non siamo di fronte all'alternativa se c'è un innocente o un colpevole, ma solo se c'è un colpevole, se dimostrata la colpevolezza di un certo soggetto non è dimostrata. Il resto è residuale. Quindi non è una alternativa tra colpevolezza e innocenza, ma tra dimostrazioni di colpevolezza e tutto il resto. E questo, guardate bene, è una garanzia grossa per l'imputato. E' una garanzia massima del nostro sistema. E su questo punto direi che non c'è altro da dire. Ma dicevamo: è una richiesta su temi fissi, ma anche una ricerca predeterminata nei mezzi. Non c'è la libertà che ha lo storico che può cercare i documenti può anche evocare magari spiriti, se ci crede. O cose di questo genere. No, il processo obbedisce a sue regole interne nella ammissione - e qui siamo al momento dell'ammissione della prova - nella sua assunzione e poi ancora nel momento della valutazione. È una attività, a differenza dello storico, che è determinata non solo nel metodo, non solo nel fine, ma anche nel metodo, nei vari passaggi. E quindi la norma cardio sulla quale in questo momento dobbiamo guardare, perché questo è il momento della richiesta dell'ammissione delle prove: è l'articolo 190. Una norma importantissima in punto di procedura penale, una norma nuova. La quale ci dice che le prove sono ammesse a richiesta di parte; il Giudice provvede senza ritardo con l'ordinanza, escludendo le prove vietate dalla legge, quelle manifestamente superflue e quelle irrilevanti. Lasciamo pure perdere manifestamente superflue, se si lavorerà un po' di più, se tutti lavoreremmo un po' di più non sarà poi molto grave. Pazienza. Ma molto più se ci saranno delle azioni su questo terreno, ma molto più gravi alla violazione che si realizza sugli altri due terreni, quelli della.. . Perché su questi due terreni, quella rilevanza della prova e quella della prova rilevata dalla legge, si può urtare contro il principio della legalità della prova che deve dominare la nostra attività. Una attività che quindi non è libera. E invece l'avvocato Filastò ci vuole far saltare in questi binari che il 190 ci pone. In fondo ci fissa un sentiero stretto, ce lo ha fissato il Pubblico Ministero. L'imputazione è il nostro fare, su questo dovremo camminare, su questo faro le parti possono chieder le prove, l'ammissione delle prove. Non su altri terreni. E invece l'avvocato Filastò che pure si lamenta degli anni delle indagini, che pure dice che queste indagini ci sono da troppi anni e purtroppo ben lo sappiamo. Vuole portare tutto, vuole tracimare - gualche anno fa è venuto di moda questa espressione purtroppo in un disastro che era successo in Italia - quindi c'è una tracimazione di materiale, tutto quello del processo a carico di Pacciani, vuole che venga immesso in questo processo. Io credo che invece il compito della parte civile sia in questa circostanza difendere il processo contro i pericoli che esso presenta, se queste regole sono violate. E io direi, mi permetterò molto brevemente di illustrare tre confini per i quali, secondo me, sono le richieste probatorie dell'avvocato Filastò, urtano contro i parametri dell'articolo 190. E quindi contro i parametri di illegalità della prova che debbono guidare la nostra ricerca finalizzata e tematizzata. Il primo punto, secondo il mio avviso, è quello relativo alle richieste che già da pagina 2 del suo pur analitico capitolato di prova, l'avvocato Filastò presenta. Che cosa vuol sapere l'avvocato Filastò a pagina 2? Rilievi psicologici, psichiatrici e criminologici. E avanti, sulla ritualità, sull'attore unico, sul quadro psicologico o sessuale, sul quadro criminologico complessivo, sugli stati di un soggetto psicopatologico organizzato, se abbia capacità e padronanza di sé e via discorrendo. Badate bene, già questa richiesta della ritualità può essere oggetto di attenzione. Perché non significa, in questo caso, una semplice analogia di condotte. In realtà, da questa analogia di condotte, si vuole desumere un significato. Queste analogie diventano attributive di significato. E quindi si passa inevitabilmente dal piano dei fatui al piano del valore. Ecco, io ho apprezzato l'avvocato Santoni Franchetti, sul quale pur devo dissentire per molti passaggi, quando ha richiamato la concretezza. Questo processo deve basarsi sui fatti, non nel modo dei valori. Perché purtroppo nel modo dei valori ci sono molte opinioni. Sul piano dei fatti, anche se sappiamo ben tutti la difficoltà dei fatti, del modo dei fatti, comunque si può arrivare ad un risultato di certezza. E noi quello vogliamo fare, non muoverci sul piano dei valori. E poi continua l'avvocato Filastò, gli arricchimenti' é le precisazioni sull'intelligenza superiore del probabile omicidio sul grado di forza fisica, sull'altezza e via discorrendo. E poi ancora, ci chiede a pagina 6 l'attività dell'entrata in scena, l'attività dell'uscita di scena. E chiama sempre gli stessi testimoni, i periti. Poi ancora il macabro feticismo dell'assassinio e via discorrendo. Ecco, io credo che queste richieste di prova dell'avvocato Filastò non debbano essere ammesse in questo processo. No, non devono essere ammesse. Le ragioni, certo, sono, mi sembra, abbastanza evidenti. Se vi furono - e a mio avviso vi furono - elementi di analogia, di uguaglianza tra i vari episodi omicidiari, anzi, tra quei cinque episodi omicidiari di cui siamo chiamati a discutere in questa sede, questi elementi devono, di analogia, devono venire fuori dai fatti, dagli accertamenti e rilievi di certe circostanze d'attività, da perizie medico-legali, dalla documentazione fotografica purtroppo drammatica, dai reperti. E forse, speriamo, anche dei testimoni, anche dell''istituto dei testimoni diretti sul fatto. La famosa mitica prova diretta. E allora potremo certamente valutare le circostanze di 'tempo, di luogo, l'uso delle più armi, il numero dei colpi esplosi, l'oggetto dell'aggressione, dell'asportazione di parti del corpo e via discorrendo. Se invece ci sposteremo sul piano della dinamica psicologia della psicopatologia, a mio avviso, ci allontaneremo dal mondo dei fatti per arrivare al mondo dei valori. Un mondo per altro affascinante, nulla ho contro il mondo dei valori. Ma sul quale i dissensi possono essere grandi e soprattutto l'indagine si può ... il suo obiettivo. Direi che due sono le obiezioni di fondo ad una simile impostazione. Cioè, in sostanza l'avvocato Filastò prosegue il tentativo di produrre nel processo una indagine psicologica, personologica, criminologica, svolte autorevolmente per carità, a priori alcuni anni fa, ormai molti anni fa, dai nostri studiosi. E sappiamo dove egli mira. Dimostrare che l'immagine che questi studiosi hanno fatto a priori scientificamente, nel silenzio delle loro biblioteche e dei loro istituti sia in grado di escludere la colpevolezza di singoli soggetti. Perché non c'è corrispondenza tra gli imi e gli altri. Ma i soggetti a priori determinati, serial killer e via discorrendo da un canto, e i soggetti che in questa circostanza sono giudicati. E quindi arrivare attraverso questa via all'esclusione. A mio avviso, questa operazione - e con questo ho concluso questo passaggio - non si può fare per due ragioni. Una prima ragione è che in questo modo si viola una norma precisa, discutibile, per carità, ma puntuale del nostro Codice di procedura penale. Di fronte alla quale casomai sej| voi dissentite, ritenete che essa sia istituzionalmente illegittimo, potete sollevare questa illegittimità. Credo che non ne sia il caso. Intendo riferirmi all'articolo 220 del Codice di procedura penale, una norma che è stata riscritta, come era stata scritta nel Codice Rocco. Il punto di un dibattito che qui non sto a raccontare, di oscillazioni. Ma tant'è, questa norma che poi essi esemplificheranno perché ha matrice realistica, perché forse non valorizza fino in fondo le nuove scienze sociali, ci dice chiaramente che, salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena, solo su questo terreno, badate bene, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere, la personalità dell'imputato, in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche. A mio avviso, questo metodo che l'avvocato Filastò ci vorrebbe far seguire, proiettando le risultanze delle perizie sulla personalità dell'autore ignoto, su un soggetto prepuntuale, quale oggi Vanni che giudicate in questa sede, finirebbe dì aggirare il divieto di cui all'articolo 220 II Comma del Codice di procedura penale che vieta la perizia di tal genere, personologica e psicologica. E quindi violerebbe una norma del Codice di procedura penale, posta pena di inutilizzabilità. Ma non basta. Non è a mio avviso solamente in gioco il 220, II comma, ma a mio avviso è anche in gioco la portata delle valutazioni dei periti. Le quali si prestano a tutte le letture. Sappiamo bene, si può parlare di iposessualità, di ipersessualità, di voyerismo, proiettando su questo quadro indistinto ogni soluzione di ammissibile, ogni ragionamento è possibile e conclusivo. Si tratta, ripeto, di mondo di valori e non mondo dei fatti al quale vogliamo essere qui preciso. E che ci porterebbe verso un tasso di soggettivismo, come infatti è già successo, insopprimibile e che deve essere estirpato, invece. Ecco, perché ripeto che non si farebbe altro che proiettare quei risultati scientifici di fatti a priori su un soggetto identificato, rispetto al quale, che non è certo esaminato su quei fatti, che non può essere esaminato - badate bene - perché lr articolo 220 non consente a voi, non consente a noi di chiedere una perizia psicologica. Secondo aspetto dei tre che mi sono prefissato. E direi che è un aspetto direi quasi divertente. Perché nel pur analitico lavoro dell'avvocato Filastò, basa certamente alla vostra attenzione - a pagina 19 - ecco, visiva a me balza all'evidenza una circostanza. In tutti gli altri capitolati di prova giustamente l'avvocato Filastò fa riferimento a singoli capi di imputazione. Rispetto ad ogni capo di imputazione egli propone dei mezzi di prova. C'è il legame tra il capo di imputazione ... Qui invece manca il riferimento. Già, perché quando si tratta di parlare della cartuccia trovata nell'orto di Pacciani, si viola un'altra regola processuale di cui abbiamo già parlato. Cioè l'articolo 190. Laddove richiede la pertinenza della prova. Qui non sto ad entrare nei particolari, perché non è necessario. In genere gli studiosi distinguono tra rilevanza e pertinenza. Il Codice parla solo di rilevanza.
Presidente: Scusi, avvocato, che pagina fa riferimento lei?
Avvocato Voena: Faccio riferimento a pagina 19.
Presidente: 19.
Avvocato Voena: Vedete che manca visivamente il riferimento al capo di imputazione. Ma certo che manca, che questo non è il processo a carico di Pietro Pacciani. Quindi, in questo caso, dicevo manca la pertinenza della prova in ordine alla cartuccia. Perché si tratta di un profilo specifico del processo Pacciani che in questa sede non rileva un interesse. Dicevo, non rileva, perché tra pertinenza e rilevanza, si potrebbe discutere a lungo. Comunque è pacifico è in dottrina, anche nella giurisprudenza, l'opinione che la rilevanza, il soggetto più ampio, che comprende anche in sé la pertinenza. Cioè, che è un concetto dì relazione rispetto al tema di prova; mentre la rilevanza in senso proprio e l'idoneità di un certo fatto, approvando un certo tema di prova, la pertinenza è l'attinenza, se mi permette il gioco di parole, rispetto a un tema di prova. Ma in fondo, anche la pertinenza, rientra per vedere nel concetto di rilevanza. E un apprezzabile sforzo di economia linguistica e normativa, il legislatore nell'articolo 190 fa riferimento solamente alla rilevanza che però, ripeto, rilevanza e pertinenza. Questo è un caso classico in cui già sul piano visivo emerge la impossibilità di accogliere questa richiesta che ci fa l'avvocato Filastò. E infine un ultimo aspetto che è singolare un po': i difensori studiosi sono sempre perplessi sull'uso in un procedimento degli atti di un altro procedimento. E infatti, dopo la Controriforma del '92, molte voci di dissenso si sono elevate contro le modifiche apportate all'articolo 238. In genere non piace l'immissione in un processo di atti formati in un altro procedimento al cui compimento non si era assistito. Cardine, voi sapete in un processo penale, era quello anche se un po' annacquato, per la quale la prova si pone davanti a voi. La prova si forma nel dibattimento, come luogo elettivo di formazione della prova. Quindi non siamo in genere le prove che vengono ... Certo, favoriscono i tempi dal processo, ma questo non è un processo sul quale si possa giocare sui tempi, evidentemente. Ed è singolare allora che l'avvocato Filastò, che come atteggiamento generale dovrebbe vedere con un certo sospetto atti formati in altra sede quando lui non era presente. No, qui ci chiede tutto. Ci chiede di portare un intero processo dentro questo processo, un secondo processo. Anzi, un certo, un quarto: Pacciani-ter, quater. Io non credo che questo sia corretto. Non credo ad esempio che sia corretto che l'avvocato Filastò ci chieda che sia acquisita al processo la relazione introduttiva del processo di I Grado a carico di Pacciani esposta dal dottor Canessa. Non lo credo. Se noi andiamo a prenderci l'articolo 238 del Codice di procedura penale non avremo difficoltà a vedere che questa norma parla di verbali di prove. Ne parla il I Comma, dove parla di prove assunte nell'incidente probatorio nel dibattimento, prove assunte. Lo conferma il IV Comma: i verbali di dichiarazioni possono essere verbali di dichiarazioni, non sono dichiarazioni prese a disposizione introduttiva in senso processuale. Certo, e neanche il III Comma dove ammette l'acquisizione di atti che anche per cause sopravvenute non sono ripetibili. Certo, qui si parla di ripetibilità in senso giuridico, potremmo ben chieder al dottor Canessa di ripeterci che, alla sua cortesia, di ripeterci quello che dice in quella circostanza. Ma questo per dire in sostanza che questo materiale non deve entrare nel processo, perché non è rilevante e pertinente quel tema di prova. Quindi, per concludere, questo io vorrei dire: proprio come ruolo costituzionale della parte civile che deve essere, che anche è custode - non che ce ne sia bisogno - ma certamente un custode in più su questo terreno non fa male. Questo processo deve svolgersi sui fatti e deve svolgersi tempestivamente, perché troppo tempo è passato dai fatti per cui si giudica. Ma deve essere giudicato secondo le regole del processo penale vigente, non secondo altre regole che finirebbero di distoreere le finalità quale quelle maxi inchieste che sono andate di moda in passato. In fondo l’avvocato Filastò si è richiamato, mi piace questo richiamo al processo accusatorio. Dice, questo è inquisitorio questo processo... Forse sarebbe inquisitorio, è tutto discutibile cosa voglia dire accusatorio e inquisitorio. I parametri sono storicamente mutevoli, non starò qui a discutere su questi temi. Ma se per accusatorio vuol dire, come ci insegna l'esperienza nord-americana, un processo che si fa un singolo episodio, rispetto ad un singolo soggetto, direi che più si aumenta il materiale, più si intorbinano le acque, più si chiamano imputazioni che non sono qui in discussione e più ci si allontana dal processo accusatorio. Da quella razionalità, da quella semplicità del processo accusatorio, che vuole, che vorrebbe che ogni processo fosse per un solo imputato e per un solo episodio. E che al quale si deve dialogare inevitabilmente per ragioni di economia processuale. Perché questo è lo scopo del processo accusatorio. Non è uno scopo di ricercare la verità assoluta; non è lo scopo di ricostruire tutta la storia. Già l'abbiamo provato in Italia quel nesso, lo abbiamo fatto per molti anni. E alla fine siamo stati convinti purtroppo dai fatti, dall'esito di certi processi, che il processo non è il luogo per ricostruire la storia. E' un luogo solo per accertare delle responsabilità rispetto a certi fatti storici precisi. siano ammesse tutte le prove chieste dall'avvocato Filastò, le quali tendono ad essere, come si diceva un tempo, specifiche sulla singola persona. Qui le prove comuni del processo Pacciani che possono essere utilizzate, sono le prove generiche, quelle che attengono al fatto storico in discussione, nient'altro. Scusate per il tempo che vi ho fatto perdere. Grazie.
Presidente: Bene. Sospendiamo un quarto d'ora e poi diamo la parola finale al Pubblico Ministero. Bene.
P.M.: Grazie, Presidente.
Segue...

2 commenti:

omar quatar ha detto...

"animasse" sta per...?

Flanz ha detto...

"ammesse". Corretto. Grazie!